Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou (E.O.P.P.E.P.) v Elliniko Dimosio.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:548
Date06 July 2023
Docket NumberC-404/22
Celex Number62022CJ0404
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

6 luglio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Informazione e consultazione dei lavoratori – Direttiva 2002/14/CE – Ambito di applicazione – Nozione di ‟impresa che esercita un’attività economica” – Persona giuridica di diritto privato appartenente al settore pubblico – Destituzione di lavoratori nominati a posti dirigenziali – Omessa informazione e consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori»

Nella causa C‑404/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Dioikitiko Protodikeio Athinon (tribunale amministrativo di primo grado di Atene, Grecia), con decisione del 3 maggio 2022, pervenuta in cancelleria il 16 giugno 2022, nel procedimento

Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou (Eoppep)

contro

Elliniko Dimosio,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore) e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per l’Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou (Eoppep), da K. Ithakisios e M. Papasaranti, dikigoroi;

– per il governo ellenico, da A. Dimitrakopoulou, K. Georgiadis e M. Tassopoulou, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da A. Katsimerou e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera a), e dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori [nella Comunità europea] (GU 2002, L 80, pag. 29).

2 Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou (Eoppep) [Ente nazionale di certificazione delle qualifiche e di orientamento professionale (Eoppep), Grecia], da un lato, e l’Elliniko Dimosio (Stato ellenico), dall’altro, in merito a un’ammenda inflitta a detto ente per aver omesso di fornire all’amministrazione competente i documenti comprovanti che i rappresentanti dei lavoratori di quest’ultimo erano stati informati e consultati prima della destituzione di due lavoratrici dal loro posto di lavoro.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 I considerando da 7 a 10 della direttiva 2002/14 così recitano:

«(7) Occorre intensificare il dialogo sociale e le relazioni di fiducia nell’ambito dell’impresa per favorire l’anticipazione dei rischi, sviluppare la flessibilità dell’organizzazione del lavoro e agevolare l’accesso dei lavoratori alla formazione nell’ambito dell’impresa in un quadro di sicurezza, promuovere la sensibilizzazione dei lavoratori alle necessità di adattamento, aumentare la disponibilità dei lavoratori ad impegnarsi in misure e azioni intese a rafforzare la loro occupabilità, promuovere il coinvolgimento dei lavoratori nella conduzione dell’impresa e nella determinazione del suo futuro, nonché rafforzare la competitività dell’impresa.

(8) Occorre, in particolare, promuovere e intensificare l’informazione e la consultazione sulla situazione e l’evoluzione probabile dell’occupazione nell’ambito dell’impresa, nonché, quando dalla valutazione effettuata dal datore di lavoro risulta che l’occupazione nell’ambito dell’impresa può essere minacciata, sulle eventuali misure anticipatrici previste, segnatamente in termini di formazione e di miglioramento delle competenze dei lavoratori, al fine di evitare tali effetti negativi o attenuarne le conseguenze e di rafforzare l’occupabilità e l’adattabilità dei lavoratori suscettibili di essere interessati da tali effetti.

(9) L’informazione e la consultazione in tempo utile costituiscono una condizione preliminare del successo dei processi di ristrutturazione e di adattamento delle imprese alle nuove condizioni indotte dalla globalizzazione dell’economia, in particolare mediante lo sviluppo di nuove procedure di organizzazione del lavoro.

(10) La Comunità [europea] ha definito e attua una strategia per l’occupazione, imperniata sui concetti di anticipazione, prevenzione e occupabilità, che si desidera integrare quali elementi fondamentali in tutte le politiche pubbliche suscettibili di incidere positivamente sull’occupazione, anche a livello delle imprese, attraverso l’intensificazione del dialogo sociale, al fine di facilitare un cambiamento coerente con il mantenimento dell’obiettivo prioritario dell’occupazione».

4 L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone:

«La presente direttiva si prefigge di istituire un quadro generale che stabilisca prescrizioni minime riguardo al diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o stabilimenti situati nella Comunità».

5 Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) ‟imprese”, le imprese pubbliche o private che esercitano un’attività economica, che perseguano o meno fini di lucro, situate sul territorio degli Stati membri;

(...)

f) ‟informazione”, la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentir loro di prendere conoscenza della questione trattata e esaminarla;

g) ‟consultazione”, lo scambio di opinioni e l’instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro».

