Decision (EU) 2018/1625 of the European Central Bank of 8 October 2018 amending Decision ECB/2007/7 concerning the terms and conditions of TARGET2-ECB (ECB/2018/24)
Published date | 09 November 2018 |
Subject Matter | Economic and Monetary Union,Euro,Economic and Monetary Union,European Central Bank (ECB),Euro |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 280, 9 November 2018 |
9.11.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 280/1 |
DECISIONE (UE) 2018/1625 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell'8 ottobre 2018
che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2018/24)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6 e gli articoli 17, 18, 22 e 23,
considerando quanto segue:
(1) | In data 3 agosto 2018, il Consiglio direttivo ha modificato l'indirizzo BCE/2012/27 (1), al fine di introdurre il servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TARGET Instant Payment Settlement, TIPS) (2). Il nuovo servizio TIPS consentirà il regolamento di ordini di pagamento istantanei in moneta di banca centrale 24 ore al giorno, ogni giorno di calendario dell'anno, con elaborazione immediata o quasi immediata. Ai fini del servizio TIPS, è necessaria la creazione in TARGET2 di conti in contanti dedicati (TIPS Dedicated Cash Accounts, TIPS DCA). Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei TIPS DCA, TARGET2 deve essere stabilito tecnicamente e funzionare sulla base della piattaforma TIPS. |
(2) | Al tempo stesso il Consiglio direttivo ha modificato l'indirizzo BCE/2012/27 per chiarire alcuni aspetti di tale indirizzo ed aggiornarlo. |
(3) | Le modifiche apportate all'indirizzo BCE/2012/27 per quanto attiene ai termini e alle condizioni di TARGET2-ECB devono essere rispecchiate nella decisione BCE/2007/7 (3), ove necessario, e alcuni punti dei termini e delle condizioni devono essere chiariti. |
(4) | Pertanto la decisione BCE/2007/7 dovrebbe essere modficata di conseguenza. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La Decisione BCE/2007/7 è modificata come segue:
1. | all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:
|
2. | all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Qualsiasi concessione di credito infragiornaliero da parte della BCE è effettuata in conformità alle regole sulla fornitura di credito infragiornaliero di cui all'allegato III all'indirizzo BCE/2012/27 (*2). (*2) Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).»;" |
3. | l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Termini e condizioni di TARGET2-BCE I termini e le condizioni per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2-BCE sono quelle di cui all'allegato I alla presente decisione. I termini e le condizioni per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato T2S in TARGET2-ECB sono quelle di cui all'allegato II alla presente decisione. I termini e le condizioni per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato TIPS in TARGET2-ECB sono quelle di cui all'allegato III alla presente decisione.»; |
4. | Gli allegati I e II alla decisione BCE/2007/7 sono modificati in conformità all'allegato I della presente decisione; |
5. | Il testo di cui all'allegato II della presente decisione è aggiunto come nuovo allegato III alla decisione BCE/2007/7. |
Articolo 2
Disposizioni finali
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica a decorrere dal 30 novembre 2018.
Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 ottobre 2018.
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 dell'30.1.2013, pag. 1).
(2) Indirizzo (UE) 2018/1626 della Banca centrale europea, del 3 agosto 2018, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 280 del 9.11.2018, pag. 40).
(3) Decisione BCE/2007/7, del 24 luglio 2007 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (GU L 237 del 8.9.2007, pag. 71).
ALLEGATO I
Gli allegati I e II all'Indirizzo BCE/2007/7 sono modificati come segue:
1. | L'allegato I è modificato come segue:
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