Ayuda estatal (artículos 87 a 89 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea) Comunicación de la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, dirigido a los demás Estados miembros y terceros interesados, relativa al mapa de ayudas regionales de los Países Bajos para el período 2000-2006

SectionTratado
Issuing OrganizationComisión de las Comunidades Europeas

La legge in esame prevede un aumento dell'intensità dell'aiuto di un ulteriore 30 % laddove si rendano necessarie particolari soluzioni tecnologiche al fine di una rigorosa salvaguardia ambientale. Tale intensità di aiuto non può beneficiare di un'esenzione in quanto aiuto all'ambiente poichØ supera la soglia fissata nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

Va osservato infine che, nella misura in cui l'aiuto L destinato a finanziare la sostituzione di impianti ed apparecchiature, esso deve essere considerato un aiuto al funzionamento. Gli aiuti al funzionamento possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune solo se vengono rispettate condizioni eccezionali e non sembra che ciò si verifichi nel caso in esame.

Ne consegue che il regime di aiuto istituito dalla legge del 4 marzo 1996 non soddisfa le condizioni necessarie per poter essere giudicato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 o 3, del trattato CE.

Alla Commissione non L stata fornita la prova che esistono circostanze tali da rendere l'aiuto necessario in forza dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE.

Quanto al finanziamento di infrastrutture di trasporto e/o di servizi di trasporto, l'eventuale necessità di un coordinamento dei trasporti o di un rimborso per compensare talune servitø inerenti alla nozione di pubblico servizio nei trasporti terrestri sono da valutare in base all'articolo 73 del trattato e al diritto derivato [regolamento (CE) n. 1107/70 modificato dal regolamento (CE) n. 1191/69].

4. CONCLUSIONI Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita la Repubblica italiana a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.

La Commissione desidera richiamare all'attenzione della Repubblica italiana che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario.' AYUDA ESTATAL (artículos 87 a 89 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea)...

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