Decision No 102/97/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 adopting a programme of Community action on the prevention of drug dependence within the framework for action in the field of public health (1996-2000)

Published date22 January 1997
Subject Matterpublic health
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 19, 22 January 1997
EUR-Lex - 31997D0102 - IT 31997D0102

Decisione n. 102/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 che adotta un programma di azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (1996-2000)

Gazzetta ufficiale n. L 019 del 22/01/1997 pag. 0025 - 0031


DECISIONE N. 102/97/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1996 che adotta un programma di azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (1996-2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle Regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4), visto il progetto comune approvato il 1° ottobre 1996 dal comitato di conciliazione,

(1) considerando che il fenomeno della tossicodipendenza si è sviluppato in modo preoccupante negli Stati membri e che esso comporta gravi ripercussioni sulla salute delle persone e sul benessere della popolazione;

(2) considerando che, ne costituire nel 1985 una commissione d'inchiesta sul problema della droga negli Stati membri, il Parlamento europeo ha dato prova del proprio interesse ad uno studio approfondito dei fattori che generano la domanda di droga e che permettono la continuazione della produzione e della distribuzione della droga;

(3) considerando che nelle risoluzioni dedicate a tale problema (5), il Parlamento europeo ha formulato una serie di proposte, in particolare ai fini di un'azione sul piano comunitario nel settore della prevenzione della tossicodipendenza;

(4) considerando che, in occasione della riunione di Dublino del 25 e 26 giugno 1990, il Consiglio europeo «ha ribadito che ciascuno Stato membro era responsabile dell'elaborazione di un programma adeguato di riduzione della domanda di droga», ed «ha ritenuto che un'azione efficace di ciascuno Stato membro, sostenuta da un'azione comune dei Dodici e della Comunità, dovrebbe rappresentare una delle principali priorità» dei prossimi anni;

(5) considerando che le azioni intraprese a livello comunitario in base alle risoluzioni, dichiarazioni e conclusioni del Consiglio relative alla prevenzione della tossicodipendenza, in particolare in seguito all'accento posto dal Consiglio europeo di Roma del 14 e 15 dicembre 1990, sul programma europeo di lotta contro la droga, hanno contributo a sostenere gli sforzi degli Stati membri;

(6) considerando che, nella risoluzione del 2 giugno 1994 (6), rispondendo alla comunicazione della Commissione del 24 novembre 1993 sul quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica, il Consiglio considera la tossicodipendenza una delle priorità dell'azione comunitaria per le quali la Commissione è invitata a presentare proposte d'azione;

(7) considerando che il regolamento (CEE) n. 302/93 (7) ha istituito un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) allo scopo di fornire alla Comunità e agli Stati membri informazioni attendibili e comparabili relative alla droga e alla tossicodipendenza;

(8) considerando che, in base al suo regolamento costitutivo, l'OEDT è attivamente impegnato a ricercare la cooperazione delle organizzazioni internazionali e di altri enti governativi o non governativi, in particolare europei, competenti in materia di droghe;

(9) considerando che la dichiarazione adottata dal Consiglio europeo di Bruxelles del 29 ottobre 1993 in occasione dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea ha ribadito che il trattato prevede «un quadro istituzionale strutturato che consente di meglio controllare i problemi sociali che, come quello della droga, oltrepassano le frontiere (. . .)»;

(10) considerando che i problemi associati al fenomeno della droga sono tali da richiedere un approccio pienamente coordinato e globale, come dichiarato dal Consiglio europeo di Bruxelles del 10 e 11 dicembre 1993;

(11) considerando che un approccio multidisciplinare dovrebbe favorire in particolare la considerazione delle implicazioni sociali e individuali del fenomeno, in modo da limitare le conseguenze negative per la salute e la situazione sociale delle persone danneggiate;

(12) considerando che la tossicodipendenza è il solo flagello espressamente menzionato nelle norme in materia di sanità pubblica del trattato ed è quindi oggetto di priorità dell'azione comunitaria nel contesto dell'azione nel campo della sanità pubblica stabilita dalla Commissione;

(13) considerando che le tossicodipendenze costituiscono una grave calamità per la salute, che può essere oggetto di prevenzione;

(14) considerando che una strategia comunitaria diretta a contribuire alla prevenzione delle tossicodipendenze dovrebbe essere basata su un approccio globale in materia di prevenzione;

(15) considerando che il presente programma costituisce una delle competenti essenziali della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 23 giugno 1994, relativa ad un piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (1995-1999), sul quale il Consiglio si è pronunciato nelle sue conclusioni del 2 giugno 1995;

(16) considerando che un'azione comunitaria di incoraggiamento destinata a sostenere la prevenzione della tossicodipendenza consente, a motivo delle sue dimensioni e dei suoi effetti, di contribuire meglio alla realizzazione degli obiettivi previsti, che si situano nel contesto dell'articolo 129 del trattato, in particolare il paragrafo 1, secondo comma;

(17) considerando che occorre rafforzare la cooperazione con i...

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