Directive 2012/6/EU of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 amending Council Directive 78/660/EEC on the annual accounts of certain types of companies as regards micro-entities Text with EEA relevance

Published date21 March 2012
Subject MatterInternal market - Principles,Small and medium-sized enterprises
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 81, 21 March 2012
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21.3.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 81/3

DIRETTIVA 2012/6/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2012

che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 ha sottolineato nelle sue conclusioni l'importanza della riduzione degli oneri amministrativi per stimolare l'economia europea e la necessità di un forte impegno comune per ridurre gli oneri amministrativi nell'ambito dell'Unione europea.
(2) La contabilità è stata individuata come uno dei settori chiave in cui gli oneri amministrativi a carico delle società all'interno dell'Unione possono essere ridotti.
(3) La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (3) definisce le microimprese, le piccole e le medie imprese. Tuttavia, dalle consultazioni con gli Stati membri è emerso che i criteri dimensionali per le microimprese contenuti in tale raccomandazione potrebbero essere troppo elevati a fini contabili. Pertanto, è opportuno introdurre un sottogruppo di microimprese, le cosiddette «microentità», per includere le società con criteri dimensionali inferiori, rispetto a quelli previsti per le microimprese, per quanto riguarda il totale dello stato patrimoniale e l'importo netto del volume di affari.
(4) Nella maggior parte dei casi le microentità operano a livello locale o regionale e non sono presenti a livello transfrontaliero o lo sono in maniera limitata. Inoltre, esse svolgono un ruolo importante per la creazione di nuovi posti di lavoro, per promuovere la ricerca e lo sviluppo e per creare nuove attività economiche.
(5) Le microentità dispongono di risorse limitate per rispettare gli stringenti obblighi di legge. Tuttavia, esse sono spesso soggette agli stessi obblighi di informativa finanziaria delle società più grandi. Tali norme creano a loro carico un onere che non è proporzionato alle loro dimensioni ed è pertanto sproporzionato per le imprese più piccole rispetto alle imprese più grandi. Pertanto, dovrebbe essere possibile esonerare le microentità da taluni obblighi che potrebbero imporre loro un onere amministrativo ingiustificatamente alto. Tuttavia, le microentità dovrebbero continuare a essere soggette agli obblighi nazionali di tenuta delle registrazioni che mostrano le loro operazioni commerciali e la loro situazione finanziaria.
(6) Visto che il numero di società a cui si applicheranno i criteri dimensionali stabiliti dalla presente direttiva varierà molto da uno Stato membro all'altro e visto che le attività delle microentità hanno una rilevanza nulla o limitata sul commercio transfrontaliero e sul funzionamento del mercato interno, è opportuno che gli Stati membri tengano conto dei diversi effetti di tali criteri in fase di attuazione della presente direttiva a livello nazionale.
(7) Gli Stati membri dovrebbero tener conto delle condizioni e delle esigenze specifiche dei propri mercati interni nel decidere come o se attuare un regime destinato alle microentità nel quadro della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (4).
(8) Le microentità devono tener conto dei proventi e degli oneri imputabili all'esercizio al quale i conti si riferiscono, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento di tali proventi e oneri. Tuttavia, il calcolo dei ratei e risconti dell'attivo e dei ratei e risconti del passivo può risultare oneroso per le microentità. Di conseguenza, è opportuno consentire agli Stati membri di esonerare le microentità dal calcolo e dalla presentazione di tali voci soltanto nella misura in cui tale esonero riguardi oneri diversi dalle spese per materie prime e sussidiarie, dalle rettifiche di valore, dalle spese per il personale e dalle imposte. In tal modo gli oneri amministrativi connessi al calcolo di valori relativamente ridotti possono essere diminuiti.
(9) La pubblicazione dei conti annuali può risultare onerosa per le microentità. Al contempo, gli Stati membri devono assicurare il rispetto della presente direttiva. Di conseguenza, è opportuno consentire agli Stati membri di esonerare le microentità dall'obbligo generale di pubblicazione, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata e che le informazioni siano trasmesse al registro delle imprese, in modo che sia possibile ottenerne una copia su richiesta. In tali casi non si applicherebbe l'obbligo previsto all'articolo 47 della direttiva 78/660/CEE di pubblicare qualsiasi documento contabile a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE (5).
(10) Lo scopo della presente direttiva è consentire agli Stati membri di creare un contesto semplificato di informativa finanziaria per le microentità. L’utilizzo del valore equo può determinare la necessità di fornire indicazioni dettagliate per spiegare i criteri adottati nella determinazione del valore equo di determinate voci. Visto che il regime destinato alle microentità prevede un’informativa molto limitata da fornire in nota integrativa, gli utilizzatori dei conti delle microentità non saprebbero se gli importi riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico includano il valore equo. Di conseguenza, per garantire a tali utilizzatori la certezza a questo proposito, gli Stati membri non dovrebbero consentire o richiedere alle microentità che utilizzano una qualsiasi delle esenzioni loro accordate ai sensi della presente direttiva di effettuare valutazioni al valore equo nell'elaborazione dei loro conti.
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