Council Regulation (EEC) No 3975/87 of 14 December 1987 laying down the procedure for the application of the rules on competition to undertakings in the air transport sector

Coming into Force01 January 1988
End of Effective Date30 April 2004
Celex Number31987R3975
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1987/3975/oj
Published date31 December 1987
Date14 December 1987
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 374, 31 December 1987
EUR-Lex - 31987R3975 - IT

Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio del 14 dicembre 1987 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei

Gazzetta ufficiale n. L 374 del 31/12/1987 pag. 0001 - 0008


REGOLAMENTO (CEE) n. 3975/87 DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1987 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87,

vista la proposta della Commissione(1),

visti i pareri del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che le regole di concorrenza fanno parte delle disposizioni generali del trattato che trovano applicazione anche ai trasporti aerei ; che le modalità di applicazione di tali disposizioni sono contenute nel capo del trattato relativo alle regole di concorrenza o devono essere determinate secondo le procedure in esso previste ;

considerando che a norma del regolamento n. 141(4) il regolamento n. 17 del Consiglio(5) non è applicabile nel settore dei trasporti ; che il regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio(6) è applicabile soltanto ai trasporti terrestri ; che il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio(7) è applicabile soltanto ai trasporti marittimi ; che pertanto la Commissione non dispone attualmente dei mezzi che le consentano di istruire direttamente i casi di presunta infrazione agli articoli 85 e 86 del trattato nel settore dei trasporti aerei ; che essa non dispone neppure dei poteri di decisione e di sanzione necessari per provvedere all'eliminazione delle infrazioni da essa constatate ;

considerando che i trasporti aerei hanno caratteristiche che sono proprie a questo settore ; che, inoltre, i trasporti aerei internazionali sono disciplinati da una rete di accordi bilaterali tra Stati che definiscono le condizione alle quali i vettori aerei designati dalla parti contraenti possono operare determinate rotte tra i loro territori ;

considerando che pratiche aventi un'incidenza sulla concorrenza per quanto riguarda i trasporti aerei tra Stati membri possono avere un impatto considerevole sugli scambi tra gli Stati membri ; che è pertanto auspicabile fissare regole in base alle quali la Commissione, agendo in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, potrà prendere i provvedimenti necessari per l'applicazione degli articoli 85 e 86 ai trasporti aerei internazionali tra aeroporti della Comunità ;

considerando che tale normativa deve prevedere le procedure ed i poteri di decisione e di sanzione opportuni per garantire il rispetto dei divieti stabiliti all'articolo 85, paragrafo 1 ed all'articolo 86 ; che si dovrebbe tener conto in tale contesto delle disposizioni di procedura del regolamento (CEE) n. 1017/68 applicabile alle operazioni di trasporto interno, il quale tiene conto di determinate caratteristiche peculiari delle operazioni di trasporto nel loro insieme ;

considerando che occorre sancire il diritto delle imprese interessate a essere ascoltate dalla Commissione, fornire ai terzi, i cui interessi possono essere pregiudicati da una decisione, l'occasione di presentare in precedenza le loro osservazioni e assicurare un'ampia pubblicità alle decisioni prese ;

considerando che tutte le decisioni prese dalla Commissione in applicazione del presente regolamento sono soggette al controllo della Corte di giustizia alle condizioni definite dal trattato ; che è inoltre opportuno attribuire alla Corte di giustizia, in applicazione dell'articolo 172 del trattato, una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le decisioni mediante cui la Commissione infligge ammende o penalità di mora ;

considerando che è opportuno escludere determinati accordi, decisioni e pratiche concordate dal divieto stabilito all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, nella misura in cui essi abbiano come unico oggetto ed effetto il raggiungimento di miglioramenti o di una cooperazione sul piano tecnico ;

considerando che, date le caratteristiche proprie dei trasporti aerei, spetterà in primo luogo alle imprese stesse verificare che accordi, decisioni e pratiche concordate siano conformi alle regole di concorrenza e che non è necessario obbligarle a notificarli alla Commissione ;

considerando che le imprese possono desiderare adire la Commissione in determinati casi per aver conferma del fatto che i loro accordi, decisioni e pratiche concordate sono conformi alla legislazione e che occorre stabilire una procedura semplificata per tali casi ;

considerando che il presente regolamento non osta all'applicazione dell'articolo 90 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento determina le norme particolareggiate di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai servizi di trasporto aereo.

2. Il presente regolamento riguarda soltanto i trasporti aerei internazionali tra aeroporti della Comunità.

Articolo 2

Eccezioni per taluni accordi tecnici

1. Il divieto sancito all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non è applicabile agli accordi, decisioni e pratiche concordate, elencati nell'allegato, qualora abbiano per unico oggetto o effetto il raggiungimento di miglioramenti e l'instaurazione di una cooperazione sul piano tecnico. Tale elenco non è tassativo.

2. Se necessario la Commissione presenta al Consiglio proposte per la modifica dell'elenco riportato in allegato.

Articolo 3

Procedure avviate su denuncia o avviate d'ufficio dalla Commissione

1. La Commissione, su denuncia o d'ufficio, avvia le procedure al fine di far cessare una infrazione all'articolo 85, paragrafo 1 o all'articolo 86 del trattato.

Le denunce possono essere presentate :

a) dagli Stati membri ;

b) dalle persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo.

2. La Commissione, su domanda delle imprese o associazioni di imprese interessate, può attestare che, in base agli elementi a sua conoscenza, essa non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 o dell'articolo 86 del trattato, nei riguardi di un determinato accordo, decisione o pratica concordata.

Articolo 4

Espletamento delle procedure avviate su denuncia o avviate d'ufficio dalla Commissione

1. Se la Commissione constata un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1 o all'articolo 86 del trattato, essa può esigere, mediante decisione, che le imprese o...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT