Decision No 1686/98/EC of the European Parliament and the Council of 20 July 1998 establishing the Community action programme 'European Voluntary Service for Young People'

Published date31 July 1998
Subject MatterEducation, vocational training and youth
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 214, 31 July 1998
EUR-Lex - 31998D1686 - IT 31998D1686

Decisione n. 1686/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 che stabilisce il programma d'azione comunitaria «Servizio volontario europeo per i giovani»

Gazzetta ufficiale n. L 214 del 31/07/1998 pag. 0001 - 0011


DECISIONE N. 1686/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 che stabilisce il programma d'azione comunitaria «Servizio volontario europeo per i giovani»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 126,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4), alla luce del progetto comune approvato il 30 giugno 1998,

(1) considerando che i Consigli europei di Essen (9-10 dicembre 1994), di Cannes (26-27 giugno 1995), di Madrid (15-16 dicembre 1995) e di Dublino (13-14 dicembre 1996) hanno sottolineato la necessità di intraprendere nuove azioni onde favorire l'integrazione sociale e professionale dei giovani in Europa;

(2) considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Firenze (21-22 giugno 1996) hanno sottolineato l'importanza di agevolare l'inserimento dei giovani nella vita attiva e hanno preso atto con interesse, a tale proposito, dell'idea di un servizio volontario europeo;

(3) considerando che il Consiglio europeo di Amsterdam (16-17 giugno 1997) ha espresso il proprio interesse per le attività di volontariato;

(4) considerando che il Consiglio ha chiesto alla Commissione di proporre misure concrete onde agevolare la cooperazione transnazionale nel campo del servizio volontario;

(5) considerando, nella risoluzione del 5 ottobre 1995 sulla cooperazione con i paesi terzi nell'ambito della gioventù (5), che il Consiglio sottolinea l'importanza di intensificare, in particolare nel campo del servizio volontario, la cooperazione con i paesi terzi con cui la Comunità ha concluso accordi di associazione o di cooperazione;

(6) considerando che il Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 1984 ha chiesto agli Stati membri di adottare le misure necessarie per incoraggiare i giovani a partecipare a progetti organizzati dalla Comunità al di fuori delle sue frontiere e ha raccomandato agli Stati membri di riconoscere tra gli obiettivi della loro politica sociale l'introduzione della protezione sociale dei volontari per lo sviluppo o l'eliminazione delle carenze in tale ambito;

(7) considerando che il Parlamento ha a sua volta espresso il proprio sostegno ad uno sviluppo del servizio volontario a livello della Comunità, in particolare nella risoluzione del 22 settembre 1995 sull'istituzione di un servizio civile europeo (6);

(8) considerando che la politica di cooperazione nel settore della gioventù, grazie allo sviluppo dell'educazione informale, è complementare alla politica dell'istruzione prevista dal trattato e che è necessario svilupparla;

(9) considerando che attività di servizio volontario esistono parimenti, in forma diversificata, in vari Stati membri e che diverse organizzazioni non governative operano in tale ambito;

(10) considerando che tali esperienze sono rimaste limitate e che occorre sviluppare qualitativamente e quantitativamente le azioni transnazionali di servizio volontario;

(11) considerando che occorre creare nuove possibilità per il trasferimento e la realizzazione di esperienze e di buone prassi e promuovere nuovi partenariati;

(12) considerando che una valutazione ex ante in merito ad un programma pluriennale di servizio volontario è stata effettuata in modo indipendente sulla falsariga dei principi sviluppati dalla Commissione in merito alla seconda fase del programma SEM 2000 («Gestione sana ed efficace»);

(13) considerando che la presente decisione pone in atto un quadro comunitario mirante a contribuire allo sviluppo delle attività transnazionali di servizio volontario; che gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate e coordinate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al fine di migliorare ulteriormente l'accesso dei giovani al programma e facilitare il riconoscimento della specificità della situazione del giovane volontario;

