Council Regulation (EU) No 551/2012 of 21 June 2012 amending Regulation (EU) No 7/2010 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
Published date | 27 June 2012 |
Subject Matter | Industry,Customs duties: Community tariff quotas |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 166, 27 June 2012 |
27.6.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 166/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 551/2012 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell’Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato, il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio (1) ha aperto per taluni prodotti agricoli e industriali contingenti tariffari autonomi nell’ambito dei quali detti prodotti possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla. Per gli stessi motivi è necessario aprire per due prodotti, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2012, nuovi contingenti tariffari ad aliquota nulla per un volume adeguato. |
(2) | I volumi contingentali precedentemente stabiliti per i contingenti tariffari autonomi dell’Unione recanti i numeri d’ordine 09.2638, 09.2814 e 09.2889 non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno dell’industria dell’Unione. È pertanto opportuno aumentare detti volumi contingentali con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012. |
(3) | È inoltre opportuno adeguare la designazione delle merci per il contingente tariffario autonomo dell’Unione recante il numero d’ordine 09.2633. |
(4) | Inoltre, per il contingente recante il numero d’ordine 09.2767 non è più nell’interesse dell’Unione continuare a concedere un contingente tariffario per il secondo semestre del 2012. È pertanto opportuno chiudere tale contingente tariffario con effetto a decorrere dal 1o luglio 2012 e cancellare la riga corrispondente dall’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010. |
(5) | Poiché alcune delle misure previste dal presente regolamento dovrebbero prendere effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012 e altre dal 1o luglio 2012, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalle stesse date e dovrebbe entrare immediatamente in vigore al momento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(6) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è così modificato:
1) | sono inserite le righe recanti i numeri d’ordine 09.2644 e 09.2645 che figurano nell’allegato I del presente regolamento; |
2) | le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2638, 09.2814 e |
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