Règlement (UE) 2018/511 du Conseil du 23 mars 2018 modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

Published date28 March 2018
Subject Matterpolitique de la pêche
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 84, 28 mars 2018
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28.3.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 84/1

REGOLAMENTO (UE) 2018/511 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2018

che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
(2) È opportuno modificare alcuni codici di dichiarazione per assicurare la corretta comunicazione delle catture. Taluni riferimenti nelle note in calce e la loro formulazione dovrebbero essere corretti.
(3) Nel regolamento (UE) 2018/120 il totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 era fissato a zero. Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i pertinenti pareri scientifici sono disponibili nella seconda metà di febbraio, mentre le attività di pesca iniziano ad aprile.
(4) I limiti di cattura per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dovrebbero ora essere modificati in linea con il più recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) pubblicato il 23 febbraio 2018.
(5) Per le attività di pesca del cicerello, le divisioni CIEM 2a e 3a e la sottozona CIEM 4 sono suddivise in zone di gestione sulla base di pareri scientifici. La zona di gestione 3r è principalmente situata nelle acque norvegesi. Tuttavia essa copre anche le acque dell'Unione, con alcuni importanti banchi di pesca transzonali tra le zone di gestione 2r e 3r. Dal parere del CIEM risulta che, in media, l'8 % delle catture nella zona di gestione 3r è prelevato nelle acque dell'Unione. I limiti di cattura per le acque dell'Unione della zona di gestione 3r dovrebbero essere stabiliti in conformità di tale parere.
(6) Il TAC per il merluzzo bianco nella sottozona CIEM 1 e nella divisione 2b dovrebbe essere modificato in modo da rispecchiare correttamente le possibilità di pesca disponibili per le navi dell'Unione in tale zona.
(7) Il numero massimo di pescherecci con palangari consentiti per Malta nella zona della convenzione ICCAT che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbe essere modificato per tenere conto del maggior numero di pescherecci autorizzati in tal senso.
(8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/120.
(9) I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2018/120 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2018. È pertanto opportuno che anche le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IA, IB e IV del regolamento (UE) 2018/120 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA


(1) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).


ALLEGATO

1. L'allegato IA è così modificato:
a) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 è sostituita dalla seguente:
«Specie: Cicerello e catture accessorie connesse Ammodytes spp. Zona: Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 (1)
Danimarca 195 875 (2)
Regno Unito 4 282 (2)
Germania 300 (2)
Svezia 7 193 (2)
Unione 207 650
TAC 207 650 TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
b) la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'argentina nelle acque dell'Unione delle zone 3a e 4 è sostituita dalla seguente:
«Specie: Argentina Argentina silus Zona: Acque dell'Unione delle zone 3a e 4 (ARU/3A4-C)
Danimarca 1 093
Germania 11
Francia 8
Irlanda 8
Paesi Bassi 51
Svezia 43
Regno Unito 20
Unione 1 234
TAC 1 234
TAC precauzionale»;
c) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il brosme nella zona 3a è sostituita dalla seguente:
«Specie: Brosme Brosme brosme Zona: 3a (USK/03 A.)
Danimarca 15
Svezia 8
Germania 8
Unione 31
TAC 31 TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento»;
d) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il brosme nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 è sostituita dalla seguente:
«Specie: Brosme Brosme brosme Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 (USK/567EI.)
Germania 17
Spagna 60
Francia 705
Irlanda 68
Regno Unito 340
Altri 17 (4)
Unione 1 207
Norvegia 2 923 (5) (6) (7) (8)
TAC 4 130 TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento. Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
e) la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'eglefino nella zona 3a è sostituita dalla seguente:
«Specie: Eglefino Melanogrammus aeglefinus Zona: 3a (HAD/03 A.)
Belgio 12
Danimarca 2 070
Germania 132
Paesi Bassi 2
Svezia 245
Unione 2 461
TAC 2 569
TAC analitico»;
f) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il nasello nella zona 3a è sostituita dalla seguente:
«Specie: Nasello Merluccius merluccius Zona: 3a (HKE/03 A.)
Danimarca 2 890 (9)
Svezia 246 (9)
Unione 3 136
TAC 3 136 (10) TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
g) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il melù nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:
«Specie: Melù Micromesistius poutassou Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/1X14)
Danimarca 61 277 (11)
Germania 23 825 (11)
Spagna 51 949 (11) (12)
Francia 42 644 (11)
Irlanda 47 451 (11)
Paesi Bassi 74 720 (11)
Portogallo 4 826 (11) (12)
Svezia 15 158 (11)
Regno Unito 79 513 (11)
Unione 401 363 (11) (13)
Norvegia 110 000
Isole Færøer 10 000
TAC Non pertinente TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
h) la tabella relativa alle possibilità di pesca per la molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 3a è sostituita dalla seguente:
«Specie: Molva azzurra Molva dypterygia Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 3a (BLI/03 A-)
Danimarca 3
Germania 2
Svezia 3
Unione 8
TAC 8
TAC precauzionale»;
i) la tabella relativa alle possibilità di pesca per la molva nelle acque dell'Unione della zona 3a è sostituita dalla seguente:
«Specie: Molva Molva molva Zona: Acque dell'Unione della zona 3a (LIN/03 A.)
Belgio 6
Danimarca 50
Germania 6
Svezia 19
Regno Unito 6
Unione 87
TAC 87
TAC precauzionale»;
j) la tabella relativa alle possibilità di pesca per la molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:
«Specie: Molva Molva molva Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 (LIN/6X14.)
Belgio 48 (14)
Danimarca 8 (14)
Germania 173 (14)
Spagna 3 498
Francia 3 730 (14)
Irlanda 935
Portogallo 8
Regno Unito 4 296 (14)
Unione 12 696
Norvegia 7 500 (15) (16) (17)
Isole Færøer 200 (18) (19)
TAC 20 396 TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.
k) la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo scampo nella zona 3a è sostituita dalla seguente:
«Specie: Scampo Nephrops
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