Directive 96/70/EC of the European Parliament and of the Council of 28 October 1996 amending Council Directive 80/777/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the exploitation and marketing of natural mineral waters
Published date | 23 November 1996 |
Subject Matter | Consumer protection,Internal market - Principles,Approximation of laws,Foodstuffs,Technical barriers |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 299, 23 November 1996 |
Direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 1996 che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali
Gazzetta ufficiale n. L 299 del 23/11/1996 pag. 0026 - 0028
DIRETTIVA 96/70/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 1996 che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando in conformità con la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),
(1) considerando che la direttiva 80/777/CEE (4) ha armonizzato le legislazioni degli Stati membri in materia di utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali;
(2) considerando che le norme in materia di acque minerali naturali perseguono l'obiettivo prioritario di proteggere la salute del consumatore, evitare che i consumatori vengano ingannati ed assicurare la lealtà delle operazioni commerciali;
(3) considerando che è opportuno modificare la direttiva 80/777/CEE per tener conto del progresso tecnico e scientifico registrato dal 1980; che è altresì opportuno razionalizzare le disposizioni di tale direttiva per armonizzarle con le altre disposizioni della legislazione comunitaria nel settore alimentare;
(4) considerando che occorre prolungare il periodo di riconoscimento delle acque minerali naturali provenienti da paesi terzi al fine di semplificare le procedure amministrative;
(5) considerando che è necessario chiarire in quali circostanze è consentito impiegare aria arricchita di ozono per separare gli elementi instabili dalle acque minerali naturali in condizioni tali da non pregiudicare la composizione dell'acqua nei suoi componenti essenziali;
(6) considerando che l'indicazione della composizione analitica dell'acqua minerale naturale dovrebbe divenire obbligatoria per garantire l'informazione del consumatore;
(7) considerando che è opportuno emanare determinate disposizioni sulle acque sorgive;
(8) considerando che, per un agile funzionamento del mercato interno delle acque minerali naturali, è opportuno instaurare una procedura di coordinamento tra gli Stati membri, in situazioni di emergenza che possono rappresentare un rischio per la salute pubblica;
(9) considerando che è opportuno definire una procedura per stabilire disposizioni dettagliate in materia di acque minerali naturali, segnatamente rispetto ai tenori massimi di taluni componenti delle acque minerali naturali; che dovrebbero inoltre essere adottate le necessarie disposizioni affinché siano indicati sull'etichetta i tenori elevati di taluni...
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