enercity AG contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2023:253
Date17 May 2023
Docket NumberT-321/20
Celex Number62020TJ0321
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

17 maggio 2023 (*)

«Concorrenza – Concentrazioni – Mercato tedesco dell’energia elettrica – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Difetto di legittimazione ad agire – Assenza di partecipazione attiva – Irricevibilità»

Nella causa T‑321/20,

enercity AG, con sede in Hannover (Germania), rappresentata da C. Schalast e H. Löschan, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Meessen e I. Zaloguin, in qualità di agenti, assistiti da F. Haus e F. Schmidt, avvocati,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller e S. Costanzo, in qualità di agenti,

da

E.ON SE, con sede in Essen (Germania), rappresentata da C. Grave, C. Barth e D.-J. dos Santos Goncalves, avvocati,

e da

RWE AG, con sede in Essen, rappresentata da U. Scholz, J. Siegmund e J. Ziebarth, avvocati,

intervenienti,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto, al momento della deliberazione, da S. Gervasoni, presidente, L. Madise, P. Nihoul, R. Frendo e J. Martín y Pérez de Nanclares (relatore), giudici,

cancelliere: S. Jund, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 17 giugno 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente, enercity AG, chiede l’annullamento della decisione C (2019) 1711 final della Commissione, del 26 febbraio 2019, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE (caso M.8871 – RWE/E.ON Assets) (GU 2020, C 111, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti

Imprese interessate

2 La RWE AG è una società di diritto tedesco che, al momento della notifica dell’operazione di concentrazione prevista, era operante nell’intera catena di fornitura di energia, segnatamente nei settori della produzione, della fornitura all’ingrosso, del trasporto, della distribuzione, del commercio al dettaglio di energia, nonché nel settore dei servizi energetici ai consumatori (come la lettura di contatori, la mobilità elettrica, ecc.). La RWE e le sue società figlie, ivi compresa l’innogy SE, operano in vari Stati europei, vale a dire in Belgio, nella Repubblica ceca, in Germania, in Francia, in Italia, in Lussemburgo, in Ungheria, nei Paesi Bassi, in Polonia, in Romania, in Slovacchia e nel Regno Unito.

3 L’E.ON SE è una società di diritto tedesco che, al momento della notifica dell’operazione di concentrazione prevista, era operante nell’intera catena di fornitura di energia elettrica, tanto nei settori della produzione e della vendita all’ingrosso, quanto nei settori della distribuzione e del commercio al dettaglio di energia elettrica. L’E.ON possiede e gestisce impianti di produzione di energia elettrica in vari Stati europei, tra cui la Germania, la Francia, l’Italia, la Polonia e il Regno Unito.

4 La ricorrente è un’azienda municipale tedesca che produce e fornisce energia in Germania.

Contesto della concentrazione

5 La concentrazione di cui trattasi nel caso di specie si inserisce nell’ambito di un complesso scambio di elementi patrimoniali tra la RWE e l’E.ON, annunciato l’11 e il 12 marzo 2018 dalle due imprese interessate. Così, attraverso la prima operazione, ossia la concentrazione di cui trattasi nel caso di specie, la RWE intende acquisire il controllo esclusivo o il controllo congiunto di taluni impianti di produzione dell’E.ON. La seconda operazione consiste nell’acquisizione, da parte dell’E.ON, del controllo esclusivo delle attività di distribuzione e di commercio al dettaglio nonché di taluni impianti di produzione dell’innogy, società figlia della RWE. Quanto alla terza operazione, essa prevede che la RWE acquisisca il 16,67% delle quote dell’E.ON.

6 Il 24 luglio 2018 la ricorrente ha inviato alla Commissione europea una lettera con la quale le ha comunicato di voler partecipare al procedimento relativo alla prima e alla seconda operazione di concentrazione e, pertanto, di voler ricevere i relativi documenti.

7 Il 3 ottobre 2018 si è tenuta una riunione tra la ricorrente e la Commissione.

8 La seconda operazione di concentrazione è stata notificata alla Commissione il 31 gennaio 2019. Con riferimento a questa seconda operazione, la Commissione ha adottato la decisione del 17 settembre 2019, C(2019) 6530 final, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE (caso M.8870 – E.ON/Innogy) (GU 2020, C 379, pag. 16; in prosieguo: la «concentrazione M.8870»).

9 La terza operazione di concentrazione è stata notificata al Bundeskartellamt (Ufficio federale per le intese, Germania) che l’ha autorizzata con decisione del 26 febbraio 2019 (caso B8-28/19).

Procedimento amministrativo

10 Il 22 gennaio 2019 la Commissione ha ricevuto notifica di una proposta di concentrazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1), con la quale la RWE intendeva acquisire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, il controllo esclusivo o il controllo congiunto di taluni impianti di produzione dell’E.ON.

11 Il 31 gennaio 2019 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la notifica preliminare di tale concentrazione (caso M.8871 – RWE/E.ON Assets) (GU 2019, C 38, pag. 22, in prosieguo: la «concentrazione M.8871»), conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004.

12 Nell’ambito del suo esame della concentrazione M.8871, la Commissione ha effettuato un’indagine di mercato e ha pertanto trasmesso un questionario a talune imprese.

13 Con lettera del 28 gennaio 2019 la ricorrente ha chiesto al consigliere-auditore di riconoscerle lo status di terzo interessato al fine di essere ascoltata nell’ambito del procedimento relativo alla concentrazione M.8871. Quest’ultimo ha accolto tale richiesta con lettera del 7 febbraio 2019.

Decisione impugnata

14 Il 26 febbraio 2019 la Commissione ha adottato la decisione impugnata. La concentrazione M.8871 è stata dichiarata compatibile con il mercato interno durante la fase di esame prevista all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 139/2004 e all’articolo 57 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Conclusioni delle parti

15 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare la Commissione alle spese.

16 La Commissione, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, dall’E.ON e dalla RWE, chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

17 A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce, in sostanza, sei motivi vertenti, il primo, sulla violazione del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, il secondo, sulla violazione del suo diritto di essere ascoltata, il terzo, su un’erronea scissione dell’analisi dell’operazione complessiva, il quarto, su errori manifesti di valutazione, il quinto, sulla violazione dell’obbligo di diligenza e, il sesto, su uno sviamento di potere.

18...

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