6 L’articolo 4 della citata direttiva, intitolato «Modalità dell’informazione e della consultazione», nel suo paragrafo 2 enuncia quanto segue:

«L’informazione e la consultazione riguardano:

a) l’informazione sull’evoluzione recente e quella probabile delle attività dell’impresa o dello stabilimento e della situazione economica;

b) l’informazione e la consultazione sulla situazione, la struttura e l’evoluzione probabile dell’occupazione nell’ambito dell’impresa o dello stabilimento, nonché sulle eventuali misure anticipatrici previste, segnatamente in caso di minaccia per l’occupazione;

c) l’informazione e la consultazione sulle decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro, nonché di contratti di lavoro, comprese quelle di cui alle disposizioni comunitarie citate all’articolo 9, paragrafo 1».

Diritto ellenico

Decreto presidenziale n. 240/2006

7 Il diatagma 240/2006, Peri thespiseos genikou plaisiou enimeroseos kai diavouleuseos ton ergazomenon simfona me tin odigia 2002/14/EK tis 11.3.2002 tou Europaikou Koinovouliou kai tou Symvouliou (decreto presidenziale n. 240/2006, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori ai sensi della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002), del 9 novembre 2006 (FEK A’ 252/16.11.2006; in prosieguo: il «decreto presidenziale n. 240/2006»), ha recepito la direttiva 2002/14 nell’ordinamento giuridico ellenico.

8 L’articolo 2 di tale decreto presidenziale riprende le definizioni enunciate nell’articolo 2 della direttiva 2002/14.

9 L’articolo 4 di detto decreto presidenziale, intitolato «Dettagli pratici di informazione e consultazione», riprende, nei paragrafi da 2 a 4, rispettivamente, le disposizioni dei paragrafi da 2 a 4 dell’articolo 4 della direttiva 2002/14.

Legge n. 4115/2013

10 La Nomos 4115/2013, Organosi kai leitourgia Idrimatos Neolaias kai Dia Viou Mathisis kai Ethnikou Organismou Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou kai alles diatakseis (legge n. 4115/2013, recante disciplina dell’istituzione e del funzionamento della Fondazione per la gioventù e la formazione permanente e dell’Organismo nazionale per la certificazione delle qualifiche e dell’orientamento professionale, nonché altre disposizioni), del 29 gennaio 2013 (FEK Α’ 24/30.1.2013; in prosieguo: la «legge n. 4115/2013»), determina, in particolare, le competenze e i poteri dell’Eoppep.

11 L’articolo 13 di tale legge prevede quanto segue:

«1. Con decreto interministeriale n. 119959/H/20.10.2011 (...) [del Ministro delle finanze e del Ministro] dell’Istruzione, della Formazione permanente e degli Affari religiosi (...), la persona giuridica di diritto privato denominata “Ethniko Kentro Pistopoiisis Domon Dia Viou Mathisis” [(Ekepis)] (Centro nazionale per la certificazione dell’aggiornamento continuato) (...) e la persona giuridica di diritto privato denominata “Ethniko Kentro Epangelmatikou Prosanatolismou” [(EKEP)] (Centro nazionale per l’orientamento professionale) (...) sono state fuse mediante incorporazione nella persona giuridica di diritto privato denominata “Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton” [(EOPP)] (Ente nazionale di certificazione delle qualifiche) (...) e soppresse come persone giuridiche autonome. Con il medesimo decreto interministeriale, la persona giuridica di diritto privato denominata “Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton” (EOPP) è stata rinominata “Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou” (Eoppep) (Ente nazionale di certificazione delle qualifiche e di orientamento professionale).

2. L’Eoppep è una persona giuridica di diritto privato appartenente al settore pubblico in senso lato; esso dispone di autonomia amministrativa e finanziaria, ha carattere di pubblica utilità e senza scopo di lucro, opera nell’interesse pubblico ed è posto sotto la tutela del Ministro dell’Istruzione, degli Affari religiosi, della Cultura e dello Sport (...)».

12 L’articolo 14 della medesima legge è del seguente tenore:

«1. L’Eoppep è l’ente nazionale di certificazione delle dotazioni di partenza e dei risultati dell’istruzione e dell’apprendimento informali...

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