Directive 97/60/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1997 amending for the third time Directive 88/344/EEC on the approximation of the laws of the Member States on extraction solvents used in the production of foodstuffs and food ingredients
Published date | 03 December 1997 |
Subject Matter | Approximation of laws,Foodstuffs,Internal market - Principles |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 331, 3 December 1997 |
Direttiva 97/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1997 recante terza modifica della direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti
Gazzetta ufficiale n. L 331 del 03/12/1997 pag. 0007 - 0009
DIRETTIVA 97/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 1997 recante terza modifica della direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),
considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha effettuata un riesame di tutti i solventi da estrazione che figurano nella direttiva 88/344/CEE (4) al fine di sostituire le dosi giornaliere ammissibili (DGA) provvisorie fissate nel 1981 con valori definitivi; che ciò non è stato sempre possibile in quanto, nonostante le richieste presentate all'industria, non sono state fornite le informazioni necessarie; che, sulla base delle informazioni ricevute, il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha potuto confermare la propria approvazione per la maggior parte dei solventi; che è possibile abbassare i limiti massimi dei residui di solventi in taluni prodotti alimentari;
considerando che alcuni solventi non vengono più utilizzati e che occorre quindi la loro soppressione dall'allegato;
considerando che il progresso scientifico rende disponibili nuove sostanze che possono essere incluse nella direttiva in questione; che occorre autorizzare un nuovo solvente che abbia ottenuto il parere favorevole del comitato scientifico;
considerando che tale nuovo solvente, vale a dire l'1,1,1,2-tetrafluoretano, è impiegato esclusivamente per l'estrazione di sostanze aromatizzanti e che i residui nei prodotti alimentari non eccedono la quantità massima di 0,02 mg/kg; che, a prescindere dai residui, il solvente viene completamente recuperato, per cui il suo impiego, a tali...
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