Decision No 645/96/EC of the European Parliament and of the Council of 29 March 1996 adopting a programme of Community action on health promotion, information, education and training within the framework for action in the field of public health (1996 to 2000)

Published date16 April 1996
Subject Matterpublic health
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 95, 16 April 1996
EUR-Lex - 31996D0645 - IT

Decisione n. 645/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, per l'adozione di un programma d'azione comunitario concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica (1996-2000)

Gazzetta ufficiale n. L 095 del 16/04/1996 pag. 0001 - 0008


DECISIONE N. 645/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 marzo 1996 per l'adozione di un programma d'azione comunitario concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica (1996-2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4), visto il progetto comune approvato il 31 gennaio 1996 dal Comitato di conciliazione,

(1) considerando che, secondo l'articolo 3, lettera o) del trattato, l'azione comunitaria deve contenere un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute; che l'articolo 129 del trattato prevede espressamente una competenza della Comunità stabilendo che essa contribuisce a tale fine incoraggiando in questo campo la cooperazione fra gli Stati membri e, se necessario, sostenendone l'azione;

(2) considerando che le azioni da attuare devono essere svolte nell'ambito dell'azione nel campo della sanità pubblica definito dalla Commissione e che, come auspicato dal Consiglio nella risoluzione del 27 maggio 1993 (5), devono essere prese in considerazione anche altre azioni comunitarie relative al settore della sanità pubblica e che hanno un impatto su di essa;

(3) considerando che, nella risoluzione del 2 giugno 1994 (6), rispondendo alla comunicazione della Commissione del 24 novembre 1993 relativa al quadro d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica, il Consiglio considera la promozione della salute nonché l'educazione e la formazione in campo sanitario una delle priorità dell'azione comunitaria per le quali la Commissione è invitata a presentare proposte d'azione;

(4) considerando che nella risoluzione del 23 novembre 1988 sull'educazione alla salute nelle scuole (7) il Consiglio e i ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio hanno posto l'accento sul fatto che alcune abitudini alimentari, l'uso incontrollato di talune sostanze chimiche e di taluni farmaci, l'uso di stupefacenti, l'abitudine di fumare e l'inquinamento dell'ambiente, hanno un effetto nocivo sulla salute, senza dimenticare i problemi legati alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni;

(5) considerando che nella risoluzione del 3 dicembre 1990 relativa ad un'azione comunitaria su nutrizione e salute (8) il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno sottolineato che la promozione di uno stile di vita sano in relazione alla nutrizione è uno strumento fondamentale che permette ai cittadini di compiere le scelte necessarie per assicurare un'alimentazione appropriata e corrispondente ai bisogni di ciascuno;

(6) considerando che nelle conclusioni del 13 novembre 1992 (9), in risposta alla comunicazione della Commissione al Consiglio dell'11 maggio 1992 in materia di educazione sanitaria nella scuola, il Consiglio e i ministri della sanità degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio indicano la scuola come un luogo di importanza vitale per far acquisire ai giovani in modo sistematico uno stile di vita sano che consenta di ridurre le malattie e gli infortuni; che a loro parere esistono altri ambienti dove l'educazione alla salute ha un ruolo capitale, in particolare le collettività locali, i nuclei familiari, i luoghi di lavoro, gli ospedali, ecc.; che essi hanno invitato la Commissione a rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri al fine di attuare azioni efficaci di educazione alla salute nei diversi ambienti;

(7) considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 19 novembre 1993 sulla politica della sanità pubblica dopo Maastricht (10), ha formulato una serie di proposte d'azione comunitaria nel settore della prevenzione degli infortuni e delle malattie cardiovascolari che non sono attualmente oggetto di programmi comunitari;

(8) considerando che, nella risoluzione del 2 giugno 1994 in materia di malattie cardiovascolari (11), il Consiglio ha invitato la Commissione ad esaminare le misure di incoraggiamento per la loro prevenzione e il proseguimento dello studio dei fattori di rischio di tali malattie;

(9) considerando che la strategia integrata messa a punto nel progetto congiunto dell'Organizzazione mondiale della sanità, del Consiglio d'Europa e della Comunità europea denominato «Rete europea delle scuole di promozione della salute» ha conseguito risultati incoraggianti per quanto riguarda l'attuazione di misure di promozione della salute in ambienti specifici;

(10) considerando che le condizioni socio-economiche, in particolare l'urbanizzazione, la situazione abitativa, la disoccupazione e l'emarginazione sociale vanno prese in considerazione nel contesto della promozione della salute, specialmente per le persone che vivono nelle aree svantaggiate;

(11) considerando che l'educazione e l'informazione in materia di salute sono espressamente menzionate dalle disposizioni generali in materia di sanità pubblica del trattato e che esse costituiscono una priorità per l'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica;

(12) considerando che un'azione comunitaria volta ad appoggiare la...

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