Decision No 710/97/EC of the European Parliament and of the Council of 24 March 1997 on a coordinated authorization approach in the field of satellite personal-communication services in the Community

Published date23 April 1997
Subject MatterTechnology,Internal market - Principles,Harmonisation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 105, 23 April 1997
EUR-Lex - 31997D0710 - IT

Decisione n. 710/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 marzo 1997 su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 23/04/1997 pag. 0004 - 0012


DECISIONE N. 710/97/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 marzo 1997 su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 57, 66 e 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che il 7 dicembre 1993 il Consiglio ha adottato una risoluzione sull'introduzione nella Comunità di servizi di comunicazioni personali via satellite (4); che la risoluzione del Consiglio ha riconosciuto che è desiderabile un'azione coordinata per consentire l'introduzione di servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità, tenendo pienamente conto del carattere mondiale di tali servizi; che il Consiglio ha sottolineato l'importanza di sviluppare una politica efficace e ha invitato la Commissione a studiare il problema, a controllare gli sviluppi internazionali e a proporre le appropriate misure e/o azioni;

(2) considerando che il 19 maggio 1995 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulle comunicazioni mobili e personali nell'Unione europea (5) nella quale considera obiettivo prioritario quello di definire un approccio armonizzato di autorizzazione per le comunicazioni mobili e personali e, su questa base, l'attuazione di procedure, fornire licenze a tali sistemi in una prima fase; che, conformemente a detta risoluzione, tale approccio avrebbe dovuto essere conseguito prima del 1° gennaio 1996 per tener conto del rapido sviluppo di questi servizi a livello mondiale e del loro potenziale sociale e commerciale;

(3) considerando che il 29 giugno 1995 il Consiglio ha adottato una risoluzione sull'ulteriore sviluppo delle comunicazioni mobili e personali nell'Unione europea (6) nella quale considera come obiettivo prioritario quello di garantire, prima del 1° giugno 1996, la definizione di una concezione armonizzata delle autorizzazioni per le comunicazioni mobili e personali via satellite, dopo opportuna analisi del Comitato europeo per le questioni regolamentari in materia di telecomunicazioni (ECTRA);

(4) considerando che il 18 giugno 1996 il Consiglio ha adottato la posizione comune n. 34/96 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (7), in appresso denominata «direttiva interconnessione»; che in tale direttiva sono esposti i principi per disciplinare per l'interconnessione dei servizi mobili che comprendono i servizi di comunicazioni personali via satellite con reti separate di telecomunicazioni;

(5) considerando che il 6 dicembre 1995 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (versione codificata);

(6) considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio stanno esaminando una posizione comune in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni (8), in appresso denominata «direttiva relativa alle licenze»; che, data l'urgenza e in mancanza dell'adozione di tali misure di autorizzazione, il settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite richiede un'azione a livello di Comunità, conformemente alla presente decisione; che la durata di detta azione deve essere limitata;

(7) considerando che, dopo aver considerato gli aspetti relativi alle telecomunicazioni, gli aspetti commerciali e industriali, nonché gli aspetti di frequenza e normalizzazione delle comunicazioni personali via satellite e dopo aver consultato le industrie del settore interessato, la Commissione ha presentato una proposta di decisione e il relativo calendario per armonizzare l'autorizzazione per i servizi di comunicazioni personali via satellite sulla base di un approccio comune;

(8) considerando che, conformemente alla direttiva 94/46/CE della Commissione, del 13 ottobre 1994, che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE in particolare per quanto concerne le comunicazioni via satellite (9), l'entrata sul mercato degli operatori di segmento di spazio di comunicazioni personali via satellite può essere limitata esclusivamente sulla base di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, giustificati dalla scarsità delle risorse; che, qualora non fosse disponibile la gamma per contenere tutti i sistemi candidati, bisognerebbe coordinare le decisioni relative a tali restrizioni;

(9) considerando che è urgente armonizzare l'utilizzazione delle bande di frequenza per i servizi di comunicazioni personali via satellite, i quali, ai fini della presente decisione, sono definiti come quelli che operano nelle bande di frequenza 1.6/2.4 GHz e 1.9/2.1 GHz; che l'assegnazione definitiva delle frequenze ai singoli sistemi da parte degli Stati membri deve conformarsi alle procedure consolidate dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni;

(10) considerando che ogni paese ha il diritto sovrano di decidere se e come partecipare ai sistemi di comunicazioni personali via satellite nonché i termini e le condizioni di accesso a detti sistemi dal proprio territorio, ossia le tratte in salita, e che gli operatori dei servizi di comunicazioni personali via satellite devono operare al punto di fornitura secondo i requisiti legali, finanziari e regolamentari dello Stato membro nel cui territorio tali servizi sono autorizzati; che pertanto detti operatori sono soggetti allo stesso tempo alla giurisdizione dell'amministrazione che notifica per i sistemi di comunicazioni personali via satellite e di ognuno dei paesi in cui i servizi sono autorizzati;

(11) considerando che, malgrado la priorità attualmente riservata ai servizi che operano nelle bande di frequenza summenzionate 1.6/2.4 GHz e 1.9/2.1 GHz, gli Stati membri riconoscono l'eventuale necessità di armonizzare l'utilizzazione di altre bande di frequenza satellitari, in particolare di quelle corrispondenti ai cosiddetti «small...

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