European Parliament and Council Directive 94/27/EC of 30 June 1994 amending for the 12th time Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations

Published date22 July 1994
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers,Safety at work and elsewhere,Environment,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 188, 22 July 1994
EUR-Lex - 31994L0027 - IT 31994L0027

Direttiva 94/27/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1994 che stabilisce la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

Gazzetta ufficiale n. L 188 del 22/07/1994 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 26 pag. 0128
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 26 pag. 0128


DIRETTIVA 94/27/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1994

che stabilisce la dodicesima (*) modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che l'articolo 8 A del trattato instaura uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che l'instaurazione del mercato interno deve comportare un graduale miglioramento della qualità di vita, della protezione della salute e della sicurezza del consumatore; che i provvedimenti proposti dalla presente direttiva sono conformi alla risoluzione del Consiglio del 9 novembre 1989 sulle future priorità per il rilancio della politica di tutela dei consumatori;

considerando che la presenza del nickel in taluni oggetti che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle può causare sensibilizzazioni dell'organismo al nickel e provocare reazioni allergiche; che per questi motivi l'uso del nickel in tali oggetti deve essere limitato;

considerando che un Stato membro ha già introdotto nel proprio territorio misure intese a limitare la sensibilizzazione al nickel e l'allergia al nickel; che un secondo Stato membro prevede di introdurre nel proprio territorio una serie diversa di misure e che esiste pertanto il rischio...

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