Directive 2000/62/EC of the European Parliament and of the Council of 10 October 2000 amending Council Directive 96/49/EC on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by rail

Published date01 November 2000
Subject MatterTransport,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 279, 01 November 2000
EUR-Lex - 32000L0062 - IT 32000L0062

Direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

Gazzetta ufficiale n. L 279 del 01/11/2000 pag. 0044 - 0045


Direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 10 ottobre 2000

che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 96/49/CE(4) prevede disposizioni transitorie in vigore fino al 1o gennaio 1999, per consentire che vengano ultimati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) alcuni lavori di normalizzazione relativi ai recipienti e alle cisterne. Detti lavori non sono tuttora stati ultimati.

(2) Occorre definire con maggior precisione i materiali di trasporto oggetto della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/49/CE.

(3) Per consentire agli Stati membri di utilizzare per un certo periodo di tempo i vagoni e le cisterne che non sono conformi ad una nuova disposizione dell'allegato della direttiva 96/49/CE, occorre prevedere una disposizione transitoria relativa ai vagoni e alle cisterne costruiti dal 1o gennaio 1997 ed esclusivamente adibiti al trasporto nazionale.

(4) Conviene prorogare le date limite per talune attrezzature previste dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 96/49/CE. La determinazione di tali attrezzature e della data ultima di applicazione della direttiva 96/49/CE deve essere applicata la procedura di cui all'articolo 9 della stessa direttiva.

(5) È opportuno applicare alle deroghe previste dall'articolo 6, paragrafi 9, 11 e 14 della direttiva 96/49/CE la procedura di cui all'articolo 9 della stessa direttiva.

(6) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del...

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