Directive (EU) 2017/853 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons (Text with EEA relevance. )

Published date24 May 2017
Subject MatterInternal market - Principles,Safety at work and elsewhere,area of freedom, security and justice
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 137, 24 May 2017
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24.5.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 137/22

DIRETTIVA (UE) 2017/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2017

che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/477/CEE del Consiglio (3) ha definito una misura di accompagnamento per il mercato interno. Essa ha stabilito, da un lato, un equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e loro componenti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza adeguate a tali prodotti, dall'altro.
(2) Alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE devono essere ulteriormente migliorati, in modo proporzionato, al fine di contrastare l'uso improprio delle armi da fuoco per scopi criminali, anche alla luce dei recenti atti terroristici. In questo contesto, la Commissione ha invocato nella sua comunicazione del 28 aprile 2015, intitolata «programma europeo sulla sicurezza», la revisione di tale direttiva e un approccio comune alla disattivazione delle armi da fuoco per prevenirne la riattivazione e l'utilizzo da parte dei criminali.
(3) Una volta che le armi da fuoco sono acquisite e detenute legalmente in conformità della direttiva 91/477/CEE, si dovrebbero applicare le disposizioni nazionali relative al porto d'armi o alla regolamentazione della caccia o del tiro sportivo.
(4) Ai fini della direttiva 91/477/CEE, la definizione di intermediario dovrebbe contemplare qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i partenariati e il termine «fornitura» dovrebbe includere i prestiti e la locazione. Poiché offrono servizi simili a quelli degli armaioli, anche gli intermediari dovrebbero essere sottoposti alla direttiva 91/477/CEE per quanto riguarda gli obblighi degli armaioli che abbiano rilevanza per le attività degli intermediari, nella misura in cui questi ultimi siano in grado di adempiere a tali obblighi e nella misura in cui tali obblighi non siano già soddisfatti da un armaiolo per la stessa transazione.
(5) Le attività di un armaiolo comprendono non soltanto la fabbricazione ma anche la modifica o la trasformazione delle armi da fuoco, dei loro componenti essenziali e delle munizioni, ad esempio l'accorciamento di un'arma da fuoco completa, tali da determinare un cambiamento della loro categoria o sottocategoria. Le attività di natura prettamente privata e non commerciale, quali il caricamento manuale e la ricarica di munizioni da componenti di munizioni ad uso privato, o le modifiche delle armi da fuoco o dei componenti essenziali detenuti dalla persona interessata, ad esempio la modifica della calciatura o del mirino o la manutenzione volta a ovviare all'usura dei componenti essenziali, non dovrebbero essere considerate attività che solo gli armaioli sono autorizzati a effettuare.
(6) Al fine di migliorare la tracciabilità di tutte le armi da fuoco e di tutti i componenti essenziali e di facilitare la loro libera circolazione, tutte le armi da fuoco e i loro componenti essenziali dovrebbero essere contrassegnati da una marcatura chiara, permanente e unica e registrati in archivi nazionali.
(7) Tali archivi dovrebbero includere tutte le informazioni che consentono di collegare le armi da fuoco ai rispettivi proprietari, tra cui il nome del fabbricante o il marchio, il paese o il luogo di fabbricazione, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie dell'arma da fuoco o qualsiasi marcatura unica apposta sul telaio o sul fusto dell'arma da fuoco. I componenti essenziali diversi dal telaio o dal fusto dovrebbero essere registrati nell'archivio alla voce relativa all'arma da fuoco su cui saranno montati.
(8) Al fine di impedire che le marcature siano facilmente cancellate e per chiarire su quali componenti essenziali dovrebbe essere apposta la marcatura, è opportuno introdurre norme comuni dell'Unione in materia di marcatura. Tali norme dovrebbero applicarsi esclusivamente alle armi da fuoco o ai componenti essenziali fabbricati o importati nell'Unione il o successivamente al 14 settembre 2018 al momento della loro immissione sul mercato, mentre le armi da fuoco e le parti fabbricate o importate nell'Unione prima di tale data dovrebbero continuare a essere soggette ai requisiti in materia di marcatura e registrazione di cui alla direttiva 91/477/CEE, che sono applicabili fino a detta data.
