Council Regulation (EU) No 555/2011 of 6 June 2011 amending Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Published date | 09 June 2011 |
Subject Matter | Common customs tariff |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 150, 9 June 2011 |
9.6.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 150/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 555/2011 DEL CONSIGLIO
del 6 giugno 2011
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 179/2009 del Consiglio, del 5 marzo 2009, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) ha sospeso completamente, per un periodo di due anni, le aliquote dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni monitor in bianco e nero o in altre monocromie a cristalli liquidi di cui ai codici della nomenclatura combinata (NC) 8528 59 10 e 8528 59 90. |
(2) | Per ragioni di politica economica e industriale, è nell’interesse dell’Unione prorogare la sospensione dei dazi autonomi di cui al regolamento (CE) n. 179/2009 per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1o gennaio 2011. |
(3) | A seguito di una ristrutturazione della voce NC 8528, i monitor in questione sono ora ripresi dai codici NC 8528 59 10 e 8528 59 40. Le sospensioni tariffarie di cui al presente regolamento riguarderanno pertanto i suddetti codici. |
(4) | Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(5) | Le sospensioni previste dal presente regolamento prorogano le sospensioni di cui al regolamento (CE) n. 179/2009, scaduto il 31 dicembre 2010. Poiché è nell’interesse dell’Unione che non vi siano interruzioni nel trattamento tariffario dei monitor interessati da tale sospensione, il presente regolamento si dovrebbe applicare a partire dal 1o gennaio 2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte seconda, sezione XVI, capitolo 85, dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata come segue:
1) | il testo della colonna 3, relativo al codice NC 8528 59 10, è sostituito dal seguente: «14 (3) |
2) | il testo della colonna 3, relativo al codice NC 8528 59 40, è sostituito dal seguente: «14 (4) |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta...
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