Council Regulation (EU) No 1150/2011 of 14 November 2011 amending Regulation (EU) No 442/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Published date | 15 November 2011 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 296, 15 November 2011 |
15.11.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 296/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1150/2011 DEL CONSIGLIO
del 14 novembre 2011
che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 (2) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. |
(2) | Il 2 settembre 2011 il Consiglio ha modificato (3) il regolamento (UE) n. 442/2011 per prorogare le misure nei confronti della Siria, tra cui l'estensione dei criteri di inclusione nell'elenco decisi ai fini del congelamento di fondi e risorse economiche e il divieto di acquisto, importazione o trasporto di petrolio greggio proveniente dalla Siria. Il 23 settembre 2011 il Consiglio ha modificato (4) il regolamento (UE) n. 442/2011 per prorogare ulteriormente le misure nei confronti della Siria, tra cui il divieto di investire nel settore del petrolio greggio, l'aggiunta di altre voci nell'elenco e il divieto di fornire banconote e monete siriane alla Banca centrale della Siria. Il 13 ottobre 2011 il Consiglio ha nuovamente modificato (5) il regolamento (UE) n. 442/2011 inserendo nell'elenco un'altra entità e prevedendo una deroga che consente di utilizzare per un periodo limitato i fondi congelati ricevuti successivamente da questa entità in relazione al finanziamento di scambi commerciali con persone e entità non designate. |
(3) | Tenuto conto della brutale repressione e delle violazioni dei diritti umani perpetrate sistematicamente dal governo siriano, il 14 novembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/735/PESC che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (6), la quale prevede una misura supplementare, vale a dire il divieto di ogni erogazione o pagamento da parte della Banca europea per gli investimenti nell'ambito di accordi di prestito esistenti con la Siria o connessi agli stessi e la sospensione di ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti sovrani situati in Siria. |
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