Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights

Published date14 December 2007
Subject MatterHuman rights
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, C 303, 14 December 2007
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14.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 303/17

SPIEGAZIONI (1) RELATIVE ALLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

(2007/C 303/02)

Le presenti spiegazioni erano state elaborate, nella versione iniziale, sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che aveva redatto la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e sono ora state aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea, sulla scorta degli adeguamenti redazionali che quest’ultima Convenzione ha apportato al testo della Carta (in particolare agli articoli 51 e 52) e dell’evoluzione del diritto dell’Unione. Benché non abbiano di per sé status di legge, esse rappresentano un prezioso strumento d’interpretazione destinato a chiarire le disposizioni della Carta.

TITOLO I — DIGNITÀ

Spiegazione relativa all'articolo 1 — Dignità umana

La dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 consacra la dignità umana nel preambolo: «Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo». Nella sentenza del 9 ottobre 2001, causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Racc. 2001, pag. I-7079), ai punti 70-77 della motivazione la Corte di giustizia ha confermato che il diritto fondamentale alla dignità umana è parte integrante del diritto dell’Unione.

Ne consegue, in particolare, che nessuno dei diritti sanciti nella presente Carta può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e che la dignità della persona umana fa parte della sostanza stessa dei diritti sanciti nella Carta. Essa non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto.

Spiegazione relativa all'articolo 2 — Diritto alla vita

1. Il paragrafo 1 di questo articolo è basato sulla prima frase dell'articolo 2, paragrafo 1, della CEDU, che recita: «1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge...»
2. La seconda frase di detta disposizione, che ha per oggetto la pena capitale, risulta superata in conseguenza dell'entrata in vigore del protocollo n. 6 della CEDU, il cui articolo 1 è così formulato: «La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.» A tale disposizione si ispira l’articolo 2, paragrafo 2, della Carta.
3. Le disposizioni dell'articolo 2 della Carta corrispondono a quelle degli articoli summenzionati della CEDU e del protocollo addizionale e, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3 della Carta, hanno significato e portata identici. Pertanto le definizioni «negative» che figurano nella CEDU devono essere considerate come presenti anche nella Carta:
a) articolo 2, paragrafo 2 della CEDU: «La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;
c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.»;
b) articolo 2 del protocollo n. 6 della CEDU: «Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni ...».

Spiegazione relativa all'articolo 3 — Diritto all’integrità della persona

1. Nella sentenza del 9 ottobre 2001, causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Racc. 2001, pag. I-7079), ai punti 70, 78, 79 e 80 della motivazione la Corte di giustizia ha confermato che il diritto fondamentale all’integrità della persona è parte integrante del diritto dell’Unione e comprende, nell'ambito della medicina e della biologia, il libero e consapevole consenso del donatore e del ricevente.
2. I principi enunciati nell'articolo 3 della Carta figurano già nella convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa (serie dei trattati europei n. 164 e protocollo addizionale n. 168). La Carta non intende derogare a tali disposizioni e proibisce solo la clonazione riproduttiva. Essa non autorizza né proibisce le altre forme di clonazione e non impedisce quindi in alcun modo al legislatore di vietarle.
3. Il riferimento alle pratiche eugeniche, segnatamente quelle che hanno come scopo la selezione delle persone, riguarda le ipotesi in cui siano organizzati e attuati programmi di selezione che comportino, per esempio, campagne di sterilizzazione, gravidanze forzate, matrimoni etnici obbligatori, ecc., atti considerati tutti crimini internazionali dallo statuto della Corte penale internazionale adottato a Roma il 17 luglio 1998 (cfr. articolo 7, paragrafo 1, lettera g)).

Spiegazione relativa all'articolo 4 — Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Il diritto di cui all’articolo 4 corrisponde a quello garantito dall’articolo 3 della CEDU, la cui formulazione è identica: «Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.». Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, esso ha pertanto significato e portata identici a quelli del suddetto articolo.

Spiegazione relativa all'articolo 5 — Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Il diritto di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, corrisponde a quello dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2 della CEDU, dello stesso tenore. Il significato e la portata di questo diritto sono pertanto identici a quelli conferiti da detto articolo, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta. Ne consegue che:
nessuna restrizione può essere imposta legittimamente al diritto previsto dal paragrafo 1;
nel paragrafo 2, le nozioni di «lavoro forzato o obbligatorio» devono essere interpretate alla luce delle definizioni «negative» contenute nell'articolo 4, paragrafo 3 della CEDU, che recita:
«Non è considerato “lavoro forzato o obbligatorio” ai sensi del presente articolo:
a) il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l’obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.».
2. Il paragrafo 3 trae direttamente origine dalla dignità della persona umana e tiene conto degli ultimi sviluppi della criminalità organizzata, quali le organizzazioni che favoriscono, a scopo di lucro, l'immigrazione illegale o lo sfruttamento sessuale. L’allegato della convenzione Europol riporta la seguente definizione applicabile alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale: «Tratta degli esseri umani: il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorità o mediante manovre, in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti di minorenni o al commercio connesso con l'abbandono dei figli». Il capitolo VI della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, che è stato integrato nell'acquis dell'Unione e al quale il Regno Unito e l'Irlanda partecipano, contiene, nell'articolo 27, paragrafo 1, la seguente disposizione in materia di organizzazioni di immigrazione clandestina: «Le Parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione della legislazione di detta Parte contraente relativa all’ingresso ed al soggiorno degli stranieri.». Il 19 luglio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione quadro sulla lotta alla tratta degli esseri umani (GU L 203 del 1.8.2002, pag. 1) il cui articolo 1 definisce in dettaglio i reati relativi alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale che la decisione quadro impone agli Stati membri di punire.

TITOLO II — LIBERTÀ

Spiegazione relativa all'articolo 6 — Diritto alla libertà e alla sicurezza

I diritti di cui all’articolo 6 corrispondono a quelli garantiti dall’articolo 5 della CEDU, del quale, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, hanno pari significato e portata. Ne consegue che le limitazioni che possono legittimamente essere apportate non possono andare oltre i limiti consentiti dall'articolo 5 della CEDU, che recita:

«1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
c) se è stato arrestato o
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