Decision No 2228/97/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1997 establishing a Community action programme in the field of cultural heritage (the Raphael programme)

Published date08 November 1997
Subject Matterculture,cultura
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 305, 8 November 1997
EUR-Lex - 31997D2228 - IT 31997D2228

Decisione n. 2228/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1997 che istituisce un programma comunitario d'azione in materia di beni culturali (programma Raffaello)

Gazzetta ufficiale n. L 305 del 08/11/1997 pag. 0031 - 0041


DECISIONE N. 2228/97/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 1997 che istituisce un programma comunitario d'azione in materia di beni culturali (programma Raffaello)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 128,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4), visto il progetto comune approvato il 2 luglio 1997 dal Comitato di conciliazione,

(1) considerando che la realtà più evidente e più rilevante dell'Europa intesa come un'unica entità non è soltanto di ordine geografico, politico, economico e sociale, ma anche di ordine culturale;

(2) considerando che in base al titoto IX del trattato, che è specificamente dedicato alla cultura, la Comunità deve contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune;

(3) considerando che l'articolo 128 del trattato individua come un settore d'intervento specifico i beni culturali; che questi ultimi sono l'espressione delle identità nazionali e regionali, nonché dei legami tra i popoli, e che occorre garantirne la salvaguardia e renderli più accessibili ai cittadini (anche a quelli che soffrono di un handicap), per favorire una migliore conoscenza e un rispetto reciproci;

(4) considerando che un'azione comunitaria può contribuire a una migliore salvaguardia dei beni culturali, giacché essa incentiva lo scambio delle esperienze e delle tecniche d'intervento, oltre a promuovere forme di sinergia e associazioni operative;

(5) considerando che la salvaguardia dei beni culturali, per i suoi risvolti socioeconomici, si inquadra in un progetto di società e può fornire un contributo significativo alla creazione di posti di lavoro, alla promozione del turismo e allo sviluppo regionale, nonché al miglioramento della qualità di vita e dell'ambiente quotidiano dei cittadini, e che il lavoro creativo contemporaneo può svolgere un ruolo importante in tale campo;

(6) considerando che la cultura costituisce un campo d'azione di rilievo nella prospettiva della società dell'informazione, come sottolineato nella comunicazione della Commissione «Verso la società dell'informazione in Europa: un piano d'azione»;

(7) considerando la necessità di svolgere ricerche a livello comunitario relative alla salvaguardia di beni culturali e la necessità altresì di porre in essere queste attività comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione in base alle disposizioni del programma quadro di RST (5), dalle quali il presente programma può trarre vantaggio;

(8) considerando l'esperienza acquisita dalla Commissione nell'ambito delle azioni condotte finora, in particolare in materia di beni architettonici, nonché i risultati delle consultazioni che la Commissione ha organizzato con tutte le parti interessate;

(9) considerando l'importanza che il Parlamento europeo attribuisce all'azione comunitaria a favore dei beni culturali, in particolare alla formazione, alla ricerca, alla sensibilizzazione dei giovani e degli adolescenti, alla cooperazione con i paesi terzi e con il Consiglio d'Europa, nonché ai nessi con le altre politiche comunitarie, in particolare per quanto riguarda la formazione e lo sviluppo regionale (6);

(10) considerando le risoluzioni del Parlamento europeo relative al contributo della Comunità ai lavori di restauro dei beni architettonici di eccezionale valore (7);

(11) considerando l'interesse manifestato dal Consiglio per una maggiore cooperazione in materia di beni architettonici, di oggetti e opere d'arte e di archivi, in particolare per quel che riguarda gli scambi di conoscenze, la documentazione e la formazione, e visto il ruolo di rilievo svolto dalle reti di organizzazioni culturali ai fini della cooperazione culturale in Europa (8);

(12) considerando che nella sua comunicazione del 29 aprile 1992 sulle «Nuove prospettive per l'azione della Comunità in campo culturale», la Commissione sottolinea l'opportunità di estendere l'azione comunitaria ai beni culturali mobili e di promuovere il dialogo e la cooperazione tra gli operatori del settore, nonché la diffusione delle esperienze e dell'informazione di tipo specialistico; che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno incoraggiato questa impostazione (9);

(13) considerando che le istituzioni europee hanno sottolineato quanto sia importante integrare i vari aspetti dei beni culturali in un'azione comunitaria coerente (10) che tenga conto della ricchezza e della diversità dei beni culturali mobili e immobili, e si fondi sui lavori dei numerosi operatori del settore;

(14) considerando che resta importante trasmettere il valore della tutela dei beni culturali ad un pubblico quanto più possibile vasto attraverso un'informazione generale;

(15) considerando che l'azione della Comunità dovrebbe tener conto del carattere evolutivo della definizione di beni culturali e prendere in considerazione tutte le loro forme, favorendo impostazioni interdisciplinari;

(16) considerando che la Commissione ha organizzato consultazioni con tutte le parti interessate, in particolare con le amministrazioni degli Stati membri, con gli operatori tecnici, con le organizzazioni non governative, con le fondazioni e le associazioni, al fine di preparare un programma d'azione in materia di beni culturali;

(17) considerando che i beni culturali nella Comunità presentano numerosi collegamenti con paesi terzi; che pertanto si tratta di un ambito privilegiato per sviluppare forme di cooperazione con i paesi terzi, con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali competenti nel settore dei beni culturali, ad esempio l'Unesco, in base alle prescrizioni del trattato e alle conclusioni e risoluzioni suddette;

(18) considerando che nelle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen, riunito dal 21 al 23 giugno 1993, è stata chiesta l'apertura dei programmi comunitari ai paesi dell'Europa centrale e orientale che hanno concluso accordi di associazione; considerando, che la Comunità ha firmato con alcuni paesi terzi gli accordi di cooperazione comprendenti una parte culturale;

(19) considerando che la presente decisione stabilisce, per tutta la durata del presente programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato, a norma del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura annuale di bilancio;

(20) considerando che le azioni del presente programma terranno altresì conto della complementarità con azioni che possono essere avviate nell'ambito di altre politiche comunitarie;

(21) considerando che l'attuazione del presente programma si fonda su una stretta collaborazione con le autorità degli Stati membri per garantire che l'azione comunitaria venga a sostenere e integrare le attività nazionali, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà quale definito all'articolo 3 B del trattato;

(22) considerando che, alla luce dell'esperienza, potrebbe rivelarsi necessario procedere ad una modifica dei limiti fissati per il contributo finanziario della Comunità ai diversi tipi di progetti di cui all'allegato (azioni I, II e III);

(23) considerando...

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