Directiva (UE) 2019/520 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, relativa a la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de carretera y por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE.)

Published date29 March 2019
Subject Matterreti transeuropee,trasporti,redes transeuropeas,transportes,réseaux transeuropéens,transports
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 91, 29 marzo 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 91, 29 de marzo de 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 91, 29 mars 2019
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29.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 91/45

DIRETTIVA (UE) 2019/520 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2019

concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha subito sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
(2) È auspicabile realizzare una diffusione capillare dei sistemi di telepedaggio negli Stati membri e nei paesi limitrofi e disporre, per quanto possibile, di sistemi affidabili, di facile utilizzo, efficienti in termini di costi e adeguati allo sviluppo futuro della politica di tariffazione a livello di Unione e alla futura evoluzione tecnologica. È pertanto necessario rendere interoperabili i sistemi di telepedaggio stradale per ridurre i costi e gli oneri connessi al pagamento dei pedaggi nell'Unione.
(3) I sistemi interoperabili di telepedaggio stradale contribuiscono al conseguimento degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione in materia di pedaggi stradali.
(4) La mancanza di interoperabilità costituisce un notevole problema nei sistemi di telepedaggio stradale in cui il pedaggio stradale dovuto è legato alla distanza percorsa dal veicolo (pedaggi calcolati in base alla distanza percorsa) o al passaggio del veicolo da un determinato punto (per esempio, pedaggio per l'accesso a una determinata zona). Le disposizioni relative all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale dovrebbero pertanto applicarsi unicamente a tali sistemi e non ai sistemi in cui il pedaggio stradale dovuto è legato al tempo trascorso dal veicolo nell'infrastruttura a pedaggio (per esempio, sistemi basati sul tempo quali le vignette).
(5) L'applicazione transfrontaliera dell'obbligo di pagare i pedaggi stradali nell'Unione costituisce un notevole problema in tutti i tipi di sistemi, siano essi basati sulla distanza percorsa, per l'accesso a una determinata zona o basati sul tempo, elettronici o manuali. Per affrontare il problema dell'applicazione transfrontaliera nei casi conseguenti a un mancato pagamento dei pedaggi stradali, le disposizioni relative allo scambio transfrontaliero di informazioni dovrebbero pertanto applicarsi a tutti detti sistemi.
(6) Ai sensi del diritto nazionale, l'infrazione consistente nel mancato pagamento di un pedaggio stradale può essere considerata un illecito amministrativo o un reato. La presente direttiva dovrebbe applicarsi a prescindere dal tipo di infrazione.
(7) Le tariffe di parcheggio dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, in quanto manca nell'Unione una loro classificazione coerente e non sono direttamente legate all'uso dell'infrastruttura.
(8) L'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale richiede un'armonizzazione della tecnologia usata e delle interfacce tra i componenti di interoperabilità.
(9) L'armonizzazione delle tecnologie e delle interfacce dovrebbe essere affiancata dallo sviluppo e dal mantenimento di adeguati standard aperti e pubblici disponibili per tutti i fornitori di sistemi su base non discriminatoria.
(10) Affinché le necessarie tecnologie di comunicazione possano essere supportate dall'apparecchiatura di bordo, dovrebbe essere consentito ai fornitori del servizio europeo di telepedaggio («S.E.T.») di fare uso di altri sistemi hardware e software già presenti nel veicolo, quali sistemi di navigazione satellitare o dispositivi palmari, nonché di collegarsi a essi.
(11) Si dovrebbe tener conto delle caratteristiche specifiche dei sistemi di telepedaggio stradale attualmente applicati ai veicoli leggeri. Dal momento che nessun sistema di telepedaggio stradale utilizza attualmente il posizionamento satellitare né le comunicazioni mobili, dovrebbe essere consentito ai fornitori del S.E.T., per un periodo di tempo limitato, di dotare gli utenti di veicoli leggeri di un'apparecchiatura di bordo compatibile soltanto con la tecnologia a microonde a 5,8 GHz. Questa deroga non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di applicare pedaggi satellitari per i veicoli leggeri.
