Decision (EU) 2016/956 of the European Central Bank of 7 June 2016 amending Decision (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) laying down the rules on procurement (ECB/2016/17)
Published date | 16 June 2016 |
Subject Matter | Economic and Monetary Union,public procurement in the European Union,Economic policy,Economic policy,European Central Bank (ECB),Public procurement in the European Union,Economic and Monetary Union |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 159, 16 June 2016 |
16.6.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 159/21 |
DECISIONE (UE) 2016/956 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 7 giugno 2016
che modifica la Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/17)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,
vista la Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare l'articolo 19,
considerando quanto segue:
(1) | Per ragioni di chiarezza, alcune norme della Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea (BCE/2016/2) (2) necessitano di essere definite ulteriormente. |
(2) | Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) è modificata come segue:
1. | Nell'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La BCE può richiedere all'appaltatore iniziale prodotti, servizi o lavori supplementari, indipendentemente dal loro valore, a condizione che le necessarie modifiche al contratto iniziale non siano sostanziali. Le modifiche sono considerate sostanziali se cambiano la natura generale del contratto, in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
|
To continue reading
Request your trial