Direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote

Published date03 May 2000
Subject MatterApproximation of laws,Transport,Technical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 106, 03 May 2000
TESTO consolidato: 32000L0007 — IT — 03.05.2000

2000L0007 — IT — 03.05.2000 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B DIRETTIVA 2000/7/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 marzo 2000 relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GU L 106, 3.5.2000, p.1)

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 064, 6.3.2001, pag. 39 (00/7)



▼B

DIRETTIVA 2000/7/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2000

relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 3 ),

considerando quanto segue:
(1) La sicurezza stradale è un fondamentale obiettivo comunitario che impone il controllo e l'accertamento della velocità che avviene tramite il tachimetro in modo da prevenire ed educare soprattutto i giovani a una corretta circolazione stradale.
(2) Ormai la legislazione tecnica che riguarda la sicurezza stradale dovrebbe essere adottata in modo organico sotto forma di «pacchetti» di direttive in modo tale da evidenziare meglio per i cittadini il contributo dell'Unione europea alla sicurezza stradale.
(3) In ciascuno Stato membro i veicoli a motore a due o tre ruote devono soddisfare, per quanto concerne il tachimetro, talune caratteristiche tecniche prescritte da disposizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro. Per la loro disparità dette prescrizioni ostacolano gli scambi all'interno della Comunità.
(4) Detti ostacoli al funzionamento del mercato interno possono essere eliminati se le suddette prescrizioni sono adottate da tutti gli Stati membri in sostituzione delle rispettive regolamentazioni esistenti.
(5) La presente direttiva si aggiunge all'elenco delle direttive particolari che devono essere rispettate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote ( 4 ).
(6) L'introduzione di prescrizioni armonizzate in materia di tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote è necessaria per consentire l'attuazione, per ogni tipo di tali veicoli, delle procedure di omologazione e approvazione previste dalla direttiva 92/61/CEE.
(7) Secondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo dell'azione prevista, vale a dire l'omologazione comunitaria per tipo di veicolo, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo richiesto per il conseguimento di tale obiettivo e non va al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.
(8) Per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi, è chiaramente necessario realizzare l'equivalenza tra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 39 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (in seguito denominato «regolamento n. 39 UN-ECE»).
(9) Gli Stati membri dell'Unione europea dovranno negoziare al più presto una modifica del regolamento n. 39 UN-ECE, in modo da adeguarlo alle disposizioni della presente drettiva.
(10) È pertanto necessario modificare di conseguenza la direttiva 92/61/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

1. La presente direttiva si applica al tachimetro di tutti i tipi di veicoli menzionati all'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE.

2. Tutti i veicoli rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 92/61/CEE sono dotati di un tachimetro conforme all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

►C1 Le procedure per la concessione dell'omologazione del tachimetro di ogni tipo di veicoli a motore a due o a tre ruote e le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono stabilite dalla direttiva 92/61/CEE, rispettivamente ai capitoli II e III.

Articolo 3

A norma dell'articolo 11 della direttiva 92/61/CEE, può essere riconosciuta l'equivalenza tra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 39 UN-ECE nell'ultima versione adottata dalla Comunità.

Le autorità degli Stati membri che concedono l'omologazione accettano le omologazioni, e i marchi di omologazione, rilasciati a norma del suddetto regolamento n. 39 nell'ambito di applicazione del regolamento stesso in luogo delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti rilasciati in conformità della presente direttiva.

Articolo 4

Le modificazioni necessarie per tener conto delle modificazioni apportate al regolamento n. 39 UN-ECE e per adeguare l'allegato al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 5 ).

Articolo 5

La direttiva 92/61/CEE è modificata come segue:

1) All'allegato I, la voce n. 45 «Tachimetro e contachilometri per motocicli, tricicli e quadricicli» è sostituita dalla voce «Tachimetro» e la menzione «CONF» dalla menzione «DP».

2) L'allegato II è modificato come segue:

a) al punto 4.7, la voce «Tachimetro e contachilometri sì/no (1)» è sostituita dalla voce «Tachimetro»;

b) sono inseriti i seguenti punti:

«4.7.3. Fotografie e/o disegni del sistema completo
4.7.4. Gamma delle velocità indicate
4.7.5. Tolleranza del meccanismo di misura del tachimetro
4.7.6. Costante tecnica del tachimetro
4.7.7. Metodo di funzionamento e descrizione del meccanismo di trasmissione
4.7.8. Rapporto totale di trasmissione del meccanismo di trasmissione»

.

3) All'allegato III, la voce n. 10.12 «Tachimetro e contachilometri per motocicli, tricicli e quadricicli» è sostituita dalla ►C1 voce «Tachimetro» e la menzione «CONF» dalla menzione «DP».

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali provvedimenti, questi contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2001, gli Stati membri non possono più vietare, per motivi ►C1 inerenti al tachimetro, la prima immissione in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva.

4. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, a decorrere dal 1o luglio 2001, tranne per i ciclomotori ai quali tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1o luglio 2002.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella...

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