Council Regulation (EEC) No 2455/92 of 23 July 1992 concerning the export and import of certain dangerous chemicals

Published date29 August 1992
Subject MatterConsumer protection,Environment,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 251, 29 August 1992
EUR-Lex - 31992R2455 - IT 31992R2455

Regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi

Gazzetta ufficiale n. L 251 del 29/08/1992 pag. 0013 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 20 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 20 pag. 0003


REGOLAMENTO (CEE) N. 2455/92 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1992 relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione(1) ,

visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1734/88(4) riguarda le esportazioni e importazioni di taluni prodotti chimici pericolosi;

considerando che è necessario modificare il suddetto regolamento per mettere in atto la procedura dell'«assenso preliminare in conoscenza di causa» (PIC);

considerando che in questa occasione conviene sostituire il regolamento (CEE) n. 1734/88 con il presente regolamento;

considerando che talune disposizioni della legislazione comunitaria, in particolare delle direttive 76/769/CEE(5) e 79/117/CEE(6) , prevedono restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi e vietano l'immissione sul mercato e l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive negli Stati membri della Comunità; che tali disposizioni non si applicano a detti prodotti quando essi sono destinati all'esportazione verso paesi terzi;

considerando che la direttiva 67/548/CEE(7) stabilisce le disposizioni cui sono soggetti l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti chimici pericolosi negli Stati membri; che tali disposizioni non si applicano a detti prodotti chimici quando essi sono destinati all'esportazione verso paesi terzi; che è necessario garantire che le norme applicabili nella Comunità per l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti chimici pericolosi vengano applicate a detti prodotti quando essi sono destinati all'esportazione;

considerando che il commercio internazionale di taluni prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni in vari paesi d'esportazione ha causato preoccupazioni a livello internazionale per quanto riguarda la protezione dell'uomo e dell'ambiente;

considerando che è necessario adottare misure per la protezione dell'uomo e dell'ambiente, sia nella Comunità che nei paesi terzi;

considerando che sistemi di notifica, d'informazione e di PIC riguardanti il commercio internazionale di tali sostanze sono stati elaborati nel quadro di organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);

considerando che la Comunità ed i suoi Stati membri hanno attivamente partecipato ai lavori di queste e altre organizzazioni internazionali riguardanti sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni; che è opportuno che la Comunità dia seguito ai risultati dei suddetti lavori mediante procedure comunitarie uniformi;

considerando che le esportazioni di prodotti chimici a cui si applica il presente regolamento dovrebbero essere soggette ad una procedura comune di notifica che permetta alla Comunità di segnalare ai paesi terzi tali esportazioni;

considerando che è necessario informare tutti gli Stati membri delle notifiche ricevute da paesi terzi per quanto riguarda l'importazione nella comunità di sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni in base alla legislazione di tali paesi;

considerando che le procedure comuni di notifica dovrebbero anche fornire la base per un adeguato scambio di informazioni nella Comunità, comprese le informazioni sull'attuazione del sistema di notifica internazionale;

considerando che a tal fine la Commissione presenterà relazioni periodiche al Parlamento europeo e al Consiglio, in particolare in merito ad eventuali reazioni del paese di destinazione;

considerando che la risoluzione 88/C 170/01(8) invita la Commissione a presentare proposte per un adeguamento del regolamento (CEE) n. 1734/88 al fine di introdurre un sistema PIC simile a quello introdotto dall'UNEP e dalla FAO;

considerando che è opportuno che i cittadini degli Stati membri siano protetti ad un livello non inferiore a quello previsto per i cittadini di altri paesi di importazione che applicano il sistema internazionale PIC;

considerando che è auspicabile creare un unico punto di contatto per l'interazione comunitaria con il sistema internazionale PIC per il coordinamento e la divulgazione delle informazioni;

considerando che è opportuno stabilire condizioni comuni per l'importazione e l'esportazione di sostanze incluse nel sistema PIC;

considerando che l'allegato I elenca i prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella Comunità e che tale elenco dovrebbe essere riesaminato periodicamente e modificato, se necessario; che qualsiasi modifica dell'allegato I dovrebbe essere apportata sulla base di proposte della Commissione al riguardo e dovrebbe essere oggetto di una decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

1. Il presente regolamento ha lo scopo di istituire un sistema comune di notifica e di informazione relativo alle importazioni ed esportazioni da o verso paesi terzi di taluni prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni a causa dei loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente e di applicare il sistema internazionale di notifica e di «assenso preliminare in conoscenza di causa» (PIC) istituito dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)(9) .

2. Il presente regolamento ha anche lo scopo di assicurare che le disposizioni della direttiva 67/548/CEE sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose per l'uomo o per l'ambiente immesse sul mercato degli Stati membri si applichino a tali sostanze anche quando queste sono esportate da uno Stato membro verso paesi terzi.

3. Il presente regolamento non si applica alle sostanze o ai preparati importati o esportati a fini di analisi o di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 2, qualora le quantità siano sufficientemente ridotte perché non vi sia rischio di conseguenze negative sulla salute umana o sull'ambiente.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1) prodotto chimico soggetto a notifica:

qualsiasi sostanza chimica elencata nell'allegato I ed i preparati contenenti tale sostanza per i quali sussista l'obbligo di etichettatura ai sensi della legislazione comunitaria, in ragione della presenza di sostanze chimiche comprese nell'allegato I;

2) prodotto chimico soggetto al sistema PIC:

qualsiasi prodotto chimico elencato...

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