Decision No 281/2012/EU of the European Parliament and of the Council of 29 March 2012 amending Decision No 573/2007/EC establishing the European Refugee Fund for the period 2008 to 2013 as part of the General programme ‘Solidarity and Management of Migration Flows’

Published date30 March 2012
Subject MatterHuman rights,Justice and home affairs,Free movement of persons
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 92, 30 March 2012
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30.3.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 92/1

DECISIONE N. 281/2012/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 2012

che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Alla luce dell’istituzione di un programma comune di reinsediamento UE volto ad aumentare l’impatto degli sforzi dell’Unione in materia di reinsediamento, ossia nel fornire protezione ai rifugiati, e a massimizzare l’impatto strategico del reinsediamento attraverso una migliore individuazione delle persone le cui esigenze di reinsediamento sono più pressanti, si dovrebbero formulare a livello di Unione priorità comuni in questo settore.
(2) L’articolo 80 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che le politiche dell’Unione di cui al capo relativo ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione e la loro attuazione siano governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, e che, ogniqualvolta necessario, gli atti dell’Unione adottati in virtù del suddetto capo contengano misure appropriate ai fini dell’applicazione di tale principio.
(3) A tale scopo sono stabilite priorità comuni specifiche dell’Unione in materia di reinsediamento per il 2013, quali figurano nell’allegato aggiunto alla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dalla presente decisione, in base a due categorie, la prima delle quali dovrebbe comprendere le persone appartenenti a una specifica categoria rientrante nei criteri di reinsediamento dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e la seconda dovrebbe comprendere le persone provenienti da regioni o paesi indicati nelle previsioni annuali di reinsediamento dell’UNHCR e per cui l’azione comune dell’Unione contribuirebbe in misura significativa a rispondere alle esigenze di protezione.
(4) In considerazione delle esigenze di reinsediamento stabilite nell’allegato, aggiunto alla decisione n. 573/2007/CE dalla presente decisione, che elenca le priorità comuni specifiche dell’Unione in materia di reinsediamento, è altresì necessario fornire un supporto finanziario supplementare per il reinsediamento di persone in relazione a regioni geografiche e cittadinanze specifiche, nonché a categorie specifiche di rifugiati da reinsediare, qualora il reinsediamento sia considerato lo strumento più adatto a soddisfare le loro esigenze particolari.
(5) Data l’importanza dell’uso strategico del reinsediamento di persone provenienti da paesi o regioni designati per l’attuazione dei programmi di protezione regionale, è necessario prevedere un sostegno finanziario supplementare per il reinsediamento delle persone provenienti dalla Tanzania, dall’Europa orientale (Bielorussia, Repubblica di Moldova e Ucraina), dal Corno d’Africa (Gibuti, Kenya e Yemen), dal Nord Africa (Egitto, Libia e Tunisia), o da qualsiasi altro paese o regione designati in futuro.
(6) Al fine di incoraggiare un maggior numero di Stati membri ad avviare misure di reinsediamento, è ugualmente necessario fornire un ulteriore sostegno finanziario agli Stati membri che decidono di procedere al reinsediamento di persone per la prima volta.
(7) È inoltre necessario stabilire le norme relative all’ammissibilità delle spese per il sostegno finanziario supplementare ai fini del
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