Decision No 1357/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 amending Decision No 1720/2006/EC establishing an action programme in the field of lifelong learning (Text with EEA relevance)

Published date30 December 2008
Subject MatterResearch and training,Education, vocational training and youth
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 350, 30 December 2008
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30.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 350/56

DECISIONE N. 1357/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

che modifica la decisione n. 1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006 (3), ha istituito il programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente per il periodo 2007-2013.
(2) L'articolo 9, paragrafo 2, della decisione n. 1720/2006/CE prescrive che le misure necessarie all'attuazione del programma diverse da quelle indicate al paragrafo 1 siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3, di detta decisione, vale a dire secondo la procedura consultiva definita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).
(3) Tale formulazione della decisione n. 1720/2006/CE comporta in particolare che le decisioni di selezione diverse da quelle indicate all'articolo 9, paragrafo 1, di detta decisione siano oggetto della procedura consultiva e del diritto di controllo del Parlamento europeo.
(4) Tali modalità procedurali aggiungono un periodo di due o tre mesi alla procedura di concessione delle sovvenzioni ai candidati. Esse provocano numerosi ritardi a danno dei beneficiari e comportano altresì un onere sproporzionato per l'amministrazione del programma, senza generare alcun valore aggiunto considerata la natura delle sovvenzioni accordate.
(5) Al fine di permettere un'attuazione più rapida e più efficace delle decisioni di selezione, è necessario sostituire la procedura consultiva con un obbligo per la Commissione di informare il Parlamento europeo e gli Stati membri senza indugio su qualsiasi misura adottata per attuare la decisione n.
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