Directive 2009/142/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 relating to appliances burning gaseous fuels (Text with EEA relevance)

Published date16 December 2009
Subject MatterSafety at work and elsewhere,Technical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 330, 16 December 2009
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16.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 330/10

DIRETTIVA 2009/142/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

in materia di apparecchi a gas

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

ai sensi della procedura prevista all’articolo 251 del Trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (3) ha subito sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.
(2) Gli Stati membri sono tenuti a garantire sul proprio territorio la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici e dei beni dai rischi derivanti dall'uso degli apparecchi a gas.
(3) In taluni Stati membri disposizioni cogenti determinano in particolare il livello di sicurezza richiesto agli apparecchi a gas attraverso la specificazione delle caratteristiche di progettazione e di funzionamento e la definizione delle procedure di ispezione. Queste disposizioni cogenti non determinano necessariamente un diverso livello di sicurezza da uno Stato membro all'altro, ma ostacolano invece, per la loro diversità, il commercio all'interno della Comunità.
(4) Negli Stati membri sono fissate condizioni diverse in materia di tipi di gas e di pressioni di alimentazione. Queste condizioni non sono armonizzate in quanto si deve tener conto delle caratteristiche peculiari della situazione di ciascuno Stato membro in fatto di approvvigionamento e distribuzione dell'energia.
(5) Il diritto comunitario, in deroga ad una delle regole fondamentali della Comunità consistente nella libera circolazione delle merci, prevede che gli ostacoli alla circolazione intracomunitaria, dovuti alla disparità delle legislazioni nazionali sulla commercializzazione dei prodotti, debbano essere ammessi qualora tali ostacoli possano essere riconosciuti necessari per far fronte ad esigenze imperative. Quindi l'armonizzazione legislativa dovrebbe limitarsi, nel caso presente, alle sole prescrizioni necessarie per soddisfare i requisiti imperativi ed essenziali della sicurezza, della salute e del risparmio energetico relativi agli apparecchi a gas. Questi requisiti dovrebbero sostituire le prescrizioni nazionali in materia poiché essi sono essenziali.
(6) Il mantenimento o il miglioramento del livello di sicurezza raggiunto negli Stati membri costituiscono un obiettivo essenziale della presente direttiva e della sicurezza quale essa è definita dai requisiti essenziali.
(7) I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dovrebbero essere rispettati per garantire la sicurezza degli apparecchi a gas. L'efficienza energetica è un requisito essenziale. Detti requisiti dovrebbero essere applicati con discernimento per tener conto del livello tecnologico esistente al momento della fabbricazione.
(8) La presente direttiva dovrebbe pertanto definire unicamente i requisiti essenziali. Per facilitare la prova della conformità con i requisiti essenziali è necessario disporre di norme armonizzate a livello comunitario, che riguardino in particolare la costruzione, il funzionamento e l'installazione degli apparecchi a gas e il cui rispetto assicuri al prodotto una presunzione di conformità con detti requisiti essenziali. Queste norme armonizzate a livello comunitario sono elaborate da organismi privati e devono conservare il loro carattere di disposizioni non cogenti. A tal fine il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) sono riconosciuti quali organismi competenti per l'adozione delle norme armonizzate, conformemente agli orientamenti generali sulla cooperazione tra la Commissione, l’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e questi tre organismi, firmati 28 marzo 2003 (5). Per «norma armonizzata» si intende una specificazione tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata dal CEN, dal CENELEC o dall'ETSI o da due o tre di detti organismi, su mandato della Commissione, conformemente alle disposizioni della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (6), nonché ai sensi degli orientamenti generali sulla cooperazione sopra citati;
(9) Il Consiglio ha adottato diverse direttive miranti all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi, basandosi sui principi stabiliti nella risoluzione del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (7); ognuna delle suddette direttive contempla l'apposizione della marcatura CE. La Commissione, nella comunicazione del 15 giugno 1989 concernente un approccio globale in materia di certificazione e di prove (8), ha proposto la creazione di una legislazione comune concernente una marcatura CE avente un simbolo grafico comune. Nella risoluzione del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità (9), il Consiglio ha approvato come principio regolatore l'adozione di una tale strategia coerente per quanto concerne l'utilizzo della marcatura CE. I due elementi fondamentali della nuova strategia da applicare sono i requisiti essenziali e le procedure di valutazione della conformità.
(10) È necessario verificare la conformità ai requisiti tecnici in questione per proteggere efficacemente gli utilizzatori e i terzi. Le procedure di certificazione esistenti differiscono da uno Stato membro all'altro. Per evitare il moltiplicarsi delle ispezioni, risultanti in pratica in ostacoli alla libera circolazione degli apparecchi a gas, è opportuno prevedere il reciproco riconoscimento delle procedure di certificazione applicate dagli Stati membri. Al fine di facilitare il reciproco riconoscimento delle procedure di certificazione, è opportuno in particolare stabilire procedure comunitarie armonizzate e i criteri da prendere in considerazione per designare gli organismi incaricati dell'esecuzione di tali procedure.
(11) La responsabilità degli Stati membri sul loro territorio per la sicurezza, la salute e l'efficienza energetica considerati nei requisiti essenziali dovrebbe essere riconosciuta in una clausola di salvaguardia che prevede adeguate procedure comunitarie.
(12) I destinatari di qualsiasi decisione presa nel quadro della presente direttiva dovrebbero conoscere le motivazioni di tale decisione e i mezzi di ricorso loro offerti.
(13) La presente direttiva fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e alla data di applicazione indicati nell'allegato VI, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, IMMISSIONE SUL MERCATO E LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ad apparecchi e dispositivi.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione definito nel paragrafo 1 gli apparecchi destinati specificatamente ad essere utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali.

2. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a) per «apparecchi» si intendono gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione e il lavaggio, i quali bruciano combustibili gassosi ed hanno eventualmente una temperatura normale dell'acqua non superiore a 105 °C. Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata e i corpi di scambio calore attrezzati con i bruciatori precitati;
b) per «dispositivi» si intendono i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione ed i sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata e dai corpi di scambio calore attrezzati con i generatori precitati, i quali sono commercializzati separatamente per uso dei professionisti e sono destinati ad essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a gas;
c) per «combustibile gassoso» si intende qualsiasi combustibile che sia allo stato gassoso ad una temperatura di 15 °C e ad una pressione di 1 bar.

3. Ai fini della presente direttiva un apparecchio si considera «usato normalmente» quando è:

a) correttamente installato e sottoposto a regolare manutenzione, conformemente alle istruzioni del fabbricante;
b) usato nel normale campo di variazione della qualità del gas e della pressione di alimentazione e
c) usato per gli scopi per cui è stato costruito o in modi ragionevolmente prevedibili.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché gli apparecchi possano essere immessi sul mercato e posti in servizio soltanto se, qualora usati normalmente, non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

2. Gli Stati membri comunicano in tempo utile agli altri Stati membri ed alla Commissione qualsiasi modifica dei tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione utilizzati sul loro territorio, che sono stati comunicati a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 90/396/CEE.

La Commissione provvede alla pubblicazione di tali dati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli apparecchi e i dispositivi devono...

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