Decision (EU) 2015/716 of the European Central Bank of 12 February 2015 amending Decision ECB/2004/2 adopting the Rules of Procedure of the European Central Bank (ECB/2015/8)

Published date05 May 2015
Subject MatterProvisions governing the Institutions,European Central Bank (ECB),European Central Bank (ECB),Provisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 114, 5 May 2015
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5.5.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 114/11

DECISIONE (UE) 2015/716 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 12 febbraio 2015

che modifica la decisione BCE/2004/2 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2015/8)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), in particolare l'articolo 12,3,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno adattare le norme relative al processo decisionale tramite procedura scritta del Consiglio direttivo, come ulteriormente definito negli articoli 13 octies, 13 nonies e 13 decies del regolamento interno della Banca centrale europea, per soddisfare le specifiche esigenze della procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (1).
(2) Per quanto riguarda la procedura scritta nell'ambito degli articoli da 13 octies a 13 decies del regolamento interno della Banca centrale europea, e salvi gli specifici termini stabiliti in tali disposizioni, è opportuno fissare un massimo di cinque giorni lavorativi per la valutazione da parte di ciascun membro del Consiglio direttivo, al fine di consentire ai membri del Consiglio direttivo stesso, in conformità all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013, di raggiungere un accordo su un'eventuale obiezione ad un progetto di decisione, ivi compresa la motivazione scritta di tale obiezione, in un arco di tempo non superiore a dieci giorni lavorativi.
(3) L'articolo 10.2 dello statuto del SEBC impone ai membri del Consiglio direttivo di esercitare personalmente il proprio diritto di voto. Tale previsione è un importante elemento dell'indipendenza dei membri del Consiglio direttivo, poiché essi sono membri di diritto e non possono essere sostituiti nell'esercizio del voto da un'altra persona, salvo il caso in cui un membro sia impossibilitato a partecipare alle riunioni per un periodo prolungato ai sensi dell'articolo 10.2 dello statuto del SEBC. Un voto o un commento sul merito da parte di un membro del Consiglio direttivo, che è successivamente trasmesso in via elettronica come parte del processo decisionale tramite procedura scritta del Consiglio stesso, non deve necessariamente recare la firma autografa di tale membro del Consiglio direttivo. Ciò è in linea
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