Draft Commission interpretative communication - Freedom to provide services and the general good in the insurance sector (Text with EEA relevance)

Published date03 December 1997
Subject MatterFreedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, C 365, 3 December 1997
EUR-Lex - 31997Y1203(01) - IT 31997Y1203(01)

Progetto di comunicazione interpretativa della Commissione - Libera prestazione dei servizi e interesse generale nel settore delle assicurazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 365 del 03/12/1997 pag. 0007 - 0027


PROGETTO DI COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA DELLA COMMISSIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E INTERESSE GENERALE NEL SETTORE DELLE ASSICURAZIONI (97/C 365/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Le terze direttive del Consiglio 92/49/CEE e 92/96/CEE hanno completato l'istituzione del mercato unico nel settore delle assicurazioni, introducendo un regime di autorizzazione unica e di vigilanza finanziaria esclusiva sull'impresa di assicurazione da parte dello Stato membro in cui questa ha la sua sede sociale (Stato membro d'origine). L'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro d'origine consente all'impresa di assicurazione di esercitare le proprie attività assicurative ovunque nella Comunità europea, sia in regime di libero stabilimento, vale a dire aprendo agenzie o succursali in tutti gli Stati membri, sia in regime di libera prestazione di servizi. Nell'esercitare le proprie attività in un altro Stato membro, l'impresa di assicurazione deve rispettare le condizioni alle quali, per ragioni di interesse generale, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro ospitante. In virtù del regime istituito dalle direttive, la vigilanza finanziaria sulle attività esercitate dall'impresa di assicurazione, comprese quelle esercitate in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, è sempre di competenza esclusiva dello Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione considerata.

Dialogando con numerosi operatori economici, la Commissione ha potuto rendersi conto che le incertezze ancora esistenti sull'interpretazione di concetti fondamentali come libera prestazione dei servizi e interesse generale nuocciono gravemente alla piena efficacia dei meccanismi istituiti dalle terze direttive di coordinamento sulle assicurazioni e sono tali da dissuadare talune imprese di assicurazione del valersi delle libertà instaurate dal trattato, di cui le terze direttive devono appunto agevolare l'esercizio, ostacolando pertanto la libera circolazione dei servizi di assicurazione nell'Unione.

Il presente progetto di comunicazione rappresenta il contributo della Commissione alla riflessione da essa avviata in merito alle questioni inerenti alla libera prestazione dei servizi (Prima parte) e all'interesse generale (Seconda parte) nel settore delle assicurazioni, alla luce specialmente delle terze direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE del Consiglio sulle assicurazioni (1).

Per ora hanno partecipato alla riflessione soltanto gli Stati membri, in particolare nel quadro del Comitato delle assicurazioni e del Gruppo tecnico d'interpretazione per l'applicazione delle direttive sulle assicurazioni.

La Commissione ritiene ora indispensabile avviare un ampio giro di consultazioni sui lavori d'interpretazione ed invita pertanto qualsiasi persona interessata a farle pervenire le proprie osservazioni sul presente progetto di comunicazione entro quattro mesi a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tali osservazioni dovranno essere inviate per iscritto al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale XV, Unità C-2

rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles

fax: (32 2) 295 65 00

Indirizzo Internet: john.mogg@dg15.cec.be

Alla luce dei contributi ricevuti, il progetto sarà eventualmente trasformato in comunicazione interpretativa della Commissione per consentire agli operatori economici e agli Stati membri di conoscere la posizione che la Commissione potrebbe adottare qualora un problema fosse portato alla sua conoscenza.

La Commissione ritiene auspicabile richiamare e sistematizzare i principi che disciplinano il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi, quali sono stati enucleati dalla Corte di giustizia, e riflettere sulla loro applicazione alle terze direttive sulle assicurazioni. Tale interpretazione si basa sulle disposizioni del trattato, sui testi delle direttive comunitarie in materia di assicurazione e sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha elaborato numerosi principi essenziali per il rispetto delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi (2).

Con la pubblicazione della presente comunicazione interpretativa, la Commissione persegue un obiettivo di trasparenza e di chiarificazione delle norme comunitarie che è suo compito far rispettare. In tal modo, la Commissione offre a tutte le parti interessate, amministrazioni nazionali, operatori economici e consumatori, uno strumento di riferimento che precisa l'opinione della Commissione in merito al quadro giuridico nell'ambito del quale possono essere esercitate le attività assicurative.

