Council Regulation (EU) No 733/2013 of 22 July 2013 amending Regulation (EC) No 994/98 on the application of Articles 92 and 93 of the Treaty establishing the European Community to certain categories of horizontal State aid Text with EEA relevance

Published date31 July 2013
Subject MatterState aids
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 204, 31 July 2013
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31.7.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 204/11

REGOLAMENTO (UE) N. 733/2013 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 109,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (1) autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, che alcune determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e sono dispensate dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
(2) L’aiuto di Stato è una nozione oggettiva definita all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il potere della Commissione di adottare esenzioni per categoria previsto dal regolamento (CE) n. 994/98 si applica soltanto alle misure che soddisfano tutti i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che costituiscono pertanto un aiuto di Stato. L’inserimento di una determinata categoria di aiuti nel regolamento (CE) n. 994/98 o in un regolamento di esenzione non predefinisce la qualifica di una misura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
(3) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare che, a determinate condizioni, sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all’obbligo di notificagli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI), gli aiuti in favore della ricerca e dello sviluppo, gli aiuti in favore della tutela dell’ambiente, gli aiuti in favore dell’occupazione e della formazione e gli aiuti conformi alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l’erogazione degli aiuti a finalità regionale.
(4) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a esentare dall’obbligo di notifica gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo, ma non quelli a favore dell’innovazione. In seguito l’innovazione è diventata una priorità politica dell’Unione nel quadro de «L’Unione dell’innovazione», una delle iniziative faro della strategia Europa 2020. Molte misure di aiuto a favore dell’innovazione hanno inoltre una portata relativamente ridotta e non determinano significative distorsioni della concorrenza.
(5) Nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, alcune misure adottate dagli Stati membri potrebbero non costituire aiuti in quanto non soddisfano tutti i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ad esempio perché il beneficiario non svolge un’attività economica o perché non vi sono effetti sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, a condizione che le misure nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio costituiscano effettivamente un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, gli Stati membri sono attualmente tenuti a notificarle alla Commissione. Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a esentare dall’obbligo di notifica gli aiuti concessi alle PMI, ma nel settore della cultura tale esenzione sarebbe di scarsa utilità in quanto i beneficiari sono spesso grandi imprese. Tuttavia, i piccoli progetti relativi alla cultura, alla creazione artistica e alla conservazione del patrimonio, anche se realizzati da grandi imprese, di norma non danno luogo a una distorsione significativa della concorrenza e hanno effetti limitati sugli scambi, come dimostrato recentemente da alcuni casi.
(6) Le esenzioni nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio potrebbero essere concepite in base all’esperienza della Commissione illustrata negli orientamenti, come per le opere cinematografiche e audiovisive, o elaborate caso per caso. Nel formulare tali esenzioni per categoria, la Commissione dovrebbe tener conto del fatto che esse dovrebbero riguardare soltanto le misure che costituiscono aiuti di Stato, che dovrebbero in teoria focalizzarsi su misure che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della «Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE» e che l’esenzione per categoria si applica soltanto agli aiuti per cui la Commissione ha già una notevole esperienza. Si dovrebbe inoltre tenere conto della competenza primaria degli Stati membri nel settore della cultura, della tutela speciale di cui gode la diversità culturale a norma dell’articolo 167, paragrafo 1, TFUE, nonché del particolare carattere della cultura.
(7) Gli Stati membri sono inoltre tenuti a notificare alla Commissione le misure di aiuto di Stato destinate a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali. Gli importi concessi in questo ambito sono in genere limitati ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità. Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio autorizza la Commissione a esentare tali aiuti dall’obbligo di notifica solo se sono concessi a favore di PMI. Tuttavia, anche le grandi imprese possono subire danni a causa delle calamità naturali. In base all’esperienza della Commissione, tali aiuti non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità sulla base dell’esperienza acquisita.
(8) Gli Stati membri sono inoltre tenuti a notificare alla Commissione le misure di aiuto di Stato destinate ad ovviare ai danni arrecati da determinate condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca. Gli importi concessi in questo ambito sono in genere limitati ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità. Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio autorizza la Commissione a esentare tali aiuti dall’obbligo di notifica solo se sono concessi a favore di PMI. Tuttavia, anche le grandi imprese del settore della pesca possono subire danni a causa delle avverse condizioni meteorologiche. In base all’esperienza della Commissione, tali aiuti non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità sulla base dell’esperienza acquisita.
(9) Conformemente all’articolo 42 TFUE, le norme in materia di aiuti di Stato non si applicano, a determinate condizioni, a talune misure di aiuto a favore di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del TFUE. L’articolo 42 non si applica alla silvicoltura o ai prodotti non elencati nell’allegato I. Attualmente, a norma del regolamento (CE) n. 994/98, gli aiuti a favore della silvicoltura e della promozione di prodotti nel settore alimentare non elencati nell’allegato I possono pertanto beneficiare di un’esenzione soltanto se sono concessi a PMI. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di esentare taluni tipi di aiuti a
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