Directive 2008/97/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 amending Council Directive 96/22/EC concerning the prohibition on the use in stockfarming of certain substances having a hormonal or thyrostatic action and of beta-agonists (Text with EEA relevance)

Published date28 November 2008
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 318, 28 November 2008
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28.11.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 318/9

DIRETTIVA 2008/97/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2008

che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 2 della direttiva 96/22/CE (3) vieta, fra l’altro, l’immissione sul mercato di stilbeni, derivati di stilbeni, loro sali ed esteri nonché di tireostatici al fine di somministrarli ad animali di qualsiasi specie.
(2) Alla base di tale divieto assoluto di utilizzo vi era la motivazione che un eventuale abuso o uso improprio di tali sostanze sarebbe risultato più difficile se nessun prodotto autorizzato per qualsivoglia specie animale fosse stato presente sul mercato.
(3) Dall’esperienza acquisita in particolare con i piani nazionali sui residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (4), risulta tuttavia che l’uso improprio delle presentazioni di prodotti destinate agli animali da compagnia non svolge un ruolo rilevante come fonte di abuso o di uso improprio. Ciò è dovuto in parte al fatto che l’uso di presentazioni destinate agli animali da compagnia per stimolare la crescita di animali produttori di alimenti presenta uno scarso interesse economico.
(4) Il divieto dei tireostatici presenta inoltre effetti dannosi per il benessere degli animali da compagnia (cani e gatti) a causa dell’assenza di un trattamento alternativo per l’ipertiroidismo in questi animali.
(5) Il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al trattato stabilisce che la Comunità e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nell’attuazione delle politiche comunitarie, segnatamente nel settore del mercato interno.
(6) È pertanto opportuno limitare l’ambito d’applicazione della direttiva 96/22/CE esclusivamente agli animali produttori di alimenti e ritirare il divieto per gli animali da compagnia nonché adeguare la definizione di trattamento terapeutico.
(7) Il parere del comitato scientifico per le misure veterinarie in relazione con la sanità pubblica (CSMVSP), del 30 aprile 1999, sui rischi per la salute umana connessi alla presenza dei residui di ormoni nella carne bovina e nei prodotti a base di carne bovina, riesaminato il 3 maggio 2000 e confermato il 10 aprile 2002, conclude che, in base a recenti e consistenti prove scientifiche, l’estradiolo-17ß deve considerarsi una sostanza assolutamente cancerogena in quanto è causa d’insorgenza di tumori e ne favorisce lo sviluppo e che i dati attualmente disponibili non consentono di stimare quantitativamente i rischi per la salute umana. La direttiva 96/22/CE è stata quindi modificata dalla direttiva 2003/74/CE in modo da vietare, tra l’altro, in via definitiva l’uso dell’estradiolo-17ß a fini di stimolazione della crescita degli animali e ridurre notevolmente le altre circostanze in cui può essere somministrato a tutti gli animali da azienda per fini terapeutici o di trattamento zootecnico, in attesa di un’analisi più approfondita della situazione scientifica e di fatto e delle prassi veterinarie negli Stati membri.
(8) L’articolo 11 bis della direttiva 96/22/CE imponeva alla Commissione di presentare entro il 14 ottobre 2005 una relazione sulla disponibilità dei medicinali veterinari
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