Decision No 568/2009/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 amending Council Decision 2001/470/EC establishing a European Judicial Network in civil and commercial matters

Published date30 June 2009
Subject MatterJustice and home affairs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 168, 30 June 2009
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30.6.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 168/35

DECISIONE N. 568/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2009

che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettere c) e d), l’articolo 66 e l’articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale fra gli Stati membri («la rete»), istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio (3), nasce dall’idea che la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia richieda il miglioramento, la semplificazione e l’accelerazione dell’effettiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e un accesso alla giustizia effettivo per le persone che devono far fronte a controversie con risvolti transnazionali. La decisione in questione è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 2002.
(2) Il programma dell’Aia sul Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea, adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004 (4) richiede ulteriori sforzi per agevolare l’accesso alla giustizia e la cooperazione giudiziaria in materia civile. Il programma pone in particolare l’accento sull’applicazione effettiva degli atti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio in materia di giustizia civile e sulla promozione della cooperazione tra i membri delle professioni legali al fine di definire le migliori prassi.
(3) A norma dell’articolo 19 della decisione 2001/470/CE, la Commissione ha presentato il 16 maggio 2006, una relazione sul funzionamento della rete. In tale relazione la Commissione ha concluso che, benché in linea generale la rete abbia raggiunto gli obiettivi fissati nel 2001, essa è ancora lontana dall’aver sviluppato tutte le sue potenzialità.
(4) Per garantire la realizzazione degli obiettivi del programma dell’Aia in materia di potenziamento della cooperazione giudiziaria e di accesso alla giustizia, e per far fronte al prevedibile aumento dei compiti della rete negli anni a venire, la rete dovrebbe disporre di un quadro giuridico più idoneo a rafforzarne i mezzi d’azione.
(5) È indispensabile migliorare negli Stati membri le condizioni operative della rete mediante i punti di contatto nazionali e, quindi, rafforzare il ruolo dei punti di contatto sia all’interno della rete sia rispetto ai giudici e alle professioni legali.
(6) Gli Stati membri dovrebbero a tal fine valutare le risorse che occorre mettere a disposizione dei punti di contatto affinché questi possano svolgere pienamente le loro funzioni. La presente decisione dovrebbe far salva la ripartizione interna negli Stati membri delle competenze relativamente al finanziamento delle attività dei membri nazionali della rete.
(7) Allo stesso fine occorre che vi siano in ogni Stato membro uno o più punti di contatto in grado di svolgere le funzioni loro assegnate. Se esiste più di un punto di contatto, lo Stato membro dovrebbe garantire un efficace coordinamento tra gli stessi.
(8) In futuro, qualora un atto comunitario o uno strumento internazionale indichino come applicabile la legge di un altro Stato membro, i punti di contatto della rete dovrebbero intervenire nell’informazione delle autorità giudiziarie ed extragiudiziarie degli Stati membri sul contenuto di tale legge straniera.
(9) È opportuno che i punti di contatto trattino le richieste di cooperazione giudiziaria con una rapidità compatibile con gli obiettivi generali perseguiti dalla decisione.
(10) Per calcolare i termini previsti dalla presente decisione si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (5).
(11) Il registro elettronico è inteso a fornire informazioni al fine della valutazione dei risultati conseguiti dalla rete e dell’applicazione pratica degli atti comunitari. Esso non dovrebbe quindi contenere tutte le informazioni che i punti di contatto scambiano tra loro.
(12) Gli ordini professionali che rappresentano gli operatori della giustizia, in particolare avvocati, notai ed ufficiali giudiziari, che concorrono direttamente all’applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali in materia di giustizia civile, possono aderire alla rete tramite le rispettive organizzazioni nazionali, al fine di contribuire, unitamente ai punti di contatto, ad alcune delle funzioni ed attività specifiche della stessa.
(13) Per potenziare maggiormente le funzioni della rete in materia di accesso alla giustizia, è opportuno che i punti di contatto negli Stati membri contribuiscano a fornire al pubblico informazioni generali, avvalendosi dei mezzi tecnologici più appropriati e offrendo almeno, sul sito web del ministero della Giustizia di ciascuno Stato membro, un collegamento ipertestuale al sito web della rete e a quelli delle autorità preposte all’applicazione pratica di tali atti. La presente decisione non dovrebbe essere interpretata come un obbligo per gli Stati membri di concedere al pubblico un accesso diretto ai punti di contatto.
(14) Nell’attuare la presente decisione è opportuno tener conto dell’attuazione progressiva del sistema europeo di giustizia elettronica (e-justice), il quale si prefigge, in particolare, di favorire la cooperazione giudiziaria e l’accesso alla giustizia.
(15) Per incrementare la fiducia reciproca fra i giudici dell’Unione europea e le sinergie fra le reti europee coinvolte in questo processo, è opportuno che la rete intrattenga relazioni continuative con le altre reti europee aventi i suoi stessi obiettivi, in particolare con le reti delle istituzioni giudiziarie e dei giudici.
(16) Per contribuire a promuovere la cooperazione giudiziaria internazionale è opportuno che la rete sviluppi contatti con le altre reti di cooperazione giudiziaria nel mondo e con le organizzazioni internazionali che promuovono la cooperazione giudiziaria internazionale.
(17) Per consentire un monitoraggio costante dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi della decisione 2001/470/CE modificata dalla presente decisione, è opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo delle relazioni sulle attività della rete.
(18) La decisione 2001/470/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza.
(19) Poiché l’obiettivo della presente decisione non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente decisione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(20) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, detti Stati hanno notificato che intendono partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.
(21) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa o tenuta ad applicarla,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/470/CE è modificata come segue:

1) l’articolo 2 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è modificato come segue:
i) la lettera
...

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