Decision (EU) 2018/1625 of the European Central Bank of 8 October 2018 amending Decision ECB/2007/7 concerning the terms and conditions of TARGET2-ECB (ECB/2018/24)

Published date09 November 2018
Subject MatterEconomic and Monetary Union,Euro,Economic and Monetary Union,European Central Bank (ECB),Euro
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 280, 9 November 2018
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9.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 280/1

DECISIONE (UE) 2018/1625 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell'8 ottobre 2018

che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2018/24)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6 e gli articoli 17, 18, 22 e 23,

considerando quanto segue:

(1) In data 3 agosto 2018, il Consiglio direttivo ha modificato l'indirizzo BCE/2012/27 (1), al fine di introdurre il servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TARGET Instant Payment Settlement, TIPS) (2). Il nuovo servizio TIPS consentirà il regolamento di ordini di pagamento istantanei in moneta di banca centrale 24 ore al giorno, ogni giorno di calendario dell'anno, con elaborazione immediata o quasi immediata. Ai fini del servizio TIPS, è necessaria la creazione in TARGET2 di conti in contanti dedicati (TIPS Dedicated Cash Accounts, TIPS DCA). Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei TIPS DCA, TARGET2 deve essere stabilito tecnicamente e funzionare sulla base della piattaforma TIPS.
(2) Al tempo stesso il Consiglio direttivo ha modificato l'indirizzo BCE/2012/27 per chiarire alcuni aspetti di tale indirizzo ed aggiornarlo.
(3) Le modifiche apportate all'indirizzo BCE/2012/27 per quanto attiene ai termini e alle condizioni di TARGET2-ECB devono essere rispecchiate nella decisione BCE/2007/7 (3), ove necessario, e alcuni punti dei termini e delle condizioni devono essere chiariti.
(4) Pertanto la decisione BCE/2007/7 dovrebbe essere modficata di conseguenza.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La Decisione BCE/2007/7 è modificata come segue:

1. all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:
«c) fornire servizi di regolamento a soggetti che gestiscono sistemi ancillari, ivi compresi soggetti insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi siano sottoposti alla sorveglianza di un'autorità competente, soddisfino gli obblighi di sorveglianza per quanto riguarda l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come di volta in volta modificati e pubblicati sul sito internet della BCE (*1), e il loro accesso a TARGET2 sia stato approvato dal Consiglio direttivo.
(*1) L'attuale politica dell'Eurosistema per l'ubicazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, disponibili sul sito internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu: (a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; (b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; (c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; (d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di ‘legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro’ del 20 novembre 2008; (e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema nella versione rivista nel 2016.»;"
2. all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualsiasi concessione di credito infragiornaliero da parte della BCE è effettuata in conformità alle regole sulla fornitura di credito infragiornaliero di cui all'allegato III all'indirizzo BCE/2012/27 (*2).
(*2) Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).»;"
3. l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3 Termini e condizioni di TARGET2-BCE I termini e le condizioni per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2-BCE sono quelle di cui all'allegato I alla presente decisione. I termini e le condizioni per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato T2S in TARGET2-ECB sono quelle di cui all'allegato II alla presente decisione. I termini e le condizioni per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato TIPS in TARGET2-ECB sono quelle di cui all'allegato III alla presente decisione.»;
4. Gli allegati I e II alla decisione BCE/2007/7 sono modificati in conformità all'allegato I della presente decisione;
5. Il testo di cui all'allegato II della presente decisione è aggiunto come nuovo allegato III alla decisione BCE/2007/7.

Articolo 2

Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dal 30 novembre 2018.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 ottobre 2018.

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1) Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 dell'30.1.2013, pag. 1).

(2) Indirizzo (UE) 2018/1626 della Banca centrale europea, del 3 agosto 2018, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 280 del 9.11.2018, pag. 40).

(3) Decisione BCE/2007/7, del 24 luglio 2007 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (GU L 237 del 8.9.2007, pag. 71).


ALLEGATO I

Gli allegati I e II all'Indirizzo BCE/2007/7 sono modificati come segue:

1. L'allegato I è modificato come segue:
a) all'allegato I e nelle appendici, il termine «SSP-providing CBs» è sostituito «SSP-providing NCBs» e il termine «network service provider» è sostituito da «TARGET2 network service provider»;
b) l'articolo 1 è modificato come segue:
i) la definizione di «addressable BIC holder» è sostituita dalla seguente: «‘addressable BIC holder’ means an entity which: (a) holds a Business Identifier Code (BIC); (b) is not recognised as an indirect participant in the PM; and (c) is a correspondent or customer of a PM account holder or a branch of a direct or indirect participant in the PM, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2 component system via the PM account holder,»;
ii) la definizione di «ancillary system» è sostituita dalla seguente: «‘ancillary system’ means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority and complies with the oversight requirements for the location of infrastructures offering services in euro, as amended from time to time and published on the ECB's website (*1), in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared or recorded with (a) the monetary obligations settled in TARGET2 and/or (b) funds held in TARGET2, in accordance with Guideline ECB/2012/27 (*2) and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant Eurosystem CB, (*1) The Eurosystem's current policy for the location of infrastructure is set out in the following statements, which are available on the ECB's website at www.ecb.europa.eu: (a) the policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area of 3 November 1998; (b) the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing of 27 September 2001; (c) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions of 19 July 2007; (d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’ of 20 November 2008; (e) the Eurosystem oversight policy framework, revised version of July 2016." (*2) Guideline ECB/2012/27 of 5 December 2012 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (OJ L 30 del 30.1.2013, p. 1).»;"
iii) la definizione di «available liquidity» è sostituita dalla seguente: «‘available liquidity’ means a credit balance on a participant's PM account and, if applicable, any intraday credit line granted by the relevant euro area NCB in relation to such account but not yet drawn upon, or, if applicable, decreased by the amount of any processed reservations of liquidity on the PM account,»;
iv) la definizione di «business day» è sostituita dalla seguente: «‘business day’ or ‘TARGET2 business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix V,»;
v) la definizione di «Dedicated Cash Account» è sostituita dalla seguente: «‘T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)’ means an account held by a T2S DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for cash payments in relation to securities settlement in T2S,»;
vi) la definizione di «event of default» è modificata come segue:
la lettera (a) è sostituita dalla seguente:
«(a) where the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4 or the requirements laid down in Article 6(1)(a);»;
la lettera (g) è sostituita dalla seguente:
«(g) where the participant's credit balance on its PM account, T2S DCA or TIPS DCA, or all or a substantial part of the
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