Council Regulation (EU) No 12/2010 of 22 December 2009 amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products
Published date | 08 January 2010 |
Subject Matter | Customs duties: suspensions |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 4, 08 January 2010 |
8.1.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 4/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 12/2010 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio (1) sospende parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti durante taluni periodi. È nell’interesse dell'Unione inserire 87 nuovi prodotti nell’elenco di sospensioni che figura nell’allegato di detto regolamento. |
(2) | È opportuno sopprimere dall’elenco un numero limitato di prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 in quanto non è più nell’interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per tali prodotti. |
(3) | Occorre modificare la designazione di alcuni prodotti dell’elenco di tale allegato al fine di tener conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato. Per altri 110 prodotti è opportuno adeguare i codici NC e TARIC a seguito delle modifiche apportate alla nomenclatura combinata applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2010. È opportuno considerare soppresse dall’elenco le voci relative a tali prodotti e reinserirle come prodotti nuovi. |
(4) | Per facilitare la comprensione, considerato l’elevato numero di modifiche che entrano in vigore il 1o gennaio 2010, è opportuno sostituire l’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 con una versione completamente nuova con effetto a decorrere da tale data. A fini di chiarezza è opportuno contraddistinguere le voci nuove e quelle modificate con un asterisco nella prima colonna dell’allegato. |
(5) | L’esperienza ha dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni elencate nel regolamento (CE) n. 1255/96 per assicurare che si tenga conto dell'evoluzione tecnologica ed economica. Tale esigenza non dovrebbe escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre il periodo di sospensione, qualora vengano addotte ragioni economiche, in conformità dei principi stabiliti nella comunicazione della Commissione del 25 aprile 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi. |
(6) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96. |
(7) | Poiché le sospensioni stabilite nel presente regolamento devono avere effetto a decorrere dal 1o gennaio 2010, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri immediatamente in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le sospensioni temporanee dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96, modificato dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010. Esse scadono alle date indicate in detto allegato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
A. CARLGREN
(1) GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Codice NC | TARIC | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi | Periodo di validità | ||||||
ex 0302 69 99 | 30 | Lutianido (Lutjanus purpureus), fresco, refrigerato, destinato alla trasformazione (1) (2) | 0 % | 1.1.2010-31.12.2013 | ||||||
(4)ex 0302 70 00 | 95 | Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate | 0 % | 1.1.2010-31.12.2013 | ||||||
ex 0303 80 90 | 81 | |||||||||
ex 0305 20 00 | 11 | Uova di pesce, salate o in salamoia | 0 % | 1.1.2010-31.12.2013 | ||||||
ex 0305 20 00 | 30 | |||||||||
ex 0710 21 00 | 10 | Piselli da granella della specie Pisum sativum della varietà Hortense axiphium, congelati, aventi uno spessore totale uguale o inferiore a 6 mm, destinati ad essere utilizzati, nei loro baccelli, per la fabbricazione di piatti preparati (1) (2) | 0 % | 1.1.2010-31.12.2013 | ||||||
ex 0710 80 95 | 50 | Germogli di bambù, congelati, non condizionati per la vendita al minuto | 0 % | 1.1.2010-31.12.2013 | ||||||