(14) considerando che la partecipazione dei giovani ad attività di servizio volontario costituisce una forma di educazione informale, la cui qualità sarà basata in ampia misura su azioni di preparazione appropriata, comprese quelle linguistiche e culturali, contribuisce al loro orientamento futuro e all'ampliamento dei loro orizzonti, favorisce lo sviluppo delle loro competenze sociali, di una cittadinanza attiva, di un'integrazione equilibrata nella società da un punto di vista economico, sociale e culturale e consente altresì di promuovere la consapevolezza di un'autentica cittadinanza europea;

(15) considerando che la creazione di un servizio volontario europeo deve essere condotta in armonia con le altre azioni comunitarie a favore della gioventù sviluppate in particolare nell'ambito del programma «Gioventù per l'Europa» (7); che, di conseguenza, è opportuno assicurarne la complementarità;

(16) considerando che occorre rafforzare i legami tra le azioni condotte nell'ambito del presente programma, la lotta contro le diverse forme di esclusione, compresi il razzismo e la xenofobia, la cooperazione con i paesi terzi e le azioni sviluppate nel contesto della politica sociale, in particolare gli interventi a favore della formazione e dell'accesso dei giovani all'occupazione sostenuti dal Fondo sociale europeo (mainstream e iniziativa comunitaria Occupazione-Youthstart);

(17) considerando che, per facilitare la transizione verso la vita attiva, occorre prevedere vincoli di complementarità tra il servizio volontario europeo e, in particolare, le iniziative locali per l'occupazione;

(18) considerando che il servizio volontario può contribuire a rispondere a nuovi bisogni della società e può inoltre indicare nuovi tipi di attività e di mestieri;

(19) considerando che è necessario che la partecipazione alle azioni di servizio volontario contemplate dalla presente decisione avvenga su base puramente volontaria; che dovrebbe trattarsi di attività senza scopo di lucro nelle quali il progetto di accoglienza costituisca un luogo di attività educativa informale per il giovane volontario; che, di conseguenza, tale attività non è in nessun caso assimilabile ad un'occupazione;

(20) considerando che occorre che i giovani volontari partecipanti al presente programma dispongano di mezzi di sussistenza sufficienti;

(21) considerando che è necessario che le attività di servizio volontario europeo non si sostituiscano al servizio militare, alle formule di servizi alternativi previsti in particolare nel caso dell'obiezione di coscienza e al servizio civile obbligatorio esistenti in vari Stati membri; che esse non dovrebbero avere l'effetto di limitare o sostituire il lavoro retribuito potenziale o esistente;

(22) considerando che la Commissione e gli Stati membri devono cercare di garantire la complementarità tra le attività del servizio volontario europeo e le svariate azioni analoghe a livello nazionale;

(23) considerando che occorre che la domanda di partecipazione al servizio volontario europeo sia aperta a tutti i giovani legalmente residenti in uno Stato membro, senza nessuna discriminazione;

(24) considerando che la concessione della carta di soggiorno e, all'occorrenza, del visto è di competenza delle autorità degli Stati membri e che il concetto di «legalmente residente» è definito dal diritto nazionale;

(25) considerando che è necessario che l'attuazione del presente programma si fondi su strutture decentrate designate dagli Stati membri, in stretta cooperazione con le autorità nazionali responsabili in materia di gioventù, onde assicurare che l'azione comunitaria coadiuvi e integri le attività nazionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà quale definito all'articolo 3 B del trattato;

(26) considerando che le attività nel campo del servizio volontario europeo interessano direttamente le autorità locali e regionali visto il ruolo che esse potrebbero svolgere nel dare sostegno diretto ai progetti, ma anche nello sviluppo di un'informazione locale e nel monitoraggio dei giovani al termine del loro servizio;

(27) considerando il ruolo importante che dovrebbero svolgere le parti sociali nello sviluppo di un servizio volontario europeo, non soltanto per evitare qualsiasi attività di sostituzione di occupazioni retribuite, potenziali o esistenti, ma anche nel contesto del seguito dato all'esperienza acquisita onde contribuire all'integrazione attiva dei giovani nella società;

(28) considerando del pari il ruolo importante che...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT