Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies (Text with EEA relevance)

Coming into Force15 December 2005
End of Effective Date19 July 2017
Celex Number32005L0056
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2005/56/oj
Published date25 November 2005
Date26 October 2005
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 310, 25 November 2005
L_2005310IT.01000101.xml
25.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 310/1

DIRETTIVA 2005/56/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2005

relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Vi è una necessità di cooperazione e di raggruppamento tra società di capitali di Stati membri diversi. Tuttavia, per quanto riguarda le fusioni transfrontaliere di società di capitali, esse incontrano molte difficoltà a livello legislativo ed amministrativo nella Comunità. È pertanto necessario, al fine di garantire il completamento ed il funzionamento del mercato unico, adottare disposizioni comunitarie volte a facilitare la realizzazione di fusioni transfrontaliere tra diversi tipi di società di capitali soggette alle legislazioni di Stati membri diversi.
(2) La presente direttiva facilita la fusione transfrontaliera delle società di capitali quali da essa definite. È necessario che le legislazioni degli Stati membri consentano la fusione transfrontaliera di una società di capitali nazionale con una società di capitali di un altro Stato membro se la legislazione nazionale dello Stato membro in questione consente le fusioni fra tali tipi di società.
(3) Per facilitare le operazioni di fusione transfrontaliera, è opportuno prevedere che, se la presente direttiva non dispone altrimenti, ogni società partecipante ad una fusione transfrontaliera ed ogni terzo interessato restino soggetti alle disposizioni e alle formalità della legislazione nazionale che sarebbe applicabile in caso di fusione nazionale. Nessuna delle disposizioni e delle formalità della legislazione nazionale cui si fa riferimento nella presente direttiva dovrebbe introdurre restrizioni alla libertà di stabilimento o di circolazione di capitali, a meno che tali restrizioni non possano essere giustificate in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia e, in particolare, da esigenze di interesse generale e non siano necessarie e proporzionate al raggiungimento di tali esigenze imperative.
(4) È necessario che il progetto comune di fusione transfrontaliera sia realizzato negli stessi termini per ciascuna delle società interessate nei diversi Stati membri. Si dovrebbe di conseguenza precisare il contenuto minimo di tale progetto comune, fermo restando che le società in questione restano libere di mettersi d’accordo su altri elementi del progetto.
(5) Per proteggere gli interessi sia dei soci che dei terzi, per ogni società partecipante alla fusione, sia il progetto comune di fusione transfrontaliera sia la realizzazione della fusione transfrontaliera devono essere oggetto di pubblicità nell’apposito registro pubblico.
(6) Le legislazioni di tutti gli Stati membri dovrebbero prevedere l’elaborazione a livello nazionale di una relazione sul progetto comune di fusione transfrontaliera da parte di uno o più esperti per ogni società che partecipi ad una fusione. Per limitare le spese di esperti connesse alle fusioni transfrontaliere, si dovrebbe prevedere la possibilità di redigere una relazione unica destinata a tutti i soci delle società che partecipano ad un’operazione di fusione transfrontaliera. Il progetto comune di fusione transfrontaliera deve essere approvato dall’assemblea generale di ciascuna di tali società.
(7) Per facilitare le operazioni di fusione transfrontaliera, il controllo del perfezionamento e della legittimità del processo decisionale di ogni società che partecipa ad una fusione transfrontaliera dovrebbe essere effettuato dall’autorità nazionale competente per ciascuna di tali società, mentre il controllo del perfezionamento e della legittimità della realizzazione della fusione transfrontaliera dovrebbe spettare all’autorità nazionale competente per la società derivante da detta fusione. Tale autorità nazionale può essere un tribunale, un notaio o qualsiasi altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato. È inoltre opportuno stabilire in virtù di quale legislazione nazionale è determinata la data alla quale la fusione transfrontaliera acquista efficacia; tale legislazione è quella cui è soggetta la società derivante dalla fusione transfrontaliera.
(8) Per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, occorrerebbe indicare gli effetti giuridici della fusione transfrontaliera distinguendo a seconda che la società derivante dalla fusione transfrontaliera sia una società incorporante o una nuova società. Ai fini della certezza del diritto, non dovrebbe essere più possibile dichiarare nulla la fusione transfrontaliera dopo la data alla quale essa ha acquisito efficacia.
(9) La presente direttiva non pregiudica l’applicazione della normativa sul controllo delle concentrazioni fra imprese, sia a livello comunitario da parte del regolamento (CE) n. 139/2004 (3) sia a livello degli Stati membri.
(10) La presente direttiva lascia impregiudicate la normativa comunitaria che disciplina gli intermediari del credito e le altre società finanziarie e le disposizioni nazionali emanate in conformità di detta normativa comunitaria.
(11) La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione di qualsiasi Stato membro che prescriva informazioni sulla sede dell’amministrazione centrale o il centro di attività principale proposto per la società derivante dalla fusione transfrontaliera.
(12) I diritti dei lavoratori diversi dai diritti di partecipazione dovrebbero continuare ad essere disciplinati dalle disposizioni nazionali di cui alla direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, in materia di licenziamenti collettivi (4), dalla direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (5), dalla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea (6), nonché dalla direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (7).
(13) Se i lavoratori hanno diritti di partecipazione in una delle società che partecipano alla fusione, nelle circostanze previste dalla presente direttiva, e se la legislazione nazionale dello Stato membro in cui ha sede la società derivante dalla fusione transfrontaliera non prevede un livello di partecipazione identico a quello attuato nelle società che partecipano alla fusione, anche in comitati dell’organo di vigilanza che abbiano poteri decisionali, oppure non contempla un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico per i lavoratori di società derivanti dalla fusione transfrontaliera, vanno disciplinati la partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione di tali diritti. A tal fine, si applicano i principi e le procedure previsti nel regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (8) e nella direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (9), fatte salve tuttavia le modifiche ritenute necessarie in quanto la società derivante dalla fusione transfrontaliera sarà soggetta alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui ha la sede sociale. Gli Stati membri possono provvedere, secondo quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/86/CE, a un rapido avvio dei negoziati a norma dell’articolo 16 della presente direttiva, al fine di non ritardare inutilmente le fusioni.
(14) Al fine di stabilire il livello di partecipazione dei lavoratori nelle società che partecipano alla fusione di cui trattasi, si dovrebbe tener conto anche della quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell’organo di direzione che è competente per i centri di profitto delle società, qualora sia prevista la partecipazione dei lavoratori.
(15) Poiché lo scopo dell’azione proposta, vale a dire l’adozione di una regolamentazione comprendente elementi comuni applicabili a livello transnazionale, non può essere realizzato in misura sufficiente dai singoli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(16) Conformemente al paragrafo 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (10), gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a redigere e rendere pubbliche, nell’interesse proprio e della Comunità, tabelle indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito d’applicazione

La presente direttiva si applica alle fusioni di società di capitali costituite in conformità della...

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