Directive 2001/13/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 2001 amending Council Directive 95/18/EC on the licensing of railway undertakings

Published date15 March 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 75, 15 March 2001
EUR-Lex - 32001L0013 - IT

Direttiva 2001/13/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie

Gazzetta ufficiale n. L 075 del 15/03/2001 pag. 0026 - 0028


Direttiva 2001/13/ce del Parlamento europeo e del Consiglio

del 26 febbraio 2001

che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4), alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 22 novembre 2000,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie(5), prevede taluni diritti di accesso nel trasporto internazionale per le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie.

(2) Per garantire servizi sicuri e adeguati, è necessario un sistema comune di licenze per assicurare che tutte le imprese ferroviarie rispettino in qualsiasi momento determinati requisiti in materia di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale per tutelare i clienti e i terzi e offrire servizi ad un livello elevato di sicurezza.

(3) Per garantire che i diritti di accesso all'infrastruttura ferroviaria siano applicati nella Comunità su base uniforme e non discriminatoria, la direttiva 95/18/CE del Consiglio(6) ha introdotto una licenza per le imprese ferroviarie che prestano i servizi di cui all'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE; questa licenza è obbligatoria per la prestazione di tali servizi ed è valida in tutta la Comunità.

(4) Alcuni Stati membri hanno introdotto diritti di accesso più ampi di quelli previsti dalla direttiva 91/440/CEE ed è quindi necessario garantire a tutte le imprese ferroviarie interessate ad operare su questo mercato un trattamento equo, trasparente e non discriminatorio, estendendo i principi relativi alle licenze contemplati dalla direttiva 95/18/CE a tutte le imprese attive nel settore.

(5) Per meglio adempiere agli obblighi di informazione, gli Stati membri e la Commissione...

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