Council Regulation (EU) No 1344/2011 of 19 December 2011 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural, fishery and industrial products and repealing Regulation (EC) No 1255/96
Published date | 31 December 2011 |
Subject Matter | Customs duties: suspensions |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 349, 31 December 2011 |
31.12.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 349/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1344/2011 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2011
recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca e abroga il regolamento (CE) n. 1255/96
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | La produzione di taluni prodotti agricoli, della pesca e industriali elencati nel presente regolamento è attualmente inadeguata o inesistente nell'Unione europea e, pertanto, il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dell'Unione non può essere soddisfatto. |
(2) | Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per questi prodotti. |
(3) | Il regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (1), è stato modificato più volte. A fini di trasparenza è pertanto opportuno procedere alla sua integrale sostituzione. |
(4) | I regolamenti recanti sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca hanno rinnovato in larga misura le misure precedenti. Pertanto, al fine di razionalizzare l'applicazione delle misure in questione, è opportuno non limitare il periodo di validità del presente regolamento, in quanto è possibile modificarne la portata e prevedere l'inserimento o la soppressione di alcuni prodotti nell'allegato del presente regolamento mediante un regolamento del Consiglio. |
(5) | In considerazione del loro carattere temporaneo, le sospensioni elencate nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere sistematicamente riesaminate, al più tardi cinque anni dopo la loro applicazione o il loro rinnovo. Inoltre, la soppressione di talune sospensioni dovrebbe essere consentita in qualsiasi momento, a seguito di una proposta presentata dalla Commissione sulla base di una revisione condotta su iniziativa della stessa o su richiesta di uno o più Stati membri, nel caso in cui il loro mantenimento non sia più nell'interesse dell'Unione oppure a causa dell'evoluzione tecnica dei prodotti, del mutare delle circostanze o delle tendenze economiche del mercato. |
(6) | In base al principio di proporzionalità, al fine di conseguire gli obiettivi fondamentali del presente regolamento, vale a dire migliorare la capacità competitiva dell’industria dell’Unione, consentire a quest'ultima di mantenere o creare posti di lavoro e di ammodernare le proprie infrastrutture, ecc., è necessario e opportuno stabilire norme applicabili alla sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in ottemperanza all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli, della pesca e industriali elencati nell'allegato sono sospesi secondo le modalità stabilite nello stesso.
Articolo 2
1. La Commissione può in qualsiasi momento procedere al riesame delle sospensioni per i prodotti elencati nell'allegato nei seguenti casi:
a) | di propria iniziativa; |
b) | su richiesta di uno o più Stati membri. |
2. La Commissione procede obbligatoriamente al riesame delle sospensioni nell'anno stabilito nell'allegato.
3. Ai fini del riesame, la Commissione è assistita da un gruppo di esperti provenienti dagli Stati membri.
Articolo 3
Se, sulla base del riesame di cui all'articolo 2, ritiene che una sospensione per un determinato prodotto vada modificata o soppressa, la Commissione sottopone al Consiglio una proposta intesa a modificare di conseguenza l’elenco di cui all'allegato.
Articolo 4
Il regolamento (CE) n. 1255/96 è abrogato.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. KOROLEC
(1) GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1.
