Decision No 1673/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006 on the financing of European standardisation

Published date15 November 2006
Subject MatterResearch and technological development,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 315, 15 November 2006
L_2006315IT.01000901.xml
15.11.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315/9

DECISIONE n. 1673/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2006

relativa al finanziamento della normalizzazione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95 e l’articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La normalizzazione europea è un’attività volontaria svolta dalle parti interessate e nel loro interesse al fine di istituire norme e altri prodotti di normalizzazione che soddisfino le loro esigenze. I suddetti prodotti di normalizzazione sono elaborati dal Comitato europeo di normalizzazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica e dall’Istituto europeo norme e telecomunicazioni, organismi elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (3) (di seguito «organismi europei di normalizzazione»).
(2) La direttiva 98/34/CE prevede che la Commissione, sentito il comitato istituito dalla direttiva stessa, possa trasmettere richieste di normalizzazione agli organismi europei di normalizzazione. Gli orientamenti generali per la cooperazione tra il CEN, il Cenelec e l’ETSI e la Commissione e l’Associazione europea di libero scambio, del 28 marzo 2003 (4), stabiliscono i rapporti di partenariato tra gli organismi europei di normalizzazione e la Comunità e l’Associazione europea di libero scambio che sostiene a sua volta la normalizzazione europea.
(3) La Comunità ritiene necessario contribuire al finanziamento della normalizzazione europea, vista l’utilità del suo ruolo come sostegno della legislazione e delle politiche comunitarie. La normalizzazione europea contribuisce al funzionamento e al consolidamento del mercato interno, in particolare grazie alle direttive cosiddette di «nuovo approccio» nei settori della salute, della sicurezza, e della tutela dell’ambiente e dei consumatori, o anche garantisce l’interoperabilità in settori come quello dei trasporti. Essa contribuisce inoltre a migliorare la competitività delle imprese agevolando la libera circolazione delle merci e dei servizi, l’interoperabilità delle reti, dei mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione in attività come quelle delle tecnologie dell’informazione. È quindi opportuno includere nella presente decisione il finanziamento delle attività di normalizzazione europea nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, disciplinato anche, più in particolare, dalla decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni (5).
(4) È opportuno fornire un fondamento giuridico esplicito, completo e dettagliato al finanziamento da parte della Comunità di tutte le attività di normalizzazione europea necessarie all’attuazione delle sue politiche e della sua legislazione.
(5) È necessario fare in modo che le piccole e medie imprese, in particolar modo le piccole imprese, le microimprese e le imprese artigiane, possano applicare le norme europee. Di conseguenza tali norme dovrebbero essere concepite e adattate in funzione delle caratteristiche di tali imprese e del contesto in cui esse operano.
(6) Il finanziamento comunitario dovrebbe essere volto a stabilire norme e altri prodotti di normalizzazione, ad agevolarne l’uso da parte delle imprese grazie alla traduzione nelle varie lingue ufficiali della Comunità, a rafforzare la coesione del sistema europeo di normalizzazione e a garantire un accesso equo e trasparente alle norme europee per tutti gli operatori del mercato nell’intera Unione europea. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui l’applicazione delle norme consente di conformarsi alla legislazione comunitaria.
(7) Gli stanziamenti destinati alle attività di normalizzazione europea dovrebbero essere fissati annualmente dall’autorità di bilancio nell’ambito di una dotazione finanziaria indicativa per un periodo del relativo quadro finanziario ed essere oggetto di una decisione annuale della Commissione che ne stabilisca gli importi e, se del caso, il tasso massimo di cofinanziamento per tipo di attività.
(8) È opportuno prevedere diverse modalità di finanziamento, tenuto conto dell’ampiezza dell’area d’intervento della normalizzazione europea a sostegno delle politiche e della legislazione comunitarie e dei diversi tipi di attività di normalizzazione. Si tratta principalmente di sovvenzioni senza invito a presentare proposte per gli organismi europei di normalizzazione, secondo il disposto dell’articolo 110, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6) (di seguito «il regolamento finanziario») e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (7).
(9) Le stesse disposizioni dovrebbero inoltre applicarsi agli organismi che, pur non essendo riconosciuti come organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE, hanno ricevuto mandato in un atto di base e sono stati incaricati di svolgere lavori preliminari a sostegno della normalizzazione europea, in cooperazione con gli organismi europei di normalizzazione.
(10) Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire finanziamenti nazionali adeguati per i compiti di normalizzazione.
...

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