Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste

Celex Number31999L0031
Coming into Force16 July 1999
End of Effective Date31 December 9999
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1999/31/oj
Published date16 July 1999
Date26 April 1999
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 182, 16 luglio 1999,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 182, 16 de julio de 1999,Journal officiel des Communautés européennes, L 182, 16 juillet 1999
EUR-Lex - 31999L0031 - IT

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 16/07/1999 pag. 0001 - 0019


DIRETTIVA 1999/31/CE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 1999

relativa alle discariche di rifiuti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 189 C del trattato(3),

(1) considerando che la risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1990 sulla politica dei rifiuti(4) accoglie favorevolmente e appoggia il documento di strategia comunitaria ed invita la Commissione a proporre criteri e norme per lo smaltimento dei rifiuti mediante interramento;

(2) considerando che la risoluzione del Consiglio del 9 dicembre 1996 sulla politica dei rifiuti prevede che in futuro nella Comunità debbano essere effettuate solo le attività di discarica sicure e controllate;

(3) considerando che è opportuno incoraggiare la prevenzione, il riciclaggio e la valorizzazione dei rifiuti nonché l'impiego dei materiali e dell'energia recuperati al fine di risparmiare le risorse naturali e di economizzare l'utilizzazione del terreno;

(4) considerando che è opportuno attribuire maggiore rilevanza alla questione dell'incenerimento di rifiuti urbani e di rifiuti non pericolosi, del compostaggio, della produzione di biogas e del trattamento dei fanghi di dragaggio;

(5) considerando che, in base al principio "chi inquina paga", occorre, tra l'altro, tener conto degli eventuali danni all'ambiente causati dalle discariche;

(6) considerando che l'interramento, analogamente a qualsiasi altro trattamento di rifiuti, andrebbe controllato e gestito in modo adeguato per prevenire o ridurre i potenziali effetti negativi sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana;

(7) considerando che è necessario adottare misure adeguate per evitare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti; che a tal fine le discariche devono poter essere controllate per quanto riguarda le sostanze contenute nei rifiuti ivi depositati e che tali sostanze dovrebbero, nella misura del possibile, presentare soltanto reazioni prevedibili;

(8) considerando che sia la quantità che la natura pericolosa dei rifiuti destinati alla discarica dovrebbero all'occorrenza essere ridotte; che occorrerebbe facilitarne il trasporto e favorirne il recupero; che a tal fine i processi di trattamento dovrebbero essere incoraggiati per garantire un interramento compatibile con gli obiettivi della presente direttiva; che la cernita rientra nella definizione di trattamento;

(9) considerando che gli Stati membri dovrebbero essere in grado di attuare i principi di prossimità e di autosufficienza per l'eliminazione dei loro rifiuti a livello comunitario e nazionale, ai sensi della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1995, relativa ai rifiuti(5); che è necessario continuare e precisare gli obiettivi di tale direttiva stabilendo una rete integrata e appropriata di impianti di eliminazione sulla base di un alto livello di protezione dell'ambiente;

(10) considerando che le disparità tra le norme tecniche di eliminazione dei rifiuti mediante interramento e i conseguenti costi inferiori possono portare ad un'eliminazione di rifiuti maggiore negli impianti in cui il livello di protezione dell'ambiente è scarso, creando in tal modo una grave minaccia potenziale per l'ambiente, data l'inutile lunghezza del trasporto dei rifiuti nonché una pratica nefasta per quanto riguarda l'interramento;

(11) considerando che è pertanto necessario prescrivere a livello comunitario norme tecniche per l'interramento dei rifiuti al fine di proteggere, preservare e migliorare la qualità dell'ambiente nella Comunità;

(12) considerando che è necessario indicare chiaramente i requisiti a cui le discariche devono conformarsi per quanto riguarda l'ubicazione, lo sviluppo, la gestione, il controllo, la messa fuori esercizio e le misure di prevenzione e di protezione da adottare contro qualsiasi danno all'ambiente in una prospettiva sia a breve che a lungo termine e, in particolare, contro l'inquinamento delle falde freatiche dovuto all'infiltrazione del colaticcio nel terreno;

(13) considerando che, in virtù di quanto precede, è necessario definire chiaramente le categorie di discariche da prendere in considerazione e i tipi di rifiuti che vanno accettati nelle varie categorie di discariche;

(14) considerando che le aree adibite a deposito temporaneo di rifiuti dovranno essere conformi ai requisiti di cui alla direttiva 75/442/CEE;

