Directive 2011/88/EU of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Directive 97/68/EC as regards the provisions for engines placed on the market under the flexibility scheme Text with EEA relevance

Published date23 November 2011
Subject MatterEnvironment,Internal market - Principles,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 305, 23 November 2011
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23.11.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 305/1

DIRETTIVA 2011/88/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (3), riguarda le emissioni allo scarico e i limiti per le emissioni degli inquinanti atmosferici dei motori installati su macchine mobili non stradali e contribuisce alla protezione della salute dell’uomo e alla tutela dell’ambiente. La direttiva 97/68/CE prevedeva che i valori limite di emissione applicabili all’omologazione della maggior parte dei motori ad accensione spontanea a norma della fase III A fossero sostituiti dai valori limite più severi della fase III B. Tali limiti si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010 per quanto concerne l’omologazione di detti motori e dal 1o gennaio 2011 per quanto concerne l’immissione sul mercato degli stessi.
(2) La Commissione sta preparando la revisione della direttiva 97/68/CE in linea con i requisiti dell’articolo 2 della direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE (4). Onde garantire che la direttiva rivista sia conforme alle norme dell’Unione in materia di qualità dell’aria e alla luce dell’esperienza, delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie disponibili, la Commissione, nel quadro della prossima revisione della direttiva 97/68/CE e previa valutazione dell’impatto ambientale, dovrebbe considerare la possibilità di:
istituire una nuova fase per le emissioni — fase V — che dovrebbe basarsi, fatta salva la fattibilità tecnica, sui requisiti delle norme euro VI per i veicoli pesanti,
introdurre nuove prescrizioni per la riduzione del particolato, vale a dire un numero limite di particelle che si applichi a tutte le categorie di motori ad accensione spontanea, qualora tecnicamente fattibile, in modo da garantire una riduzione efficace delle particelle ultrafini,
definire un approccio globale per promuovere disposizioni volte a ridurre le emissioni e l’installazione dei dispositivi di post-trattamento sul parco esistente di macchine mobili non stradali, sulla base delle discussioni attualmente in corso sotto l’egida della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, relative ai requisiti armonizzati per i dispositivi retrofit per il controllo delle emissioni; tale approccio dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri per migliorare la qualità dell’aria e promuovere la tutela dei lavoratori,
stabilire un metodo per la verifica periodica delle macchine mobili e dei veicoli non stradali, in particolare al fine di accertare se le loro prestazioni in materia di emissioni siano conformi ai valori indicati al momento dell’immatricolazione,
autorizzare, a determinate condizioni, motori di sostituzione non conformi ai requisiti della fase III A per le automotrici ferroviarie e le locomotive,
armonizzare le norme specifiche di emissione per i veicoli ferroviari con le pertinenti norme a livello internazionale, onde garantire la disponibilità di motori a prezzo accessibile che rispettino i limiti fissati in materia di emissioni.
(3) La transizione verso la fase III B implica un cambiamento tecnologico che richiede notevoli costi di attuazione per la revisione della concezione dei motori e per lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate. Tuttavia, l’attuale crisi finanziaria ed economica mondiale o eventuali fluttuazioni economiche congiunturali non dovrebbero comportare una riduzione del livello di tutela delle norme ambientali. È pertanto opportuno ritenere eccezionale la presente revisione della direttiva 97/68/CE. Inoltre, gli investimenti nelle tecnologie ecocompatibili rivestono importanza per la promozione della crescita, dell’occupazione e della sicurezza sanitaria in futuro.
(4) La direttiva 97/68/CE prevede un regime di flessibilità che consente ai costruttori di macchine di acquistare, nel periodo che separa due fasi di emissione, un numero limitato di motori non conformi ai limiti in materia di emissioni applicabili durante tale periodo, ma che sono approvati conformemente ai requisiti della fase immediatamente precedente a quella applicabile.
(5) L’articolo 2, lettera b), della direttiva 2004/26/CE prevede di valutare l’eventuale necessità di ulteriore flessibilità.
(6) Nel corso della fase III B il numero massimo di motori utilizzati a fini diversi dalla propulsione di automotrici ferroviarie, locomotive e navi della navigazione interna che possono essere immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità dovrebbe essere aumentato, in ogni categoria di motori, dal 20 % al 37,5 % del quantitativo annuale di macchine dotate di motori di tale categoria immesse sul mercato dai costruttori di macchine. Si dovrebbe prevedere l’alternativa opzionale di immettere sul mercato un numero fisso di motori nel quadro del regime di flessibilità. Tale numero fisso di motori dovrebbe essere rivisto e non dovrebbe superare i valori massimi stabiliti al punto 1.2.2 dell’allegato XIII della direttiva 97/68/CE.
(7) Le norme applicabili al regime di flessibilità dovrebbero essere adattate al fine di estendere l’applicazione di tale regime ai motori utilizzati per la propulsione di locomotive per un periodo di tempo rigorosamente limitato.
(8) Il miglioramento della qualità dell’aria è un obiettivo fondamentale dell’Unione perseguito dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per
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