Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol

Published date19 February 2004
Subject MatterExternal relations,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 49, 19 February 2004
EUR-Lex - 32004D0280 - IT

Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto

Gazzetta ufficiale n. L 049 del 19/02/2004 pag. 0001 - 0008


Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

dell'11 febbraio 2004

relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 93/389/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità(3) istituiva un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica e per valutare i progressi realizzati nell'adempimento degli impegni assunti riguardo a tali emissioni. Per tener conto degli sviluppi avvenuti a livello internazionale e per motivi di chiarezza è opportuno sostituire la suddetta decisione.

(2) L'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in prosieguo: convenzione UNFCCC), approvata dalla decisione 94/69/CE del Consiglio(4), è quello di stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto serra nell'atmosfera ad un livello tale da impedire pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico.

(3) La convenzione UNFCCC impegna la Comunità e i suoi Stati membri a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e riferire alla Conferenza delle parti gli inventari nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (di seguito "gas a effetto serra"), applicando metodologie comparabili stabilite di comune accordo dalla Conferenza delle parti.

(4) Sono necessari un monitoraggio completo e una regolare valutazione delle emissioni comunitarie di gas a effetto serra. Bisogna che le misure adottate dalla Comunità e dai suoi Stati membri sulla politica in materia di cambiamento climatico siano anch'esse analizzate tempestivamente.

(5) Una comunicazione tempestiva e accurata di informazioni a norma della presente direttiva permetterebbe una pronta determinazione dei livelli di emissione a norma della decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni(5) e consentirebbe così un tempestivo accertamento dell'ammissibilità a partecipare ai meccanismi di flessibilità del protocollo di Kyoto.

(6) La convenzione UNFCC impegna tutte le parti a formulare, attuare, pubblicare e aggiornare regolarmente i programmi nazionali e, se del caso, regionali, che stabiliscono misure intese a mitigare i cambiamenti climatici rivolgendo l'attenzione alle emissioni di origine antropica delle fonti e all'assorbimento di tutti i gas a effetto serra tramite pozzi di assorbimento.

(7) Il protocollo di Kyoto alla convenzione UNFCCC è stato approvato con la decisione 2002/358/CE. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, ogni parte del protocollo di Kyoto inclusa nell'allegato I della convenzione UNFCCC deve aver ottenuto, per il 2005, progressi dimostrabili nell'adempimento degli impegni assunti a titolo del protocollo.

(8) Conformemente alla parte II, sezione A, dell'allegato alla decisione 19/CP.7 della Conferenza delle parti, ogni parte del protocollo di Kyoto inclusa nell'allegato I della convenzione UNFCCC è tenuta a istituire e conservare un registro nazionale per garantire che vengano accuratamente contabilizzate le unità di riduzione delle emissioni, le riduzioni delle emissioni certificate, le quantità assegnate e le unità di assorbimento rilasciate, detenute, cedute soppresse o ritirate.

(9) Conformemente alla decisione 19/CP.7, le unità di riduzione delle emissioni, la riduzione delle emissioni certificate, le quantità assegnate e le unità di assorbimento dovrebbero essere considerate in un solo conto in un determinato momento.

(10) Il registro della Comunità può essere utilizzato per iscrivere le unità di riduzione delle emissioni e la riduzione delle emissioni certificate generate da progetti finanziati dalla Comunità, fornendo così uno stimolo per azioni comunitarie nei paesi terzi per affrontare in modo più ampio i cambiamenti climatici e può essere detenuto in un sistema consolidato unitamente ai registri degli Stati membri.

(11) L'acquisto e l'utilizzazione delle unità di riduzione delle emissioni e la riduzione delle emissioni certificate da parte della Comunità dovrebbero essere soggetti a ulteriori norme da adottarsi da parte del Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione.

(12) La Comunità e gli Stati membri hanno l'obbligo, a norma della decisione 2002/358/CE, di adottare le misure necessarie per rispettare i loro livelli di emissione stabiliti a norma di tale decisione. Le disposizioni concernenti l'utilizzazione delle unità di riduzione delle emissioni e la riduzione delle emissioni certificate iscritte nel registro comunitario dovrebbero tenere conto delle responsabilità degli Stati membri in materia di rispetto dei propri impegni a norma della decisione 2002/358/CE.

(13) La Comunità e gli Stati membri si sono avvalsi dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto, che consente alle parti di adempiere congiuntamente agli obblighi di limitazione e riduzione delle emissioni. È pertanto opportuno garantire una cooperazione e un coordinamento efficaci riguardo agli obblighi assunti in base alla presente decisione compresa la compilazione dell'inventario comunitario dei gas a effetto serra, la valutazione dei progressi realizzati, la preparazione dei rapporti, oltre che il riesame e le procedure di conformità che consentono alla Comunità di adempiere ai propri obblighi di comunicazione delle informazioni previsti dal protocollo di Kyoto, come stabilito negli accordi politici e nelle decisioni giuridiche adottati alla settima Conferenza delle parti della convenzione UNFCCC tenutasi a Marrakech (in prosieguo: "gli accordi di Marrakech").

(14) La Comunità e gli Stati...

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