Council Regulation (EU) No 1344/2011 of 19 December 2011 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural, fishery and industrial products and repealing Regulation (EC) No 1255/96

Published date31 December 2011
Subject MatterCustoms duties: suspensions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 349, 31 December 2011
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31.12.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 349/1

REGOLAMENTO (UE) N. 1344/2011 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca e abroga il regolamento (CE) n. 1255/96

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La produzione di taluni prodotti agricoli, della pesca e industriali elencati nel presente regolamento è attualmente inadeguata o inesistente nell'Unione europea e, pertanto, il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dell'Unione non può essere soddisfatto.
(2) Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per questi prodotti.
(3) Il regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (1), è stato modificato più volte. A fini di trasparenza è pertanto opportuno procedere alla sua integrale sostituzione.
(4) I regolamenti recanti sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca hanno rinnovato in larga misura le misure precedenti. Pertanto, al fine di razionalizzare l'applicazione delle misure in questione, è opportuno non limitare il periodo di validità del presente regolamento, in quanto è possibile modificarne la portata e prevedere l'inserimento o la soppressione di alcuni prodotti nell'allegato del presente regolamento mediante un regolamento del Consiglio.
(5) In considerazione del loro carattere temporaneo, le sospensioni elencate nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere sistematicamente riesaminate, al più tardi cinque anni dopo la loro applicazione o il loro rinnovo. Inoltre, la soppressione di talune sospensioni dovrebbe essere consentita in qualsiasi momento, a seguito di una proposta presentata dalla Commissione sulla base di una revisione condotta su iniziativa della stessa o su richiesta di uno o più Stati membri, nel caso in cui il loro mantenimento non sia più nell'interesse dell'Unione oppure a causa dell'evoluzione tecnica dei prodotti, del mutare delle circostanze o delle tendenze economiche del mercato.
(6) In base al principio di proporzionalità, al fine di conseguire gli obiettivi fondamentali del presente regolamento, vale a dire migliorare la capacità competitiva dell’industria dell’Unione, consentire a quest'ultima di mantenere o creare posti di lavoro e di ammodernare le proprie infrastrutture, ecc., è necessario e opportuno stabilire norme applicabili alla sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in ottemperanza all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli, della pesca e industriali elencati nell'allegato sono sospesi secondo le modalità stabilite nello stesso.

Articolo 2

1. La Commissione può in qualsiasi momento procedere al riesame delle sospensioni per i prodotti elencati nell'allegato nei seguenti casi:

a) di propria iniziativa;
b) su richiesta di uno o più Stati membri.

2. La Commissione procede obbligatoriamente al riesame delle sospensioni nell'anno stabilito nell'allegato.

3. Ai fini del riesame, la Commissione è assistita da un gruppo di esperti provenienti dagli Stati membri.

Articolo 3

Se, sulla base del riesame di cui all'articolo 2, ritiene che una sospensione per un determinato prodotto vada modificata o soppressa, la Commissione sottopone al Consiglio una proposta intesa a modificare di conseguenza l’elenco di cui all'allegato.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1255/96 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. KOROLEC


(1) GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1.


