Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Published date | 28 February 2014 |
Official Gazette Publication | Journal officiel de l’Union européenne, L 060, 28 février 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 060, 28 de febrero de 2014,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 060, 28 febbraio 2014 |
02014L0017 — IT — 30.12.2023 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
►B | DIRETTIVA 2014/17/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010(Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 060 del 28.2.2014, pag. 34) |
Modificata da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
►M1 | REGOLAMENTO (UE) 2016/1011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2016 | L 171 | 1 | 29.6.2016 |
►M2 | DIRETTIVA (UE) 2021/2167 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2021 | L 438 | 1 | 8.12.2021 |
Rettificata da:
►C1 | Rettifica, GU L 246, 23.9.2015, pag. 11 (2014/17/UE) |
▼B
DIRETTIVA 2014/17/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 febbraio 2014
in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO 1
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E AUTORITÀ COMPETENTI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti contratti concernenti i crediti ai consumatori garantiti da un’ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali, compreso l’obbligo di effettuare una valutazione del merito creditizio prima di concedere un credito, come base per lo sviluppo di standard efficaci per la stipula in relazione a beni immobili residenziali negli Stati membri, e per alcuni requisiti prudenziali e di vigilanza, anche per quanto riguarda lo stabilimento e la vigilanza di intermediari del credito, rappresentanti designati e enti non creditizi.
Articolo 2
Livello di armonizzazione
Articolo 3
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica ai:
contratti di credito garantiti da un’ipoteca o da un’altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un diritto connesso ai beni immobili residenziali; e
contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o su una costruzione edificata o progettata.
La presente direttiva non si applica ai:
contratti di credito della tipologia «equity release» in cui il creditore:
versa una tantum o periodicamente una somma di denaro o effettua altre forme di erogazione creditizia in cambio di una somma derivante dalla futura vendita di un bene immobile residenziale o di un diritto relativo a un bene immobile residenziale; e
non chiederà il rimborso del credito fino al verificarsi di uno o più eventi specifici della vita del consumatore, come definiti dagli Stati membri, salvo in caso di violazione, da parte del consumatore, dei propri obblighi contrattuali che consenta al creditore di risolvere il contratto di credito;
contratti di credito mediante i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul mercato e non offerti al pubblico in genere;
contratti di credito in cui il credito è concesso senza interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli per il recupero dei costi direttamente connessi alla garanzia del credito;
contratti di credito nella forma di concessione di scoperto, qualora il credito sia da rimborsare entro un mese;
contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto davanti a un giudice o altra autorità prevista dalla legge;
contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente che non rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera a).
Gli Stati membri possono decidere di non applicare:
gli articoli 11 e14 e l’allegato II a contratti di credito per i consumatori, garantiti da ipoteca o altra garanzia simile comunemente usata in uno Stato membro per i beni immobili residenziali, ovvero garantiti da un diritto relativo a beni immobili residenziali, non finalizzati all’acquisto o alla conservazione di un diritto sul bene immobile residenziale, purché gli Stati membri applichino a tali contratti di credito gli articoli 4 e 5 e gli allegati II e III della direttiva 2008/48/CE;
la presente direttiva ai contratti di credito relativi a un bene immobile ove il contratto preveda che detto bene non può mai essere occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza dal consumatore o da un familiare del consumatore ed è destinato ad essere occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza in base a un contratto di locazione;
la presente direttiva ai contratti di credito relativi a crediti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, concessi senza interessi o a tassi debitori inferiori a quelli prevalenti sul mercato, oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
la presente direttiva ai prestiti ponte;
la presente direttiva ai contratti di credito in cui il creditore è un’organizzazione che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1) | «consumatore» : un consumatore quale definito all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE; |
2) | «creditore» : una persona fisica o giuridica che concede o s’impegna a concedere crediti rientranti nell’ambito d’applicazione dell’articolo 3 nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale; |
3) | «contratto di credito» : un contratto in base al quale il creditore concede o s’impegna a concedere al consumatore un credito che rientra nell’ambito d’applicazione dell’articolo 3 sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga; |
4) | «servizio accessorio» : un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito; |
5) | «intermediario del credito» : una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore o notaio e non presenta semplicemente — direttamente o indirettamente — un consumatore a un creditore o intermediario del credito e che, nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro versamento di un compenso, che può essere costituito da una somma di denaro o da qualsiasi altro corrispettivo finanziario pattuito: a) presenta od offre contratti di credito ai consumatori; b) assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito diverse da quelle di cui alla lettera a); o c) conclude con i consumatori contratti di credito per conto del creditore; |
6) | «gruppo» : un gruppo di creditori che sono da consolidare ai fini della redazione di conti consolidati, secondo la definizione di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (1); |
7) | «intermediario del credito con vincolo di mandato» : un intermediario del credito che opera per conto e sotto la piena e incondizionata responsabilità di: a) un solo creditore; b) un solo gruppo; o c) un numero di creditori o gruppi che non rappresenta la maggioranza del... |
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