Directive 2006/23/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on a Community air traffic controller licence (Text with EEA relevance)

Published date27 April 2006
Subject MatterTransport,Free movement of workers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 114, 27 April 2006
L_2006114IT.01002201.xml
27.4.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 114/22

DIRETTIVA 2006/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2006

concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Ai fini dell’attuazione della normativa sul cielo unico europeo, è necessario adottare disposizioni più particolareggiate, specialmente con riguardo al rilascio delle licenze dei controllori del traffico aereo, allo scopo di garantire i livelli più elevati di responsabilità e competenza, aumentare la disponibilità di controllori del traffico aereo e promuovere il reciproco riconoscimento di tali licenze, come previsto dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (3), perseguendo al contempo l’obiettivo di un miglioramento globale della sicurezza del traffico aereo e delle competenze del personale.
(2) L’istituzione di una licenza comunitaria costituisce un mezzo per riconoscere il ruolo specifico che i controllori del traffico aereo svolgono nell’effettuare il controllo del traffico aereo in condizioni di sicurezza. L’istituzione di livelli comunitari per la competenza dei controllori ridurrà inoltre la frammentazione che si osserva in questo settore e contribuirà ad una più efficiente organizzazione del lavoro nell’ambito di una più intensa collaborazione regionale fra i fornitori di servizi di navigazione aerea. La presente direttiva costituisce pertanto una parte essenziale della normativa sul cielo unico europeo.
(3) La direttiva rappresenta lo strumento più adeguato per stabilire i livelli di competenza, lasciando così gli Stati membri liberi di decidere le modalità con le quali conseguire tali livelli.
(4) La presente direttiva dovrebbe basarsi sui livelli internazionali attualmente in vigore. L’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) ha adottato disposizioni in materia di licenze dei controllori del traffico aereo che comprendono anche requisiti in materia di competenze linguistiche. L’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), istituita dalla convenzione internazionale del 13 dicembre 1960 relativa alla cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea, ha adottato le norme di sicurezza di Eurocontrol. A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 550/2004, la presente direttiva recepisce i requisiti contemplati dalla norma di sicurezza di Eurocontrol n. 5 (ESARR 5) pertinenti per i controllori del traffico aereo.
(5) Le caratteristiche peculiari del traffico aereo della Comunità impongono l’istituzione e l’applicazione effettiva dei livelli di competenza comunitari ai controllori del traffico aereo che lavorano alle dipendenze di fornitori di servizi di navigazione aerea attivi prevalentemente nel traffico aereo generale. Gli Stati membri possono applicare le disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva anche agli allievi controllori del traffico aereo e ai controllori del traffico aereo che esercitano le loro funzioni sotto la responsabilità di fornitori di servizi di navigazione aerea che offrono i loro servizi prevalentemente a movimenti di aeromobili diversi dal traffico aereo generale.
(6) Qualora gli Stati membri prendano misure dirette a garantire l’osservanza dei requisiti comunitari, le autorità preposte alla vigilanza e al controllo di questa osservanza dovrebbero essere sufficientemente indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e dalle organizzazioni di addestramento. Le autorità devono inoltre conservare l’idoneità a svolgere i loro compiti con efficienza. L’autorità nazionale di vigilanza designata o istituita a norma della presente direttiva può coincidere con l’ente o gli enti designati o istituiti conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (4).
