Directive 2009/123/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Directive 2005/35/EC on ship-source pollution and on the introduction of penalties for infringements (Text with EEA relevance)

Published date27 October 2009
Subject MatterTransport,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 280, 27 October 2009
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27.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 280/52

DIRETTIVA 2009/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2009

che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Scopo della direttiva 2005/35/CE (3) e della presente direttiva è armonizzare la definizione dei reati di inquinamento provocato dalle navi commessi da persone fisiche o giuridiche, l’ampiezza della loro responsabilità e la natura penale delle sanzioni che possono essere comminate per i reati commessi da persone fisiche.
(2) Il 23 ottobre 2007 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato (4) la decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell’inquinamento provocato dalle navi (5), che aveva completato la direttiva 2005/35/CE con misure di diritto penale. La presente direttiva dovrebbe colmare il vuoto normativo conseguente alla sentenza della Corte.
(3) Le sanzioni penali, che indicano una disapprovazione sociale qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative, rafforzano il rispetto della normativa in vigore sull’inquinamento provocato dalle navi e dovrebbero rivelarsi sufficientemente severe da scoraggiare i potenziali inquinatori dal commettere qualsiasi violazione.
(4) Un insieme coerente di misure legislative è già stato adottato a livello di Unione europea per rafforzare la sicurezza marittima e contribuire a prevenire l’inquinamento provocato dalle navi. La normativa in questione riguarda gli Stati di bandiera, gli armatori e i noleggiatori, le società di classificazione, gli Stati di approdo e gli Stati costieri. Il sistema di sanzioni esistente in relazione allo scarico illecito di sostanze inquinanti delle navi in mare, che integra tali norme, necessita di essere rafforzato ulteriormente con l’introduzione di sanzioni penali.
(5) L’adozione di norme comuni in materia di sanzioni penali rende possibile ricorrere a metodi più efficaci di indagine e di efficace cooperazione a livello nazionale e tra Stati membri.
(6) È opportuno che gli Stati membri applichino sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive anche alle persone giuridiche in tutta la Comunità, perché spesso i reati di inquinamento provocato dalle navi sono commessi nell’interesse o a vantaggio di persone giuridiche.
(7) L’applicabilità della direttiva 2005/35/CE non dovrebbe essere soggetta a deroghe, salvo quelle previste nella presente direttiva. Alcune categorie di persone fisiche e giuridiche, quali i proprietari del carico o le società di classificazione, dovrebbero pertanto essere incluse nell’ambito di applicazione della detta direttiva.
(8) La presente direttiva dovrebbe obbligare gli Stati membri a prevedere, nelle rispettive normative nazionali, sanzioni penali per gli scarichi di sostanze inquinanti cui la presente direttiva si applica. La presente direttiva non dovrebbe stabilire obblighi in relazione all’applicazione di tali sanzioni o di qualsiasi altro disponibile sistema di applicazione della legge per i casi specifici.
(9) Ai sensi della presente direttiva, lo scarico illecito di sostanze inquinanti effettuato dalle navi dovrebbe essere considerato reato qualora sia stato commesso intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave e qualora provochi un deterioramento della qualità dell’acqua. Non è necessario che i casi meno gravi di scarico illecito di sostanze inquinanti, effettuato dalle navi che non provocano un deterioramento della qualità dell’acqua, siano considerati reati. Ai sensi della presente direttiva, gli scarichi di questo tipo dovrebbero essere indicati come «casi di minore entità».
(10) Data la necessità di assicurare un elevato livello di sicurezza e di protezione dell’ambiente nel settore del trasporto marittimo, nonché di assicurare l’efficacia del principio secondo cui i responsabili dell’inquinamento devono risarcire i danni causati all’ambiente, dovrebbero essere considerati reati i casi di minore entità che si verificano ripetutamente e che provocano, non singolarmente bensì nel
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