Directive 97/60/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1997 amending for the third time Directive 88/344/EEC on the approximation of the laws of the Member States on extraction solvents used in the production of foodstuffs and food ingredients

Published date03 December 1997
Subject MatterApproximation of laws,Foodstuffs,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 331, 3 December 1997
EUR-Lex - 31997L0060 - IT 31997L0060

Direttiva 97/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1997 recante terza modifica della direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti

Gazzetta ufficiale n. L 331 del 03/12/1997 pag. 0007 - 0009


DIRETTIVA 97/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 1997 recante terza modifica della direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha effettuata un riesame di tutti i solventi da estrazione che figurano nella direttiva 88/344/CEE (4) al fine di sostituire le dosi giornaliere ammissibili (DGA) provvisorie fissate nel 1981 con valori definitivi; che ciò non è stato sempre possibile in quanto, nonostante le richieste presentate all'industria, non sono state fornite le informazioni necessarie; che, sulla base delle informazioni ricevute, il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha potuto confermare la propria approvazione per la maggior parte dei solventi; che è possibile abbassare i limiti massimi dei residui di solventi in taluni prodotti alimentari;

considerando che alcuni solventi non vengono più utilizzati e che occorre quindi la loro soppressione dall'allegato;

considerando che il progresso scientifico rende disponibili nuove sostanze che possono essere incluse nella direttiva in questione; che occorre autorizzare un nuovo solvente che abbia ottenuto il parere favorevole del comitato scientifico;

considerando che tale nuovo solvente, vale a dire l'1,1,1,2-tetrafluoretano, è impiegato esclusivamente per l'estrazione di sostanze aromatizzanti e che i residui nei prodotti alimentari non eccedono la quantità massima di 0,02 mg/kg; che, a prescindere dai residui, il solvente viene completamente recuperato, per cui il suo impiego, a tali...

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