Decision No 582/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 introducing a simplified regime for the control of persons at the external borders based on the unilateral recognition by Bulgaria, Cyprus and Romania of certain documents as equivalent to their national visas for the purposes of transit through their territories

Published date20 June 2008
Subject MatterFree movement of persons,Justice and home affairs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 161, 20 June 2008
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20.6.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161/30

DECISIONE N. 582/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2008

che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005, la Bulgaria e la Romania, che hanno aderito all’Unione il 1o gennaio 2007, sono tenute da quella data ad assoggettare all’obbligo del visto i cittadini dei paesi terzi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (2).
(2) A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005, le disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti le condizioni ed i criteri per il rilascio di visti uniformi e le disposizioni riguardanti il riconoscimento reciproco dei visti e l’equipollenza tra i documenti di soggiorno ed i visti si applicano in Bulgaria e in Romania soltanto ai sensi di una decisione del Consiglio in tal senso. Nondimeno, per questi Stati membri tali disposizioni sono vincolanti dalla data dell’adesione.
(3) La Bulgaria e la Romania sono quindi tenute a rilasciare visti nazionali, per l’ingresso o il transito nel loro territorio, ai cittadini di paesi terzi in possesso di un visto uniforme o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un documento di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen oppure in possesso di un documento simile rilasciato da Cipro, Stato membro che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen.
(4) I titolari di documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen e di documenti simili rilasciati da Cipro non costituiscono un rischio per la Romania e la Bulgaria, poiché sono stati sottoposti dagli altri Stati membri a tutti i controlli necessari. Per evitare di imporre alla Romania e alla Bulgaria altri oneri amministrativi ingiustificati, sarebbe opportuno applicare loro norme analoghe alle norme comuni stabilite nella decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (3).
(5) Le norme comuni contenute nella presente decisione dovrebbero autorizzare la Bulgaria e la Romania a riconoscere unilateralmente determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen e i documenti elencati nell’allegato della decisione n. 895/2006/CE, rilasciati da Cipro, come equipollenti ai loro visti nazionali e ad istituire un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato su questa equipollenza unilaterale.
(6) Tali norme comuni dovrebbero altresì consentire a Cipro di riconoscere i visti e i documenti di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania come equipollenti ai suoi visti nazionali ai fini del transito nel suo territorio.
(7) Il regime semplificato fissato dalla presente decisione dovrebbe applicarsi per un periodo di transizione, sino alla data che il Consiglio stabilirà con la decisione prevista all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, dell’atto di adesione del 2003 in relazione a Cipro e all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell’atto di adesione del 2005 in relazione alla Bulgaria e alla Romania, fatte salve eventuali disposizioni transitorie relative a documenti rilasciati prima di tale data.
(8) Il riconoscimento di un documento dovrebbe essere limitato ai fini del transito nel territorio della Bulgaria, di Cipro e della Romania. La partecipazione al regime semplificato dovrebbe essere facoltativa e non dovrebbe imporre agli Stati membri obblighi supplementari rispetto a quelli definiti nell’atto di adesione del 2003 e nell’atto di adesione del 2005.
(9) Le norme comuni dovrebbero applicarsi ai visti uniformi, ai visti per soggiorno di lunga durata e ai documenti di soggiorno rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen (che dal 21 dicembre 2007 comprendono anche la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia), ai documenti simili rilasciati da Cipro nonché ai visti per soggiorno di breve o di lunga durata e ai documenti di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania.
(10) Le condizioni in materia di ingresso stabilite all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (4), devono essere rispettate, ad eccezione della condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), nella misura in cui la presente decisione, che estende le norme comuni previste nella decisione n. 895/2006/CE, istituisce un regime di riconoscimento unilaterale da parte della Bulgaria e della Romania di determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen e dei documenti simili
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