ALLEGATO

Codice NC TARIC Designazione delle merci Aliquota dei dazi autonomi Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 0302 89 90 30 Lutianido (Lutjanus purpureus), fresco, refrigerato, destinato alla trasformazione (1) (2) 0 % 31.12.2013
ex 0302 90 00 95 Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate 0 % 31.12.2013
ex 0303 90 90 91
ex 0305 20 00 11 Uova di pesce, salate o in salamoia 0 % 31.12.2013
ex 0305 20 00 30
ex 0710 21 00 10 Piselli da granella della specie Pisum sativum della varietà Hortense axiphium, congelati, aventi uno spessore totale uguale o inferiore a 6 mm, destinati ad essere utilizzati, nei loro baccelli, per la fabbricazione di piatti preparati (1) (2) 0 % 31.12.2013
ex 0710 80 95 50 Germogli di bambù, congelati, non condizionati per la vendita al minuto 0 % 31.12.2013
ex 0711 59 00 11 Funghi, esclusi i funghi dei generi Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum e Tricholoma, temporaneamente conservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, destinati all’industria delle conserve alimentari (1) 0 % 31.12.2016
ex 0712 32 00 10 Funghi, esclusi i funghi del genere Agaricus, disseccati, presentati interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto (1) (2) 0 % 31.12.2013
ex 0712 33 00 10
ex 0712 39 00 31
ex 0804 10 00 30 Datteri, freschi o secchi, utilizzati per la produzione (ad esclusione dell’imballaggio) di prodotti dell’industria delle bevande o alimentare (1) 0 % 31.12.2013
ex 0810 40 50 10 Mirtilli rossi della specie Vaccinium macrocarpon, freschi, destinati ad essere utilizzati per la fabbricazione (ad esclusione dell’imballaggio) di prodotti dell’industria delle bevande o alimentare (1) 0 % 31.12.2013
0811 90 50 Frutti del genere Vaccinium, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti 0 % 31.12.2013
0811 90 70
ex 0811 90 95 70
ex 0811 90 95 20 «Boysenberries», congelati, senza aggiunta di zucchero, non condizionati per la vendita al minuto 0 % 31.12.2013
ex 0811 90 95 30 Ananas (Ananas comosus), in pezzi, congelato 0 % 31.12.2013
ex 0811 90 95 40 Frutti della rosa canina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti 0 % 31.12.2013
ex 1511 90 19 10 Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti, destinati alla fabbricazione di:
acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823 19 10,
esteri metilici di acidi grassi delle voci 2915 o 2916,
alcoli grassi delle sottovoci 2905 17, 2905 19 e 3823 70 utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici,
alcoli grassi della sottovoce 2905 16, puri o misti, utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici,
acido stearico della sottovoce 3823 11 00 o
prodotti della voce 3401 (1)
0 % 31.12.2013
ex 1511 90 91 10
ex 1513 11 10 10
ex 1513 19 30 10
ex 1513 21 10 10
ex 1513 29 30 10
ex 1515 90 99 92 Olio vegetale, raffinato, contenente, in peso, 35 % o più e non più di 50 % di acido arachidonico o 35 % o più e non più di 50 % di acido docosaesaenoico 0 % 31.12.2013
ex 1516 20 96 20 Olio di jojoba, idrogenato e interesterificato, senza ulteriori modificazioni chimiche e non soggetto ad alcun processo di testurizzazione 0 % 31.12.2014
ex 1517 90 99 10 Oli vegetali, raffinati, contenenti, in peso, 25 % o più ma non più di 50 % di acido arachidonico o 12 % o più ma non più di 50 % di acido docosaesaenoico e standardizzati con olio di girasole ad alto contenuto oleico (HOSO) 0 % 31.12.2016
ex 1604 11 00 20 Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (1) 0 % 31.12.2013
ex 1604 32 00 10 Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (1) 0 % 31.12.2013
ex 1605 10 00 11 Granchi della specie «King» (Paralithodes camchaticus), «Hanasaki» (Paralithodes brevipes), «Kegani» (Erimacrus isenbecki), «Queen» e «Snow» (Chionoecetes spp.), «Red» (Geryon quinquedens), «Rough stone» (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, «Mud» (Scylla serrata), «Blue» (Portunus spp.), semplicemente cotti nell’acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più 0 % 31.12.2013
ex 1605 10 00 19
ex 1902 30 10 10 Tagliatelle trasparenti, tagliate in pezzi, a base di fagioli [Vigna radiata (L.) Wilczek], non condizionati per la vendita al minuto 0 % 31.12.2013
ex 1903 00 00 20
ex 2005 91 00 10 Germogli di bambù, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto
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