(12) I sistemi di pedaggio basati sul riconoscimento automatico delle targhe (Automatic Number Plate Recognition - ANPR) richiedono, a livello di back-office, un maggior numero di verifiche manuali delle operazioni di pagamento dei pedaggi rispetto ai sistemi che si avvalgono dell'apparecchiatura di bordo. I sistemi che si avvalgono dell'apparecchiatura di bordo sono più efficaci per settori sottoposti a telepedaggio di grandi dimensioni ei sistemi che si avvalgono della tecnologia ANPR sono più adatti a settori di piccole dimensioni, come i pedaggi urbani, dove l'impiego dell'apparecchiatura di bordo genererebbe costi o oneri amministrativi sproporzionati. La tecnologia ANPR può essere utile specialmente in combinazione con altre tecnologie.
(13) In vista dell'evoluzione tecnica in relazione alle soluzioni basate sulla tecnologia ANPR, gli organismi di normalizzazione dovrebbero essere incoraggiati a definire le necessarie norme tecniche.
(14) I diritti e gli obblighi specifici dei fornitori del S.E.T. dovrebbero applicarsi ai soggetti che dimostrino di soddisfare determinate prescrizioni e ottengano la registrazione in quanto fornitori del S.E.T. nel loro Stato membro di stabilimento.
(15) I diritti e gli obblighi dei principali attori del S.E.T., ossia i fornitori del S.E.T., gli esattori di pedaggi e gli utenti del S.E.T., dovrebbero essere chiaramente definiti per assicurare che il mercato funzioni in modo equo ed efficace.
(16) Riveste particolare importanza la salvaguardia di determinati diritti dei fornitori del S.E.T., come il diritto alla protezione dei dati sensibili sotto il profilo commerciale, senza incidere negativamente sulla qualità dei servizi forniti agli esattori di pedaggi e agli utenti del S.E.T. In particolare, l'esattore di pedaggi dovrebbe essere tenuto a non divulgare dati sensibili sotto il profilo commerciale ad alcun concorrente del fornitore del S.E.T. È opportuno che il volume e il tipo di dati comunicati dai fornitori del S.E.T. agli esattori di pedaggi al fine di calcolare e applicare i pedaggi o di verificare il calcolo del pedaggio applicato dai fornitori del S.E.T. ai veicoli degli utenti del S.E.T. siano limitati allo stretto indispensabile.
(17) Dovrebbe essere richiesto ai fornitori del S.E.T. di cooperare pienamente con gli esattori di pedaggi nelle loro attività di riscossione coercitiva, così da aumentare l'efficacia generale dei sistemi di telepedaggio stradale. Pertanto, l'esattore di pedaggi dovrebbe essere autorizzato a richiedere al fornitore del S.E.T., se si sospetta un mancato pagamento di un pedaggio stradale, i dati relativi al veicolo e al proprietario o all'intestatario del veicolo che è cliente di tale fornitore del S.E.T., purché tali dati non siano utilizzati per scopi diversi dalla riscossione coercitiva dei pedaggi.
(18) Per consentire ai fornitori del S.E.T. di competere, secondo modalità non discriminatorie, per tutti i clienti in un dato settore del S.E.T, è importante che sia data loro la possibilità di farsi accreditare al settore sufficientemente in anticipo per poter offrire servizi agli utenti fin dal primo giorno di funzionamento del sistema di pedaggio.
(19) Gli esattori di pedaggi dovrebbero concedere l'accesso al settore del S.E.T. di loro competenza ai fornitori del S.E.T. in maniera non discriminatoria.
(20) Per garantire la trasparenza e l'accesso non discriminatorio ai settori del S.E.T. per tutti i fornitori del S.E.T., gli esattori di pedaggi dovrebbero pubblicare tutte le informazioni necessarie sui diritti di accesso in una dichiarazione relativa ai settori del S.E.T.
(21) Tutti gli sconti o le riduzioni sui pedaggi offerti da uno Stato membro o da un esattore di pedaggi agli utilizzatori delle apparecchiature di bordo dovrebbero essere trasparenti, annunciati pubblicamente e accessibili alle stesse condizioni ai clienti dei fornitori del S.E.T.
(22) I fornitori del S.E.T. dovrebbero avere diritto a una rimunerazione equa, calcolata sulla base di una metodologia trasparente e non discriminatoria e identica.
(23) Gli esattori di pedaggi dovrebbero essere autorizzati a detrarre dalla rimunerazione dei fornitori del S.E.T. i costi del caso sostenuti per fornire, gestire e tenere aggiornati gli elementi specifici del S.E.T. del sistema di telepedaggio stradale.
(24) I fornitori del S.E.T. dovrebbero pagare all'esattore di pedaggi tutti i pedaggi dovuti dai loro clienti. I fornitori del S.E.T. non sono tuttavia responsabili dei pedaggi non pagati dai loro clienti, qualora questi ultimi siano muniti di apparecchiature di bordo dichiarate non valide all'esattore di pedaggi.
(25) Dovrebbe essere richiesto al soggetto giuridico che sia fornitore di servizi di pedaggio, qualora rivesta
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