Directive 2000/62/EC of the European Parliament and of the Council of 10 October 2000 amending Council Directive 96/49/EC on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by rail
Published date | 01 November 2000 |
Subject Matter | Transport,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 279, 01 November 2000 |
Direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia
Gazzetta ufficiale n. L 279 del 01/11/2000 pag. 0044 - 0045
Direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 10 ottobre 2000
che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c),
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 96/49/CE(4) prevede disposizioni transitorie in vigore fino al 1o gennaio 1999, per consentire che vengano ultimati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) alcuni lavori di normalizzazione relativi ai recipienti e alle cisterne. Detti lavori non sono tuttora stati ultimati.
(2) Occorre definire con maggior precisione i materiali di trasporto oggetto della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/49/CE.
(3) Per consentire agli Stati membri di utilizzare per un certo periodo di tempo i vagoni e le cisterne che non sono conformi ad una nuova disposizione dell'allegato della direttiva 96/49/CE, occorre prevedere una disposizione transitoria relativa ai vagoni e alle cisterne costruiti dal 1o gennaio 1997 ed esclusivamente adibiti al trasporto nazionale.
(4) Conviene prorogare le date limite per talune attrezzature previste dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 96/49/CE. La determinazione di tali attrezzature e della data ultima di applicazione della direttiva 96/49/CE deve essere applicata la procedura di cui all'articolo 9 della stessa direttiva.
(5) È opportuno applicare alle deroghe previste dall'articolo 6, paragrafi 9, 11 e 14 della direttiva 96/49/CE la procedura di cui all'articolo 9 della stessa direttiva.
(6) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del...
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