Le interpretazioni e le riflessioni contenute nel presente progetto di comunicazione, che riguardano esclusivamente i problemi specifici del settore assicurativo (3), non hanno la pretesa di contemplare tutti i casi possibili, ma soltanto i più frequenti o i più probabili.

Esse non rappresentano necessariamente le interpretazioni, spesso molto divergenti, degli Stati membri e non potrebbero di per sé dar luogo ad alcun obbligo nuovo a loro carico.

È evidente che queste interpretazioni della Commissione non pregiudicano l'interpretazione che la Corte di giustizia delle Comunità europee, competente in ultima istanza ad interpretare il trattato e il diritto derivato, potrebbe essere indotta a dare in ordine alle questioni trattate.

È infine opportuno precisare fin d'ora che le interpretazioni contenute nel presente progetto di comunicazione non pregiudicano ulteriori interpretazioni della Commissione in merito ai principi di stabilimento e di libera prestazione di servizi alla luce dell'evoluzione delle tecnologie di telecomunicazione e del loro impiego nelle attività assicurative. La politica relativa alla società dell'informazione elaborata a livello comunitario è finalizzata a promuovere lo sviluppo dei servizi della società dell'informazione e la loro circolazione tra gli Stati membri e, in particolare, il commercio elettronico (4). È evidente che con lo sviluppo della società dell'informazione il ricorso alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie per lo svolgimento di attività assicurative e finanziarie dovrebbe assumere un'importanza maggiore e, a lungo termine modificare i meccanismi di distribuzione dei prodotti assicurativi nella Comunità.

In effetti, l'attuale quadro normativo del mercato unico delle assicurazioni è fondato su meccanismi che non tengono ancora conto dell'impiego di queste nuove tecnologie per l'esercizio delle attività assicurative nel mercato unico.

Le iniziative appena lanciate dalla Commissione in materia di commercio elettronico (5) ed i lavori svolti in seno al Comitato delle assicurazioni in merito alle implicazioni delle tecniche del commercio elettronico per il settore delle assicurazioni forniranno nuovi elementi che dovranno essere presi in considerazione ai fini dell'interpretazione delle direttive sulle assicurazioni. La Commissione ritiene inoltre che l'evoluzione tecnologica potrebbe indurla in futuro a modificare la propria interpretazione, ovvero a fornire un'interpretazione complementare.

PARTE PRIMA

I. DEMARCAZIONE FRA DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI (6)

1. Libera prestazione di servizi

a) Carattere temporaneo

Gli articolo 59 e seguenti del trattato istituiscono il principio della libera circolazione dei servizi. Tale principio si applica direttamente e indistintamente fin dalla scadenza del periodo transitorio (7).

Va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la libera prestazione di servizi può comportare uno spostamento del prestatore nello Stato membro della prestazione, caso contemplato dall'articolo 60, terzo comma del trattato, o uno spostamento del destinatario della prestazione nello Stato membro del prestatore, ma può effettuarsi anche senza spostamento del prestatore o del destinatario (8).

Quando un'attività viene esercitata in regime di libera prestazione di servizi in presenza del prestatore nel territorio dello Stato membro della prestazione, la nozione di prestazione di servizi si distingue sostanzialmente da quella di stabilimento in quanto la prima è contraddistinta dal suo carattere temporaneo, mentre la seconda presuppone un'installazione duratura nel paese ospitante.

La distizione trae origine dal trattato stesso il quale dispone, all'articolo 60, terzo comma, che il prestatore può, per l'esecuzione della prestazione, esercitare «a titolo temporaneo» la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita.

Secondo la giurisprudenza più recente della Corte di giustizia, il carattere temporaneo della prestazione di servizi va valutato in funzione della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità della prestazione (9).

b) Divieto di elusione

La Corte ha riconosciuto agli Stati membri il diritto di adottare disposizioni destinate ad impedire che la libera prestazione di servizi, garantita dall'articolo 59 del trattato, sia utilizzata da un prestatore la cui attività sia rivolta interamente o principalmente verso il suo territorio, allo scopo di eludere le regole deontologiche cui dovrebbe sottostare qualora fosse ivi stabilito (10). La Corte ha aggiunto che in una situazione del genere possono essere applicate le norme del capitolo relativo allo stabilimento e non di quello riguardante la prestazione di servizi (11).

Il criterio della frequenza è importante per stabilire che il ricorso al diritto garantito dall'articolo 59 non nasconda un tentativo di «elusione», ma non è sufficiente per definire la prestazione di servizi (anche uno stabilimento può operare occasionalmente).

Questo ragionamento è...

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