ex 0711 59 00 | 11 | Funghi, esclusi i funghi dei generi Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum e Tricholoma, temporaneamente conservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, destinati all’industria delle conserve alimentari (1) | 0 % | 1.1.2010-31.12.2011 | ||||||
ex 0712 32 00 | 10 | Funghi, esclusi i funghi del genere Agaricus, disseccati, presentati interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto (1) (2) | 0 % | 1.1.2010-31.12.2013 | ||||||
ex 0712 33 00 | 10 | |||||||||
ex 0712 39 00 | 31 | |||||||||
ex 0804 10 00 | 10 | Datteri freschi o secchi, non condizionati per la vendita al minuto | 0 % | 1.1.2010-31.12.2013 | ||||||
ex 0810 40 50 | 10 | Frutti del Vaccinium macrocarpon, freschi | 0 % | 1.1.2010-31.12.2013 | ||||||
0811 90 50 | Frutti del genere Vaccinium, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti | 0 % | 1.1.2010-31.12.2013 | |||||||
0811 90 70 | ||||||||||
ex 0811 90 95 | 69 | |||||||||
ex 0811 90 95 | 20 | “Boysenberries”, congelati, senza aggiunta di zucchero, non condizionati per la vendita al minuto | 0 % | 1.1.2010-31.12.2013 | ||||||
ex 0811 90 95 | 30 | Ananas (Ananas comosus), in pezzi, congelato | 0 % | 1.1.2010-31.12.2013 | ||||||
ex 0811 90 95 | 40 | Frutti della rosa canina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti | 0 % | 1.1.2010-31.12.2013 | ||||||
ex 1511 90 19 | 10 | Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti, destinati alla fabbricazione di: | 0 % | 1.1.2010-31.12.2013 | ||||||
ex 1511 90 91 | 10 |
| ||||||||
ex 1513 11 10 | 10 |
| ||||||||
ex 1513 19 30 | 10 |
| ||||||||
ex 1513 21 10 | 10 |
| ||||||||
ex 1513 29 30 | 10 |
| ||||||||
ex 1515 90 99 | 92 | Olio vegetale, raffinato, contenente, in peso, 35 % o più e non più di 50 % di acido arachidonico o 35 % o più e non più di 50 % di acido docosaesaenoico | 0 % | 1.1.2010-31.12.2013 | ||||||
ex 1517 90 99 | 10 | Oli vegetali, raffinati, contenenti, in peso, 35 % o più ma non più di 50 % di acido arachidonico o 35 % o più ma non più di 50 % di acido docosaesaenoico e standardizzati con olio di girasole ad alto contenuto oleico (HOSO) | 0 % | 1.1.2010-31.12.2011 | ||||||
ex 1518 00 99 | 10 | Olio di jojoba, idrogenato e testurizzato | 0 % | 1.1.2010-31.12.2013 | ||||||
ex 1604 11 00 | 20 | Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (1) | 0 % | 1.1.2010-31.12.2013 | ||||||
ex 1604 30 90 | 10 | Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (1) | 0 % | 1.1.2010-31.12.2013 | ||||||
ex 1605 10 00 | 11 | Granchi della specie “King” (Paralithodes camchaticus), “Hanasaki” (Paralithodes brevipes), “Kegani” (Erimacrus isenbecki), “Queen” e “Snow” (Chionoecetes spp.), “Red” (Geryon quinquedens), “Rough stone” (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, “Mud” (Scylla serrata), “Blue” (Portunus spp.), semplicemente cotti nell’acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più | 0 % | 1.1.2010-31.12.2013 | ||||||
ex 1605 10 00 | 19 | |||||||||
ex 1902 30 10 | 10 | Tagliatelle trasparenti, tagliate in pezzi, a base di fagioli (Vigna radiata (L.) Wilczek), non condizionati per la vendita al minuto | 0 % | 1.1.2010-31.12.2013 | ||||||
ex 1903 00 00 | 20 | |||||||||
ex 2005 91 00 | 10 | Germogli di bambù, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 kg | 0 % | 1.1.2010-31.12.2013 | ||||||
ex 2008 60 19 | 30 | Ciliege dolci con l’aggiunta di spirito, con o senza un contenuto di zucchero del 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (1) | 10 % (3) | 1.1.2010-31.12.2012 | ||||||
ex 2008 60 39 | 30 | |||||||||
(4)ex 2009 49 30 | 91 | Succo di ananasso, non in polvere:
| 0 % | 1.1.2010-31.12.2014 | ||||||
(4)ex 2009 80 79 | 82 | Concentrato di succo di mirtilli rossi con un valore Brix non inferiore a 40 e non superiore a 66 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2014 | ||||||
ex 2009 80 79 | 87 | Succo di boysenberry concentrato, con un valore Brix compreso tra 61 e 65, congelato | 0 % | 1.1.2010-31.12.2011 | ||||||
ex 2009 80 99 | 93 | Acqua di cocco, |
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