Council Regulation (EU) No 1239/2010 of 20 December 2010 adjusting with effect from 1 July 2010 the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto

Published date22 December 2010
Subject MatterStaff regulations and employment conditions - EC,Privileges and immunities
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 338, 22 December 2010
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22.12.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 338/1

REGOLAMENTO (UE) N. 1239/2010 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2010

che adegua, con effetto dal 1o luglio 2010, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori ad esse applicati

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, in particolare l’articolo 12,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 e gli allegati VII, XI e XIII dello statuto, nonché l’articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando che, per garantire che il potere di acquisto dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, è opportuno procedere all’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea a titolo dell’esame annuale 2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1o luglio 2010, la data «1o luglio 2009» di cui all’articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data «1o luglio 2010».

Articolo 2

Con effetto dal 1o luglio 2010, la tabella degli stipendi base mensili per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni di cui all’articolo 66 dello statuto è sostituita dalla seguente tabella:

1.7.2010 SCATTO
GRADO 1 2 3 4 5
16 16 919,04 17 630,00 18 370,84
15 14 953,61 15 581,98 16 236,75 16 688,49 16 919,04
14 13 216,49 13 771,87 14 350,58 14 749,83 14 953,61
13 11 681,17 12 172,03 12 683,51 13 036,39 13 216,49
12 10 324,20 10 758,04 11 210,11 11 521,99 11 681,17
11 9 124,87 9 508,31 9 907,86 10 183,52 10 324,20
10 8 064,86 8 403,76 8 756,90 9 000,53 9 124,87
9 7 127,99 7 427,52 7 739,63 7 954,96 8 064,86
8 6 299,95 6 564,69 6 840,54 7 030,86 7 127,99
7 5 568,11 5 802,09 6 045,90 6 214,10 6 299,95
6 4 921,28 5 128,07 5 343,56 5 492,23 5 568,11
5 4 349,59 4 532,36 4 722,82 4 854,21 4 921,28
4 3 844,31 4 005,85 4 174,18 4 290,31 4 349,59
3 3 397,73 3 540,50 3 689,28 3 791,92 3 844,31
2 3 003,02 3 129,21 3 260,71 3 351,42 3 397,73
1 2 654,17 2 765,70 2 881,92 2 962,10 3 003,02

Articolo 3

Con effetto dal 1o luglio 2010, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti a norma dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1o gennaio 2011, i coefficienti correttori da applicare ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1o luglio 2010, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 16 maggio 2010, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della seguente tabella. La data di efficacia dell’adeguamento annuale per le sedi di servizio in questione è il 16 maggio 2010.

1 2 3 4 5
Stato/Località Retribuzione 1.7.2010 Trasferimento 1.1.2011 Pensione 1.7.2010 Retribuzione 16.5.2010
Bulgaria 62,7 59,3 100,0
Repubblica Ceca 84,2 77,5 100,0
Danimarca 134,1 130,5 130,5
Germania 94,8 96,5 100,0
Bonn 94,7
Karlsruhe 92,1
Monaco 103,7
Estonia 75,6 76,6 100,0
Irlanda 109,1 103,9 103,9
Grecia 94,8 94,3 100,0
Spagna 97,7 91,0 100,0
Francia 116,1 107,6 107,6
Italia 106,6 102,3 102,3
Varese 92,3
Cipro 83,7 86,7 100,0
Lettonia 74,3 69,4 100,0
Lituania 72,5 68,8 100,0
Ungheria 79,2 68,6 100,0
Malta 82,2 84,8 100,0
Paesi Bassi 104,1 98,0 100,0
Austria 106,2 105,1 105,1
Polonia 77,1 68,1 100,0
Portogallo 85,0 85,1 100,0
Romania 59,1 100,0 69,5
Slovenia 89,6 84,4 100,0
Slovacchia 80,0 75,4 100,0
Finlandia 119,4 112,4 112,4
Svezia 118,6 112,6 112,6
Regno Unito 108,4 108,4 134,4
Culham 104,5

Articolo 4

Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 911,73 EUR e a 1 215,63 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 170,52 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 372,61 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 252,81 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 91,02 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 505,39 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 363,31 EUR.

Articolo 6

Con effetto dal 1o gennaio 2011, l’indennità per chilometro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per una distanza compresa tra 0 e 200 km,
0,3790 EUR/km per una distanza compresa tra 201 e 1 000 km,
0,6316 EUR/km per una distanza compresa tra 1 001 e 2 000 km,
0,3790 EUR/km per una distanza compresa tra 2 001 e 3 000 km,
0,1262 EUR/km per una distanza compresa tra 3 001 e 4 000 km,
0,0609 EUR/km per una distanza compresa tra 4 001 e 10 000 km,
0 EUR/km per una distanza superiore a 10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità per chilometro di cui sopra:

189,48 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km;
378,93 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:

39,17 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia,
31,58 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto dal 1o luglio 2010, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

1 114,99 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,
662,97 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto dal 1o luglio 2010, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 337,19 EUR, il limite superiore a 2 674,39 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2010, la detrazione forfettaria di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 7, è fissata a 1 215,63 EUR.

Articolo 10

Con effetto dal 1o luglio 2010, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

GRUPPO DI FUNZIONI 1.7.2010 SCATTO
GRADO 1 2 3 4 5 6 7
IV 18 5 832,42 5 953,71 6 077,52 6 203,91 6 332,92 6 464,62 6 599,06
17 5 154,85 5 262,04 5 371,47 5 483,18 5 597,20 5 713,60 5 832,42
16 4 555,99 4 650,73 4 747,45 4 846,17 4 946,95 5 049,83 5 154,85
15 4 026,70 4 110,44 4 195,92 4 283,18 4 372,25 4 463,17 4 555,99
14 3 558,90 3 632,91 3 708,46 3 785,58 3 864,31 3 944,67 4 026,70
13 3 145,45 3 210,86 3 277,63 3 345,80 3 415,37 3 486,40 3 558,90
III 12 4 026,63 4 110,36 4 195,84 4 283,09 4 372,15 4 463,07 4 555,88
11 3 558,86 3 632,87 3 708,41 3 785,53 3 864,25 3 944,60 4 026,63
10 3 145,43 3 210,84 3 277,61 3 345,77 3 415,34 3 486,36 3 558,86
9 2 780,03 2 837,84 2 896,86 2 957,09 3 018,59 3 081,36 3 145,43
8 2 457,08 2 508,17 2 560,33 2 613,57 2 667,92 2 723,40 2 780,03
II 7 2 779,98 2 837,80 2 896,82 2 957,07 3 018,58 3 081,36 3 145,45
6 2 456,97 2 508,07 2 560,24 2 613,49 2 667,84 2 723,33 2 779,98
5 2 171,49 2 216,65 2 262,76 2 309,82 2 357,86 2 406,91 2 456,97
4 1 919,18 1 959,10 1 999,84 2
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