(7) Per fornire servizi di navigazione aerea è indispensabile disporre di personale altamente qualificato che possa dimostrare la propria competenza in vari modi. Per il controllo del traffico aereo il mezzo adeguato è rappresentato dall’istituzione di una licenza comunitaria, che va considerata una sorta di diploma di cui è titolare il singolo controllore del traffico aereo. L’abilitazione riportata sulla licenza indica il tipo di servizio di traffico aereo che il controllore è competente a fornire. Allo stesso tempo, le specializzazioni riportate sulla licenza attestano sia le capacità specifiche del controllore sia l’autorizzazione delle autorità di vigilanza a fornire servizi per un particolare settore o gruppo di settori. Per questo motivo, le autorità devono essere in grado di valutare la competenza dei controllori del traffico aereo, quando rilasciano le licenze o prorogano la validità delle specializzazioni; inoltre, le autorità devono essere in grado di sospendere la licenza, le abilitazioni o le specializzazioni riportate, quando la competenza del titolare sia in dubbio. Essendo intesa a promuovere la comunicazione degli incidenti (per soli fini conoscitivi), la presente direttiva non dovrebbe istituire un nesso automatico tra un incidente e la sospensione della licenza, dell’abilitazione o della specializzazione. La revoca della licenza dovrebbe essere considerata una decisione da prendere in ultima istanza in casi estremi.
(8) Per creare negli Stati membri un clima di fiducia reciproca rispetto ai sistemi di rilascio delle licenze, è indispensabile che sia la Comunità a stabilire le norme che disciplinano il rilascio e il mantenimento in vigore delle licenze. È pertanto importante, onde assicurare il massimo livello di sicurezza, armonizzare i requisiti in materia di qualifiche, competenza ed accesso alla professione di controllore del traffico aereo e ciò dovrebbe portare alla fornitura di servizi di controllo del traffico aereo sicuri e di qualità elevata, nonché al riconoscimento delle licenze in tutta la Comunità; in tal modo migliorerà sia la libertà di circolazione che la disponibilità di controllori del traffico aereo.
(9) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che l’attuazione della presente direttiva non consenta di aggirare le disposizioni nazionali in vigore che disciplinano i diritti e gli obblighi applicabili alle relazioni di lavoro tra il datore di lavoro e il richiedente controllore del traffico aereo.
(10) Per renderle paragonabili in tutto il territorio della Comunità, è necessario che le competenze vengano strutturate in modo chiaro e generalmente accettato. Ciò contribuirà a garantire la sicurezza non soltanto all’interno dello spazio aereo soggetto al controllo di un fornitore di servizi di navigazione aerea, ma soprattutto nell’interfaccia fra i vari fornitori di servizi.
(11) In molti inconvenienti e incidenti la comunicazione è d’importanza fondamentale. Per questo motivo l’ICAO ha stabilito dei requisiti in tema di competenze linguistiche. La presente direttiva sviluppa questi requisiti e rappresenta il mezzo per far applicare questi livelli vigenti internazionalmente. È necessario che siano rispettati i principi della non discriminazione, della trasparenza e proporzionalità in materia di competenze linguistiche, in modo da incoraggiare la libera circolazione garantendo nel contempo la sicurezza.
(12) Gli obiettivi dell’addestramento iniziale del personale sono descritti nei documenti di orientamento preparati a richiesta dei membri di Eurocontrol e sono considerati di livello adeguato. Ai fini dell’addestramento all’interno dell’unità, alla carenza di livelli generalmente accettati si deve sopperire attraverso una serie di misure, compresa l’approvazione degli esaminatori, che dovrebbero garantire elevati livelli di competenza. Ciò è tanto più importante perché l’addestramento all’interno dell’unità è estremamente costoso e cruciale ai fini della sicurezza.
(13) A richiesta degli Stati membri di Eurocontrol sono stati emanati requisiti di ordine medico, ritenuti una modalità accettabile di adempimento della presente direttiva.
(14) La certificazione dell’addestramento offerto dovrebbe essere, considerata in termini di sicurezza, uno dei fattori decisivi, in quanto contribuisce alla qualità dell’addestramento stesso. L’addestramento andrebbe considerato un servizio simile ai servizi di navigazione aerea e dovrebbe essere anch’esso assoggettato ad un processo di certificazione. La presente direttiva dovrebbe aprire la possibilità di certificare l’addestramento offerto per tipo di addestramento, per pacchetto di servizi di addestramento o per pacchetto di servizi di addestramento e di navigazione aerea, senza perdere di vista le caratteristiche peculiari dell’addestramento stesso.
(15) La presente direttiva conferma una costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nel campo del riconoscimento reciproco dei diplomi e della libertà di circolazione dei lavoratori. Il principio di proporzionalità, una giustificazione motivata dell’imposizione di misure di compensazione e la predisposizione di adeguate procedure di ricorso costituiscono principi basilari da applicare anche al settore
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