ALLEGATO
Codice NC | TARIC | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi | Data prevista per il riesame obbligatorio | ||||||||||||
ex 0302 89 90 | 30 | Lutianido (Lutjanus purpureus), fresco, refrigerato, destinato alla trasformazione (1) (2) | 0 % | 31.12.2013 | ||||||||||||
ex 0302 90 00 | 95 | Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate | 0 % | 31.12.2013 | ||||||||||||
ex 0303 90 90 | 91 | |||||||||||||||
ex 0305 20 00 | 11 | Uova di pesce, salate o in salamoia | 0 % | 31.12.2013 | ||||||||||||
ex 0305 20 00 | 30 | |||||||||||||||
ex 0710 21 00 | 10 | Piselli da granella della specie Pisum sativum della varietà Hortense axiphium, congelati, aventi uno spessore totale uguale o inferiore a 6 mm, destinati ad essere utilizzati, nei loro baccelli, per la fabbricazione di piatti preparati (1) (2) | 0 % | 31.12.2013 | ||||||||||||
ex 0710 80 95 | 50 | Germogli di bambù, congelati, non condizionati per la vendita al minuto | 0 % | 31.12.2013 | ||||||||||||
ex 0711 59 00 | 11 | Funghi, esclusi i funghi dei generi Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum e Tricholoma, temporaneamente conservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, destinati all’industria delle conserve alimentari (1) | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||
ex 0712 32 00 | 10 | Funghi, esclusi i funghi del genere Agaricus, disseccati, presentati interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto (1) (2) | 0 % | 31.12.2013 | ||||||||||||
ex 0712 33 00 | 10 | |||||||||||||||
ex 0712 39 00 | 31 | |||||||||||||||
ex 0804 10 00 | 30 | Datteri, freschi o secchi, utilizzati per la produzione (ad esclusione dell’imballaggio) di prodotti dell’industria delle bevande o alimentare (1) | 0 % | 31.12.2013 | ||||||||||||
ex 0810 40 50 | 10 | Mirtilli rossi della specie Vaccinium macrocarpon, freschi, destinati ad essere utilizzati per la fabbricazione (ad esclusione dell’imballaggio) di prodotti dell’industria delle bevande o alimentare (1) | 0 % | 31.12.2013 | ||||||||||||
0811 90 50 | Frutti del genere Vaccinium, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti | 0 % | 31.12.2013 | |||||||||||||
0811 90 70 | ||||||||||||||||
ex 0811 90 95 | 70 | |||||||||||||||
ex 0811 90 95 | 20 | «Boysenberries», congelati, senza aggiunta di zucchero, non condizionati per la vendita al minuto | 0 % | 31.12.2013 | ||||||||||||
ex 0811 90 95 | 30 | Ananas (Ananas comosus), in pezzi, congelato | 0 % | 31.12.2013 | ||||||||||||
ex 0811 90 95 | 40 | Frutti della rosa canina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti | 0 % | 31.12.2013 | ||||||||||||
ex 1511 90 19 | 10 | Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti, destinati alla fabbricazione di:
| 0 % | 31.12.2013 | ||||||||||||
ex 1511 90 91 | 10 | |||||||||||||||
ex 1513 11 10 | 10 | |||||||||||||||
ex 1513 19 30 | 10 | |||||||||||||||
ex 1513 21 10 | 10 | |||||||||||||||
ex 1513 29 30 | 10 | |||||||||||||||
ex 1515 90 99 | 92 | Olio vegetale, raffinato, contenente, in peso, 35 % o più e non più di 50 % di acido arachidonico o 35 % o più e non più di 50 % di acido docosaesaenoico | 0 % | 31.12.2013 | ||||||||||||
ex 1516 20 96 | 20 | Olio di jojoba, idrogenato e interesterificato, senza ulteriori modificazioni chimiche e non soggetto ad alcun processo di testurizzazione | 0 % | 31.12.2014 | ||||||||||||
ex 1517 90 99 | 10 | Oli vegetali, raffinati, contenenti, in peso, 25 % o più ma non più di 50 % di acido arachidonico o 12 % o più ma non più di 50 % di acido docosaesaenoico e standardizzati con olio di girasole ad alto contenuto oleico (HOSO) | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||
ex 1604 11 00 | 20 | Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (1) | 0 % | 31.12.2013 | ||||||||||||
ex 1604 32 00 | 10 | Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (1) | 0 % | 31.12.2013 | ||||||||||||
ex 1605 10 00 | 11 | Granchi della specie «King» (Paralithodes camchaticus), «Hanasaki» (Paralithodes brevipes), «Kegani» (Erimacrus isenbecki), «Queen» e «Snow» (Chionoecetes spp.), «Red» (Geryon quinquedens), «Rough stone» (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, «Mud» (Scylla serrata), «Blue» (Portunus spp.), semplicemente cotti nell’acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più | 0 % | 31.12.2013 | ||||||||||||
ex 1605 10 00 | 19 | |||||||||||||||
ex 1902 30 10 | 10 | Tagliatelle trasparenti, tagliate in pezzi, a base di fagioli [Vigna radiata (L.) Wilczek], non condizionati per la vendita al minuto | 0 % | 31.12.2013 | ||||||||||||
ex 1903 00 00 | 20 | |||||||||||||||
ex 2005 91 00 | 10 | Germogli di bambù, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto |
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