Decision (EU) 2016/956 of the European Central Bank of 7 June 2016 amending Decision (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) laying down the rules on procurement (ECB/2016/17)

Published date16 June 2016
Subject MatterEconomic and Monetary Union,public procurement in the European Union,Economic policy,Economic policy,European Central Bank (ECB),Public procurement in the European Union,Economic and Monetary Union
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 159, 16 June 2016
L_2016159IT.01002101.xml
16.6.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 159/21

DECISIONE (UE) 2016/956 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 giugno 2016

che modifica la Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/17)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,

vista la Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1) Per ragioni di chiarezza, alcune norme della Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea (BCE/2016/2) (2) necessitano di essere definite ulteriormente.
(2) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) è modificata come segue:

1. Nell'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La BCE può richiedere all'appaltatore iniziale prodotti, servizi o lavori supplementari, indipendentemente dal loro valore, a condizione che le necessarie modifiche al contratto iniziale non siano sostanziali. Le modifiche sono considerate sostanziali se cambiano la natura generale del contratto, in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura d'appalto;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in un modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
d) un nuovo appaltatore sostituisce quello a cui l'appalto è stato inizialmente aggiudicato in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 4.
In ogni caso, le modifiche sono ritenute non sostanziali se il loro valore complessivo rimane inferiore a) alla relativa soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 3; e b) al 10 per cento del valore iniziale dell'appalto per gli appalti di
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT