Die Länderbahn GmbH DLB and Others v Bundesrepublik Deutschland.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2024:213 |
| Docket Number | C-582/22 |
| Date | 07 March 2024 |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
7 marzo 2024 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Trasporti ferroviari – Direttiva 2012/34/UE – Accesso all’infrastruttura ferroviaria – Imposizione dei diritti di utilizzo – Articolo 56 – Organismo di regolamentazione nazionale unico per il settore ferroviario – Competenze – Controllo dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria il cui periodo di applicazione sia scaduto – Potere di dichiarare l’invalidità con effetto ex tunc e di ordinare il rimborso dei diritti»
Nella causa C‑582/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Köln (Tribunale amministrativo di Colonia, Germania), con decisione del 1º settembre 2022, pervenuta in cancelleria il 2 settembre 2022, rettificata con decisione del 27 giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 29 giugno 2023, nel procedimento
Die Länderbahn GmbH,
Prignitzer Eisenbahn GmbH,
Ostdeutsche Eisenbahn GmbH
contro
Bundesrepublik Deutschland,
con l’intervento di:
DB Netz AG,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.-C. Bonichot (relatore), S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 giugno 2023,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Prignitzer Eisenbahn GmbH, la Ostdeutsche Eisenbahn GmbH e la Ostseeland Verkehrs GmbH, da B. Uhlenhut, Rechtsanwalt;
– per la Bundesrepublik Deutschland, da J. Becker, U. Geers, J. Kirchhartz, C. Mögelin e V. Schmidt, in qualità di agenti;
– per la DB Netz AG, da H. Krüger, Rechtsanwalt;
– per il governo lituano, da K. Dieninis, S. Grigonis e V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agenti;
– per il governo austriaco, da G. Kunnert e R. Schuster, in qualità di agenti;
– per il governo polacco, da B. Majczyna e M. Rzotkiewicz, in qualità di agenti;
– per il governo norvegese, da V. Hauan e K. Møse, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da P. Messina e G. Wilms, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 settembre 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 56, paragrafi 1, 6 e 9, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU 2012, L 343, pag. 32), nonché, in subordine, dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Die Länderbahn GmbH, la Prignitzer Eisenbahn GmbH, la Ostdeutsche Eisenbahn GmbH e la Ostseeland Verkehrs GmbH e, dall’altro, la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), rappresentata dalla Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Agenzia federale delle reti per l’energia elettrica, il gas, le telecomunicazioni, la posta e le ferrovie, Germania) (in prosieguo: l’«Agenzia federale delle reti»), in merito al controllo della legittimità dei canoni di utilizzo dell’infrastruttura riscossi dalla DB Netz AG nell’ambito degli orari di servizio applicabili tra il mese di dicembre 2002 e il mese di dicembre 2011.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Ai termini dell’articolo 2 della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU 2001, L 75, pag. 29):
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(...)
j) “prospetto informativo della rete”, un documento in cui sono precisati in dettaglio le regole generali, le scadenze, le procedure e i criteri relativi ai sistemi di imposizione dei diritti e di assegnazione della capacità e che contiene anche ogni altra informazione necessaria per presentare richieste di capacità di infrastruttura;
(...)
m) “orario di servizio”, i dati che definiscono tutti i movimenti programmati dei treni e del materiale rotabile sulla infrastruttura interessata durante il suo periodo di validità».
4 L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Prospetto informativo della rete», prevede quanto segue:
«1. Il gestore dell’infrastruttura, previa consultazione delle parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete (...).
2. Il prospetto informativo della rete determina la natura dell’infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie. Esso contiene informazioni sulle condizioni di accesso all’infrastruttura ferroviaria in questione. Il contenuto del prospetto informativo della rete è illustrato nell’allegato I.
3. Il prospetto informativo della rete è tenuto aggiornato e se necessario modificato.
4. Il prospetto informativo della rete è pubblicato almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di capacità di infrastruttura».
5 L’articolo 30 della direttiva, intitolato «Organismo di regolamentazione», recita:
«(...)
2. Un richiedente ha il diritto di adire l’organismo di regolamentazione se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell’infrastruttura o eventualmente dall’impresa ferroviaria in relazione a quanto segue:
a) prospetto informativo della rete;
(...)
d) sistema di imposizione dei diritti;
e) livello o struttura dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura che è tenuto o può essere tenuto a pagare;
(...)
3. L’organismo di regolamentazione garantisce che i diritti (...) determinati dal gestore dell’infrastruttura siano conformi al capo II e non siano discriminatori. (...)
(...)
5. L’organismo di regolamentazione deve decidere sui reclami e adottare le misure necessarie per rimediare alla situazione entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni.
Fatto salvo il paragrafo 6, la decisione dell’organismo di regolamentazione è vincolante per tutte le parti cui è destinata.
(...)
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le decisioni dell’organismo di regolamentazione siano soggette a sindacato giurisdizionale».
6 L’allegato I della medesima direttiva, relativo al «[c]ontenuto del prospetto informativo della rete», è così formulato:
«Il prospetto informativo della rete di cui all’articolo 3 contiene le seguenti informazioni:
(...)
2. Un capitolo su principi di imposizione dei diritti e diritti, contenente opportune informazioni dettagliate sul sistema di imposizione e informazioni sufficienti sui diritti applicabili ai servizi elencati nell’allegato II che sono prestati da un unico fornitore. Esso precisa la metodologia, le norme e, se del caso, i parametri utilizzati ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafi 4 e 5, e degli articoli 8 e 9. Esso contiene informazioni sulle modifiche dei diritti già decise o previste.
(...)».
7 L’allegato III della direttiva 2001/14 dispone, al punto 1:
«L’orario di servizio è stabilito una volta per anno civile».
8 I considerando 42 e 76 della direttiva 2012/34 enunciano quanto segue:
«(42) I sistemi di imposizione dei canoni di utilizzo e di assegnazione della capacità dovrebbero consentire un accesso equo e non discriminatorio a tutte le imprese e cercare, per quanto possibile, di soddisfare le esigenze di tutti i tipi di utenti e di traffico in maniera equa e non discriminatoria. Tali sistemi dovrebbero consentire una concorrenza leale nella fornitura di servizi ferroviari.
(...)
(76) La gestione efficiente e l’utilizzo equo e non discriminatorio dell’infrastruttura ferroviaria richiedono l’istituzione di un organismo di regolamentazione che controlli l’applicazione delle norme della presente direttiva e che intervenga come istanza d’appello, fatta salva la possibilità di sindacato giurisdizionale. L’organismo di regolamentazione dovrebbe essere in grado di far rispettare le sue richieste di informazioni e decisioni mediante adeguate sanzioni».
9 L’articolo 3 di detta direttiva, rubricato «Definizioni», così recita:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) “impresa ferroviaria”, qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza ai sensi della presente direttiva e la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;
2) “gestore dell’infrastruttura”, qualsiasi organismo o impresa incaricati in particolare della realizzazione, della gestione e della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, compresa la gestione del traffico, il controllo-comando e il segnalamento. I compiti del gestore dell’infrastruttura per una rete o parte di essa possono essere assegnati a diversi organismi o imprese;
(...)
19) “richiedente”, un’impresa ferroviaria o un gruppo internazionale di imprese ferroviarie o altre persone fisiche o giuridiche, quali le autorità competenti di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1)], nonché i caricatori, gli spedizionieri e gli operatori di trasporti combinati con un interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura;
(...)
26) “prospetto informativo della rete”, un documento in cui sono precisati in dettaglio le regole generali, le scadenze...
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