Council Regulation (EU) No 12/2010 of 22 December 2009 amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products

Published date08 January 2010
Subject MatterCustoms duties: suspensions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 4, 08 January 2010
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8.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 4/1

REGOLAMENTO (UE) N. 12/2010 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio (1) sospende parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti durante taluni periodi. È nell’interesse dell'Unione inserire 87 nuovi prodotti nell’elenco di sospensioni che figura nell’allegato di detto regolamento.
(2) È opportuno sopprimere dall’elenco un numero limitato di prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 in quanto non è più nell’interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per tali prodotti.
(3) Occorre modificare la designazione di alcuni prodotti dell’elenco di tale allegato al fine di tener conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato. Per altri 110 prodotti è opportuno adeguare i codici NC e TARIC a seguito delle modifiche apportate alla nomenclatura combinata applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2010. È opportuno considerare soppresse dall’elenco le voci relative a tali prodotti e reinserirle come prodotti nuovi.
(4) Per facilitare la comprensione, considerato l’elevato numero di modifiche che entrano in vigore il 1o gennaio 2010, è opportuno sostituire l’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 con una versione completamente nuova con effetto a decorrere da tale data. A fini di chiarezza è opportuno contraddistinguere le voci nuove e quelle modificate con un asterisco nella prima colonna dell’allegato.
(5) L’esperienza ha dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni elencate nel regolamento (CE) n. 1255/96 per assicurare che si tenga conto dell'evoluzione tecnologica ed economica. Tale esigenza non dovrebbe escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre il periodo di sospensione, qualora vengano addotte ragioni economiche, in conformità dei principi stabiliti nella comunicazione della Commissione del 25 aprile 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi.
(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96.
(7) Poiché le sospensioni stabilite nel presente regolamento devono avere effetto a decorrere dal 1o gennaio 2010, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le sospensioni temporanee dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96, modificato dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010. Esse scadono alle date indicate in detto allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN


(1) GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice NC TARIC Designazione delle merci Aliquota dei dazi autonomi Periodo di validità
ex 0302 69 99 30 Lutianido (Lutjanus purpureus), fresco, refrigerato, destinato alla trasformazione (1) (2) 0 % 1.1.2010-31.12.2013
(4)ex 0302 70 00 95 Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex 0303 80 90 81
ex 0305 20 00 11 Uova di pesce, salate o in salamoia 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex 0305 20 00 30
ex 0710 21 00 10 Piselli da granella della specie Pisum sativum della varietà Hortense axiphium, congelati, aventi uno spessore totale uguale o inferiore a 6 mm, destinati ad essere utilizzati, nei loro baccelli, per la fabbricazione di piatti preparati (1) (2) 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex 0710 80 95 50 Germogli di bambù, congelati, non condizionati per la vendita al minuto 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex 0711 59 00 11 Funghi, esclusi i funghi dei generi Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum e Tricholoma, temporaneamente conservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, destinati all’industria delle conserve alimentari (1) 0 % 1.1.2010-31.12.2011
ex 0712 32 00 10 Funghi, esclusi i funghi del genere Agaricus, disseccati, presentati interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto (1) (2) 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex 0712 33 00 10
ex 0712 39 00 31
ex 0804 10 00 10 Datteri freschi o secchi, non condizionati per la vendita al minuto 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex 0810 40 50 10 Frutti del Vaccinium macrocarpon, freschi 0 % 1.1.2010-31.12.2013
0811 90 50 Frutti del genere Vaccinium, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti 0 % 1.1.2010-31.12.2013
0811 90 70
ex 0811 90 95 69
ex 0811 90 95 20 “Boysenberries”, congelati, senza aggiunta di zucchero, non condizionati per la vendita al minuto 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex 0811 90 95 30 Ananas (Ananas comosus), in pezzi, congelato 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex 0811 90 95 40 Frutti della rosa canina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex 1511 90 19 10 Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti, destinati alla fabbricazione di: 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex 1511 90 91 10
acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823 19 10,
ex 1513 11 10 10
esteri metilici di acidi grassi delle voci 2915 o 2916,
ex 1513 19 30 10
alcoli grassi delle sottovoci 2905 17, 2905 19 e 3823 70 utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici,
ex 1513 21 10 10
alcoli grassi della sottovoce 2905 16, puri o misti, utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici,
ex 1513 29 30 10
acido stearico della sottovoce 3823 11 00 o
prodotti della voce 3401
(1)
ex 1515 90 99 92 Olio vegetale, raffinato, contenente, in peso, 35 % o più e non più di 50 % di acido arachidonico o 35 % o più e non più di 50 % di acido docosaesaenoico 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex 1517 90 99 10 Oli vegetali, raffinati, contenenti, in peso, 35 % o più ma non più di 50 % di acido arachidonico o 35 % o più ma non più di 50 % di acido docosaesaenoico e standardizzati con olio di girasole ad alto contenuto oleico (HOSO) 0 % 1.1.2010-31.12.2011
ex 1518 00 99 10 Olio di jojoba, idrogenato e testurizzato 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex 1604 11 00 20 Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (1) 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex 1604 30 90 10 Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (1) 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex 1605 10 00 11 Granchi della specie “King” (Paralithodes camchaticus), “Hanasaki” (Paralithodes brevipes), “Kegani” (Erimacrus isenbecki), “Queen” e “Snow” (Chionoecetes spp.), “Red” (Geryon quinquedens), “Rough stone” (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, “Mud” (Scylla serrata), “Blue” (Portunus spp.), semplicemente cotti nell’acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex 1605 10 00 19
ex 1902 30 10 10 Tagliatelle trasparenti, tagliate in pezzi, a base di fagioli (Vigna radiata (L.) Wilczek), non condizionati per la vendita al minuto 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex 1903 00 00 20
ex 2005 91 00 10 Germogli di bambù, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 kg 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex 2008 60 19 30 Ciliege dolci con l’aggiunta di spirito, con o senza un contenuto di zucchero del 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (1) 10 % (3) 1.1.2010-31.12.2012
ex 2008 60 39 30
(4)ex 2009 49 30 91 Succo di ananasso, non in polvere:
di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67,
di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto,
contenente zuccheri addizionati
0 % 1.1.2010-31.12.2014
(4)ex 2009 80 79 82 Concentrato di succo di mirtilli rossi con un valore Brix non inferiore a 40 e non superiore a 66 0 % 1.1.2010-31.12.2014
ex 2009 80 79 87 Succo di boysenberry concentrato, con un valore Brix compreso tra 61 e 65, congelato 0 % 1.1.2010-31.12.2011
ex 2009 80 99 93 Acqua di cocco,
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