(9) In considerazione della pericolosità e della durevolezza delle armi da fuoco e dei componenti essenziali e per garantire che le autorità competenti siano in grado di tracciare le armi da fuoco e i componenti essenziali ai fini di procedimenti amministrativi e penali, nonché tenendo conto delle norme procedurali nazionali, è necessario che i dati registrati nell'archivio siano conservati per 30 anni dopo la distruzione delle armi da fuoco e dei componenti essenziali interessati. L'accesso a tali dati registrati e a tutti i dati personali corrispondenti dovrebbe essere limitato alle autorità competenti e consentito soltanto fino a 10 anni dopo la distruzione dell'arma da fuoco o dei componenti essenziali in questione ai fini del rilascio o della revoca delle autorizzazioni, o ancora di procedimenti doganali, compresa l'eventuale imposizione di sanzioni amministrative, e fino a 30 anni dopo la distruzione dell'arma da fuoco o dei componenti essenziali interessati se l'accesso è necessario per l'applicazione del diritto penale.
(10) L'efficace condivisione delle informazioni tra gli armaioli e gli intermediari, da un lato, e le autorità nazionali competenti, dall'altro, è importante per garantire il corretto funzionamento dell'archivio. Gli armaioli e gli intermediari dovrebbero pertanto fornire informazioni alle autorità nazionali competenti senza indebiti ritardi. Per agevolare tale processo le autorità nazionali competenti dovrebbero istituire uno strumento di collegamento elettronico accessibile agli armaioli e agli intermediari, che può prevedere l'invio di tali informazioni via e-mail o il loro inserimento diretto in una banca dati o altro registro.
(11) Per quanto riguarda l'obbligo degli Stati membri di dotarsi di un sistema di monitoraggio onde garantire il rispetto delle condizioni relative all'autorizzazione delle armi da fuoco per tutta la sua durata, gli Stati membri dovrebbero decidere se la valutazione debba includere o meno un esame medico o psicologico preventivo.
(12) Fatta salva la legislazione nazionale in materia di responsabilità professionale, la valutazione delle informazioni mediche o psicologiche pertinenti non dovrebbe comportare la presunzione di alcuna responsabilità per i professionisti del settore medico o gli altri soggetti che forniscono tali informazioni in caso di uso improprio delle armi da fuoco detenute conformemente alla direttiva 91/477/CEE.
(13) Le armi da fuoco e le munizioni dovrebbero essere custodite in modo sicuro quando non sono soggette a supervisione immediata. Se non sono custodite in una cassaforte, le armi da fuoco e le munizioni dovrebbero essere custodite separatamente. Quando le armi da fuoco e le munizioni devono essere consegnate a un vettore a fini di trasporto, è opportuno che il vettore sia responsabile della vigilanza e della custodia delle stesse. I criteri per la custodia appropriata e per il trasporto sicuro dovrebbero essere definiti dal diritto nazionale, tenendo conto del numero e della categoria delle armi da fuoco e delle munizioni interessate.
(14) La direttiva 91/477/CEE non dovrebbe pregiudicare le norme degli Stati membri che consentono di effettuare transazioni lecite aventi ad oggetto armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni attraverso vendita per corrispondenza, Internet o «contratti a distanza» ai sensi della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ad esempio mediante cataloghi di aste online o annunci pubblicati, per telefono o via e-mail. Tuttavia è fondamentale che l'identità delle parti coinvolte e la loro legittimità a effettuare tali transazioni siano controllabili e controllate. Per quanto riguarda gli acquirenti, è pertanto opportuno garantire che la loro identità e, se del caso, la loro autorizzazione ad acquisire un'arma da fuoco componenti essenziali o munizioni siano controllate, prima o al più tardi al momento della consegna, da un armaiolo o un intermediario autorizzato o in possesso di licenza oppure da un'autorità pubblica o un suo rappresentante.
(15) Per le armi da fuoco più pericolose è opportuno introdurre nella direttiva 91/477/CEE norme più rigorose per garantire che non ne siano autorizzati l'acquisizione, la detenzione e gli scambi, fatte salve alcune deroghe limitate e debitamente motivate. Nei casi in cui tali norme non siano rispettate, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure del caso, che potrebbero includere la confisca delle armi da fuoco.
(16) Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A a fini d'istruzione, culturali (compresi film e spettacoli teatrali), di ricerca o storici. Le persone autorizzate
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