Directive 2009/139/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on statutory markings for two- or three-wheel motor vehicles (Text with EEA relevance)

Published date09 December 2009
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Transport,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 322, 09 December 2009
L_2009322IT.01000301.xml
9.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 322/3

DIRETTIVA 2009/139/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2009

relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 93/34/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla sua codificazione.
(2) La direttiva 93/34/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, sostituita dalla direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (5), e fissa disposizioni tecniche relative alla progettazione e alla costruzione dei veicoli a motore a due o tre ruote per quanto riguarda le iscrizioni regolamentari. Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell’applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2002/24/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2002/24/CE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano a detta direttiva.
(3) È opportuno che la presente direttiva non impedisca ad alcuni Stati membri di mantenere, per quanto riguarda le iscrizioni regolamentari applicabili ai veicoli a motore a due o a tre ruote e su base non discriminatoria, prescrizioni speciali vincolanti ai fini dell’applicazione delle norme di circolazione, sempreché tali requisiti specifici riguardino l’uso di detti veicoli e non implichino modifiche nella loro costruzione tali da ostacolare l’omologazione comunitaria di questo tipo di veicolo.
(4) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione indicati nell’allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica alle iscrizioni regolamentari di tutti i tipi di veicoli di cui all’articolo 1 della direttiva 2002/24/CE.

Articolo 2

La procedura per la concessione dell’omologazione CE relativamente alle iscrizioni regolamentari di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote e le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite dalla direttiva 2002/24/CE, rispettivamente ai capi II e III.

Articolo 3

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni dell’allegato I sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2002/24/CE.

Articolo 4

1. Gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti le iscrizioni regolamentari, rifiutare l’omologazione CE o rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli a due o tre ruote conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri rifiutano, per motivi riguardanti le iscrizioni regolamentari, l’omologazione CE a qualsiasi nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote non conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La direttiva 93/34/CEE, come modificata dalle direttive di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione indicati all’allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato III.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o giugno 2010.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 25 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

Å. TORSTENSSON


(1) GU C 77 del 31.3.2009, pag. 41.

(2) Parere del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 novembre 2009.

(3) GU L 188 del 29.7.1993, pag. 38.

(4) Cfr. allegato II, parte A.

(5) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.


ALLEGATO I

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE ISCRIZIONI REGOLAMENTARI PER I VEICOLI A MOTORE A DUE O TRE RUOTE

1. GENERALITÀ

1.1. Ogni veicolo deve essere munito di una targhetta e delle iscrizioni descritte qui di seguito. La targhetta e le iscrizioni vengono apposte dal costruttore o dal suo mandatario.

2. TARGHETTA DEL COSTRUTTORE

2.1. In zona facilmente accessibile, su un pezzo che normalmente non viene sostituito durante l’impiego, deve essere apposta, in modo da risultare solidamente fissata, una targhetta del costruttore, il cui esempio figura all’appendice 1, contenente le seguenti indicazioni chiaramente leggibili e indelebili, elencate nel seguente ordine:
2.1.1. nome del costruttore;
2.1.2. marchio di omologazione descritto all’articolo 8 della direttiva 2002/24/CE;
2.1.3. numero d’identificazione del veicolo (VIN);
2.1.4. livello sonoro a veicolo fermo … dB(A) a … g/min.
2.2. Il marchio di omologazione secondo le prescrizioni del punto 2.1.2, i valori del livello sonoro a veicolo fermo e il numero di g/min secondo le prescrizioni del punto 2.1.4 non vengono indicati all’atto dell’omologazione CE per quanto riguarda le iscrizioni regolamentari. Questi elementi devono però essere apposti su tutti i veicoli prodotti in conformità del tipo omologato.
2.3. Il costruttore può apporre indicazioni supplementari sotto o accanto a quelle prescritte, all’esterno di un rettangolo chiaramente delimitato nel quale devono essere contenute unicamente le indicazioni prescritte ai punti da 2.1.1 a 2.1.4 (cfr. appendice 1).

3. NUMERO D’IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

Il numero d’identificazione di un veicolo è costituito da una combinazione strutturata di caratteri, attribuita dal costruttore a un singolo veicolo. La sua funzione è quella di rendere identificabile in modo inequivocabile tramite il costruttore, senza che occorrano altre indicazioni, ogni veicolo per un periodo di 30 anni. Il numero d’identificazione del veicolo deve rispondere alle seguenti prescrizioni:

3.1.
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT