Eventmedia Soluciones SL v Air Europa Líneas Aéreas SAU.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2024:295
Date11 April 2024
Docket NumberC-173/23
Celex Number62023CJ0173
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

11 aprile 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Convenzione di Montreal – Articolo 19 – Risarcimento dei danni causati dal ritardo nel trasporto dei bagagli – Cessione ad una società commerciale del credito dei passeggeri nei confronti del vettore aereo – Clausola contrattuale che vieta tale cessione – Direttiva 93/13/CE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1 e articolo 7, paragrafo 1 – Controllo d’ufficio del carattere abusivo della clausola che vieta la cessione dei diritti dei passeggeri – Modalità di tale controllo nell’ambito di una controversia tra la società cessionaria e il vettore aereo – Principi di equivalenza e di effettività – Principio del contraddittorio»

Nella causa C‑173/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Palma de Mallorca (Tribunale di commercio n. 1 di Palma di Maiorca, Spagna), con decisione del 10 marzo 2023, pervenuta in cancelleria il 20 marzo 2023, nel procedimento

Eventmedia Soluciones SL

contro

Air Europa Líneas Aéreas SAU,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Eventmedia Soluciones SL, da A.-M. Martínez Cuadros, abogada;

– per la Air Europa Líneas Aéreas SAU, da N. de Dorremochea Guiot, procurador, e E. Olea Ballesteros, abogado;

– per il governo spagnolo, da A. Ballesteros Panizo, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da J.L. Buendía Sierra e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Eventmedia Soluciones SL (in prosieguo: la «Eventmedia»), cessionaria del credito di un passeggero aereo, e la Air Europa Líneas Aéreas SAU (in prosieguo: la «Air Europa») in merito al risarcimento del danno causato da un ritardo nel trasporto dei bagagli di tale passeggero in occasione di un volo effettuato dalla Air Europa.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3 Sotto il titolo «Ritardo», l’articolo 19 della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di quest’ultima con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 (GU 2001, L 194, pag. 38, in prosieguo: la «convenzione di Montreal»), prevede quanto segue:

«Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso, i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle».

Diritto dellUnione

4 Il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 stabilisce che «le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».

5 Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, tale direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.

6 L’articolo 2, lettera b), della suddetta direttiva contiene la seguente definizione:

«“consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale».

7 L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva medesima così prevede:

«Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

8 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

9 L’articolo 7, paragrafo 1, della citata direttiva è così formulato:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10 Un passeggero aereo che aveva subìto un ritardo nel trasporto dei propri bagagli in occasione di un volo in partenza da Madrid (Spagna) e a destinazione di Cancún (Messico) ha ceduto il suo credito da risarcimento del danno nei confronti della Air Europa, un vettore aereo, alla Eventmedia, una società commerciale.

11 Successivamente, l’Eventmedia ha adito lo Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Palma de Mallorca (Tribunale commerciale n. 1 di Palma di Maiorca, Spagna), che è il giudice del rinvio, con un ricorso contro la Air Europa al fine di ottenere un importo di EUR 766 a titolo di risarcimento del danno causato da tale ritardo, sulla base dell’articolo 19 della Convenzione di Montreal.

12 Dinanzi a tale giudice, la Air Europa contesta la legittimazione ad agire della Eventmedia. A suo avviso, la cessione di credito non era giuridicamente valida poiché violava il divieto di cedere i diritti del passeggero previsto alla clausola 15.1 delle sue condizioni generali di trasporto (in prosieguo: la «clausola di cui trattasi»). A termini di tale clausola, «[l]a responsabilità di Air Europa e di qualsiasi vettore, ai sensi dell’articolo 1, è determinata dalle condizioni di trasporto del vettore che emette il biglietto, a meno che non sia diversamente convenuto, secondo quanto previsto dall’articolo 1. I diritti spettanti al passeggero hanno natura strettamente personale e non ne è consentita la cessione».

13 Il giudice del rinvio precisa che la responsabilità del vettore aereo prevista all’articolo 19 della Convenzione di Montreal, per i casi di ritardo nel trasporto dei bagagli, è un’azione di risarcimento danni di natura contrattuale. Di conseguenza, la cessione del credito da risarcimento danni relativi a tale ritardo rientrerebbe nel divieto di cessione previsto dalla clausola di cui trattasi.

14 Richiamando la giurisprudenza della Corte, tale giudice ritiene di disporre di elementi di fatto e di diritto sufficienti per effettuare un controllo del contenuto di tale clausola e per dichiararla abusiva, ai sensi della direttiva 93/13, al termine di una discussione in contraddittorio. Esso si chiede, tuttavia, se possa esaminare d’ufficio il carattere abusivo di detta clausola. Da un lato, infatti, il procedimento dinanzi ad esso pendente è stato avviato non già da una delle parti del contratto di trasporto sulla base del quale l’azione è fondata, bensì dal cessionario del credito risarcitorio del passeggero del servizio aereo, cessionario che non ha lo status di consumatore. Dall’altro, poiché il consumatore non è parte in tale procedimento, non si potrebbe tener conto della volontà di quest’ultimo di avvalersi, dopo essere stato avvisato da detto giudice, del carattere abusivo e non vincolante della clausola di cui trattasi.

15 Alla luce di tali considerazioni, lo Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Palma de Mallorca (Tribunale di commercio n. 1 di Palma di Maiorca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale adito con ricorso per il risarcimento del danno causato dal ritardo nel trasporto dei bagagli di cui all’articolo 19 della Convenzione di Montreal è...

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