Decision No 1753/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 2000 establishing a scheme to monitor the average specific emissions of CO2 from new passenger cars

Published date10 August 2000
Subject MatterEnvironment,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 202, 10 August 2000
EUR-Lex - 32000D1753 - IT 32000D1753

Decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un sistema di controllo della media delle emissioni specifiche di CO2 prodotte dalle autovetture nuove

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 10/08/2000 pag. 0001 - 0013


Decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 22 giugno 2000

che istituisce un sistema di controllo della media delle emissioni specifiche di CO2 prodotte dalle autovetture nuove

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 9 marzo 2000,

considerando quanto segue:

(1) L'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera ad un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Il protocollo di Kyoto della detta convenzione quadro, concordato nella conferenza di Kyoto del dicembre 1997, prevede la riduzione del livello di concentrazione di gas ad effetto serra.

(2) Ai sensi del protocollo di Kyoto, la Comunità ha accettato l'obiettivo di ridurre le emissioni di una serie di gas ad effetto serra dell'8 % rispetto ai livelli del 1990 durante il periodo 2008-2012.

(3) Il protocollo di Kyoto prevede che le parti di cui all'allegato I del protocollo abbiano compiuto, entro il 2005, progressi verificabili per quanto riguarda il rispetto degli impegni da esse assunti.

(4) La decisione 93/389/CEE(4) ha istituito un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità.

(5) La Commissione, riconoscendo l'importanza delle autovetture quale fonte di emissioni di CO2, la Commissione ha proposto una strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 e migliorare il risparmio di consumo di carburante delle autovetture. Nelle conclusioni del 25 giugno 1996 il Consiglio ha accolto l'impostazione sostenuta dalla Commissione.

(6) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito un obiettivo di 120 g/km (5 litri/100 km per motori a benzina e 4,5 litri/100 km per motori diesel), quale valore medio per le emissioni di CO2 nel 2005 (al più tardi nel 2010).

(7) La Commissione sta effettuando studi al fine di presentare quanto prima proposte adeguate relative a procedure armonizzate di misurazione delle emissioni specifiche di CO2 per i veicoli della categoria N1 a norma dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(5).

(8) Le emissioni specifiche di CO2 delle autovetture nuove sono misurate partendo da una base armonizzata a livello comunitario, secondo la metodologia istituita dalla direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa alle emissioni di biossido di carbonio e al consumo di carburante dei veicoli a motore(6).

(9) È necessario stabilire le procedure obiettive di controllo delle emissioni specifiche di CO2 delle autovetture nuove commercializzate nella Comunità, allo scopo di verificare l'efficacia della strategia comunitaria di cui alla comunicazione della Commissione, del 20 dicembre 1995, nonché l'attuazione degli impegni formalmente sottoscritti dalle associazioni di costruttori di automobili. La presente decisione introdurrà un sistema del genere. La Commissione ha annunciato che valuterà quanto prima la necessità di un quadro giuridico per gli accordi da concludere in futuro con le associazioni di costruttori di automobili, il quale comprenda le misure da adottare qualora gli accordi non dovessero funzionare.

(10) Ai fini della presente decisione gli Stati membri dovrebbero rilevare soltanto dati ufficiali che siano coerenti con la direttiva 70/156/CEE.

(11) La direttiva 70/156/CEE dispone che i costruttori devono rilasciare un certificato di conformità il quale deve accompagnare ogni autovettura nuova e che gli Stati membri devono consentire l'immatricolazione e la messa in circolazione di un'autovettura nuova soltanto se il veicolo è accompagnato da un certificato di conformità valido.

(12) La presente decisione non è intesa ad armonizzare i sistemi nazionali di immatricolazione dei veicoli, bensì a basarsi su tali sistemi per la raccolta di un insieme minimo di dati, necessari al corretto funzionamento di un sistema comunitario di controllo delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove.

(13) È opportuno includere tutte le autovetture nuove a propulsione alternativa che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 70/156/CEE.

(14) Detto sistema di controllo dovrebbe essere applicato soltanto alle autovetture nuove che vengono immatricolate per la prima volta nella Comunità e non sono state precedentemente immatricolate altrove.

(15) È necessario mantenere i contatti tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne il controllo della qualità dei dati, onde assicurare l'adeguata attuazione della presente decisione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione istituisce un sistema di controllo della media delle emissioni specifiche di CO2 prodotte dalle autovetture nuove immatricolate nella Comunità. Detto sistema si applica soltanto alle autovetture che vengono immatricolate per la prima volta nella Comunità e che non sono mai state precedentemente immatricolate altrove.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1) "autovettura", un veicolo a motore della categoria M1, come definito nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE, che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 80/1268/CEE. Sono esclusi i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/61/CEE(7) ed i veicoli speciali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE;

2) "autovettura di nuova immatricolazione", un'autovettura immatricolata per la prima volta nella Comunità. Sono espressamente esclusi i veicoli immatricolati una seconda volta in un altro Stato membro o che sono stati immatricolati precedentemente fuori della Comunità;

3) "certificato di conformità", il certificato di cui all'articolo 6 della direttiva 70/156/CEE;

4) "emissioni specifiche di CO2", le emissioni di una determinata autovettura...

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