(15) considerando che, ai sensi della direttiva 75/442/CEE, il recupero di rifiuti inerti o non pericolosi idonei ad essere utilizzati in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione non può costituire un'attività riguardante le discariche;

(16) considerando che si dovrebbero adottare misure per ridurre la quantità di gas metano prodotto dalle discariche, anche al fine di ridurre il riscaldamento globale attraverso una riduzione del collocamento a discarica di rifiuti biodegradabili e l'obbligo di introdurre un controllo dei gas prodotti nelle discariche;

(17) considerando che le misure adottate per ridurre il collocamento a discarica di rifiuti biodegradabili mirerebbero anche a incoraggiare la raccolta differenziata dei rifiuti biodegradabili, la cernita in genere, il recupero e il riciclaggio;

(18) considerando che, a causa delle particolari caratteristiche del metodo di eliminazione tramite interramento, è necessario istituire una procedura di autorizzazione specifica per tutte le categorie di rifiuti, conformemente ai requisiti generali relativi alle licenze già stabiliti nella direttiva 75/442/CEE e ai requisiti generali della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(6); che la conformità della discarica all'autorizzazione deve essere verificata nell'ambito di un'ispezione da parte dell'autorità competente prima dell'inizio delle operazioni di eliminazione;

(19) considerando che è opportuno controllare in ogni caso se i rifiuti possano essere interrati nella discarica alla quale sono destinati, in particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi;

(20) considerando che, per prevenire i rischi per l'ambiente, è necessario istituire una procedura uniforme di accettazione dei rifiuti in base ad una procedura di classificazione dei rifiuti che vanno accettati nelle varie categorie di discariche, che comporti in particolare valori limite normalizzati; che a tal fine dovrà essere stabilito entro un tempo sufficientemente breve un sistema coerente e normalizzato di caratterizzazione, di campionamento e di analisi per facilitare l'attuazione della presente direttiva; che i criteri di accettazione devono essere particolarmente precisi per quanto riguarda i rifiuti inerti;

(21) considerando che, in attesa di fissare siffatti metodi di analisi o di valori limite necessari alla caratterizzazione, gli Stati membri potranno, in vista dell'applicazione della presente direttiva, mantenere o stabilire, a livello nazionale, elenchi dei rifiuti che possono essere ammessi o no nella discarica, o definire criteri con valori limite, analoghi a quelli enunciati nella presente direttiva per la procedura di accettazione uniforme;

(22) considerando che, affinché taluni rifiuti pericolosi vengano ammessi nelle discariche per rifiuti non pericolosi, i relativi criteri di ammissione andrebbero elaborati dal comitato tecnico;

(23) considerando che è necessario stabilire procedure comuni di controllo durante la fase operativa e postoperativa di una discarica, in modo da individuare qualsiasi eventuale effetto negativo di quest'ultima sull'ambiente e adottare adeguate misure correttive;

(24) considerando che è necessario definire quando e come una discarica debba essere chiusa e quali siano gli obblighi e la responsabilità del gestore del sito durante la fase postoperativa;

(25) considerando che le discariche chiuse anteriormente alla data di recepimento della presente direttiva non dovrebbero essere soggette alle disposizioni da essa previste per la procedura di chiusura;

(26) considerando che è necessario regolamentare le condizioni di funzionamento delle discariche esistenti per adottare, entro un termine fissato, le misure necessarie per il loro adattamento alla presente direttiva in base ad un piano di adeguamento dell'area;

(27) considerando che per i gestori delle discariche preesistenti i quali, ai sensi delle norme nazionali vincolanti equivalenti a quelle dell'articolo 14 della presente direttiva, hanno già presentato la documentazione di cui all'articolo 14, lettera a), della presente direttiva anteriormente alla sua entrata in vigore e i quali sono già stati autorizzati dall'autorità competente a continuare la loro attività, non è necessario presentare nuovamente tale documentazione e che non occorre che l'autorità competente rilasci una nuova autorizzazione;

(28) considerando che è opportuno che il gestore adotti disposizioni appropriate in forma di garanzia finanziaria o qualsiasi altra equivalente per assicurare che tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione siano rispettati, compresi quelli relativi alla procedura di chiusura e alla successiva gestione dell'area;

(29) considerando che si dovrebbero adottare misure volte a garantire che i prezzi di smaltimento dei rifiuti in una discarica coprano l'insieme dei costi connessi con la creazione e la gestione della discarica, compresa, per quanto possibile, la garanzia finanziaria o il suo equivalente che il gestore deve prestare e i costi stimati di chiusura, compresa la necessaria manutenzione postoperativa;

(30) considerando che, qualora un'autorità competente ritenga improbabile che...

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